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Messaggio

Messaggio numero 548 del 01-02-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento INPS indica che i pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni devono presentare annualmente una domanda telematica per attestare i requisiti e ottenere le detrazioni per carichi di famiglia per il 2017. Precisa termini, modalità operative, effetti del mancato invio entro marzo 2017 e richiama il decreto MEF 9 agosto 2016 che aggiorna l’elenco degli Stati e territori interessati.

Detrazioni per carichi di famiglia per pensionati residenti all’estero e aggiornamento Stati con adeguato scambio di informazioni

Detrazioni per carichi di famiglia per pensionati residenti all’estero

Il documento disciplina le modalità con cui i pensionati residenti all’estero, in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, devono attestare annualmente il possesso dei requisiti previsti dalla normativa fiscale per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia. L’obiettivo è consentire la corretta applicazione delle detrazioni per il periodo d’imposta 2017 mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrata nella domanda di attribuzione delle detrazioni.

Soggetti interessati e presupposti normativi

Sono interessati i pensionati residenti all’estero in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il documento richiama il comma 3-bis dell’art. 24 del TUIR e precisa che la sussistenza dei requisiti deve essere attestata annualmente.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà costituisce parte integrante della dichiarazione di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Modalità di presentazione della domanda

Per ottenere l’applicazione delle detrazioni per il periodo d’imposta 2017, i pensionati devono presentare apposita domanda all’Istituto tramite il servizio online dedicato, accessibile:

  • dai soggetti dotati di PIN;
  • dagli Istituti di Patronato.

Il servizio è finalizzato all’acquisizione e alla registrazione negli archivi informatici dell’attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni.

Percorsi di accesso alla procedura

Il documento indica i seguenti percorsi di accesso:

  • Cittadino: Sito istituzionale www.inps.it → Accedi ai servizi → Servizi per il Cittadino → Fascicolo previdenziale cittadino → D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
  • Patronati: Sito istituzionale www.inps.it → Accedi ai servizi → Per tipologia di utente → Patronati → Servizi per i Patronati → Servizi → Gestione Residenti Estero → D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
  • Operatori delle strutture territoriali: ambiente intranet → Processi → Assicurato Pensionato → Gestione reddituale e servizi fiscali → Richiesta Detrazioni Residenti Estero.

La procedura interna è utilizzabile anche per l’acquisizione di eventuali dichiarazioni presentate in forma cartacea.

Termini e conseguenze del mancato invio

Poiché la sussistenza dei requisiti deve essere attestata annualmente, il documento precisa che, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze 2015, le detrazioni registrate in archivio per il periodo d’imposta 2016 restano ferme fino alla rata di aprile 2017, così da consentire ai pensionati di richiederne la conferma anche per il 2017.

Chi non presenti la domanda entro la fine del mese di marzo 2017, pur avendo fruito delle detrazioni nel 2016, subisce:

  • l’azzeramento delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni percepite;
  • il recupero delle detrazioni applicate in via provvisoria sulle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017.

Le detrazioni possono essere attribuite nuovamente sulla prima rata utile successiva alla presentazione della domanda tardiva.

Aggiornamento dell’elenco degli Stati e territori con adeguato scambio di informazioni

Il documento richiama l’art. 11, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 239 del 1996, come modificato dall’art. 10, comma 2, lettera b), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che prevede l’aggiornamento semestrale dell’elenco degli Stati e territori che assicurano un adeguato scambio di informazioni.

A tal fine viene richiamato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2016, che individua gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore con la Repubblica italiana.

Contenuto del decreto MEF 9 agosto 2016

Il decreto MEF 9 agosto 2016, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 195 del 22 agosto 2016, modifica il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996.

In particolare:

  • sostituisce l’art. 1 del decreto del 4 settembre 1996 con l’elenco aggiornato degli Stati e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 239 del 1996;
  • aggiunge l’art. 1-bis, prevedendo che con successivo decreto, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 239 del 1996, possano essere eliminati dall’elenco gli Stati e territori per i quali, per reiterate violazioni dell’obbligo di cooperazione amministrativa tra autorità competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l’adeguatezza dello scambio di informazioni.

L’elenco comprende numerosi Stati e territori, tra cui, a titolo esemplificativo, Albania, Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Svizzera e altri Paesi espressamente indicati nel decreto.

Effetti pratici per i pensionati residenti all’estero

Il documento chiarisce che il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia per il 2017 dipende dalla presentazione annuale della dichiarazione richiesta e dalla residenza in un Paese incluso nell’elenco aggiornato degli Stati con adeguato scambio di informazioni. La mancata presentazione nei termini comporta la sospensione e il successivo recupero delle detrazioni già applicate in via provvisoria, con eventuale riattribuzione solo dopo la regolarizzazione della domanda.

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