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Legge

L.R. Veneto 23/2019

Disposizioni in materia di ricettività turistica.

Normativa regionaleL.R. Veneto 23/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Veneto disciplina le locazioni turistiche senza servizi, imponendo comunicazioni telematiche, codice identificativo, iscrizione nel S.I.R.T., vigilanza comunale e sanzioni. Prevede una norma transitoria per le locazioni già in essere alla data di pubblicazione del regolamento attuativo e la conclusione dell’assetto senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

Locazioni turistiche e ricettività turistica nel Veneto

Locazioni turistiche e disciplina della ricettività turistica in Veneto

La legge regionale interviene sulla disciplina delle locazioni turistiche nel Veneto, sostituendo l’articolo dedicato della legge regionale sul turismo. Regola gli alloggi concessi in locazione esclusivamente per finalità turistiche, senza prestazione di servizi, e ne affida la gestione amministrativa a comunicazioni telematiche, a un codice identificativo e al Sistema Informativo Regionale del Turismo.

Ambito di applicazione e requisiti dell’alloggio

Sono considerate strutture ricettive, ai fini della disciplina regionale, gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche ai sensi della legge statale sulle locazioni abitative, purché senza servizi aggiuntivi. Su tali alloggi si applicano solo le disposizioni del presente articolo.

L’alloggio non può essere utilizzato per locazione turistica se manca la conformità alle prescrizioni statali e regionali in materia:

  • urbanistica;
  • edilizia;
  • igienico-sanitaria;
  • sicurezza degli impianti.

Obblighi di comunicazione alla Regione

Chi intende locare l’alloggio per finalità turistiche deve comunicare alla Giunta regionale, esclusivamente per via telematica e secondo le procedure fissate dal regolamento attuativo:

  • il periodo in cui si intende locare l’alloggio;
  • il numero di camere e di posti letto;
  • le successive variazioni di tali dati;
  • gli arrivi e le presenze turistiche, distinti per provenienza.

Le comunicazioni e le informazioni richieste costituiscono il presupposto della gestione amministrativa della locazione turistica.

Regolamento regionale e codice identificativo

La Giunta regionale deve disciplinare con regolamento, adottato secondo lo Statuto del Veneto, l’applicazione della norma. Il regolamento deve in particolare definire:

  • la modalità di rilascio del codice identificativo dell’alloggio;
  • le modalità di esposizione del codice;
  • le regole di operatività del codice;
  • l’uso del codice per pubblicizzare l’alloggio, anche su piattaforme digitali e siti internet di prenotazione ricettiva.

Il codice identificativo diventa quindi uno strumento obbligatorio di tracciabilità e pubblicità dell’offerta.

Sistema Informativo Regionale del Turismo e accesso dei comuni

Comunicazioni, informazioni e codice identificativo sono inseriti, secondo le modalità stabilite dal regolamento, nel Sistema Informativo Regionale del Turismo (S.I.R.T.).

L’accesso al S.I.R.T. è consentito ai comuni per l’esercizio delle loro funzioni di competenza.

Cessazione dell’attività e chiusura d’ufficio

Se il locatore non intende più proseguire l’offerta locativa, deve comunicarlo alla Giunta regionale indicando la data di decorrenza, secondo le procedure del regolamento.

A seguito di tale comunicazione, la posizione anagrafica relativa all’alloggio viene chiusa d’ufficio.

Inoltre, se per dodici mesi consecutivi il locatore non comunica i dati delle presenze turistiche, la Giunta regionale procede d’ufficio alla chiusura della posizione anagrafica nel S.I.R.T., sempre secondo le modalità regolamentari.

Vigilanza comunale e poteri di controllo

Il comune esercita la vigilanza sull’attività di locazione turistica, anche tramite accesso di propri incaricati. Può accertare le violazioni degli obblighi previsti dalla norma, anche su segnalazione della Giunta regionale, applicando la legge generale sulle sanzioni amministrative.

Nell’attività di vigilanza, il comune può inoltre:

  • acquisire e verificare le informazioni pubblicate su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva;
  • effettuare ispezioni nei limiti consentiti dalla legge;
  • operare nel rispetto delle regole sugli atti di accertamento previste dalla legge n. 689 del 1981.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per ciascun alloggio, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di pubblicità del codice identificativo.

Le principali violazioni e sanzioni sono:

  • da euro 3.000 a euro 6.000 per mancata o incompleta comunicazione del periodo di locazione, del numero di camere e posti letto;
  • da euro 7.000 a euro 14.000 per falsa comunicazione di tali informazioni;
  • da euro 1.000 a euro 2.000 per mancata o incompleta comunicazione degli arrivi e delle presenze turistiche;
  • da euro 2.000 a euro 5.000 per offerta dell’alloggio su piattaforme o siti di prenotazione senza indicazione del codice identificativo;
  • da euro 1.000 a euro 2.000 per mancato rispetto delle modalità di esposizione del codice identificativo.

Le sanzioni per le omissioni o falsità relative alle informazioni del periodo di locazione, camere e posti letto sono applicate nella misura massima quando l’alloggio è offerto su piattaforme digitali o siti di prenotazione.

L’accertamento delle violazioni, l’applicazione e la graduazione delle sanzioni, nonché l’incasso delle somme, spettano al comune nel cui territorio si trovano gli alloggi.

Norma transitoria

Per le locazioni turistiche già in essere alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Veneto del regolamento attuativo dell’articolo 27 bis, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale.

La disciplina transitoria opera quindi fino alla conclusione dei rapporti già in corso alla data indicata.

Profili finanziari

L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

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