Messaggio numero 579 del 06-02-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce, alla luce del Regolamento di organizzazione e dell’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali INPS, i poteri dei dirigenti in materia negoziale e processuale, precisando chi può stipulare atti per conto dell’Istituto e chi può conferire procure alle liti o costituirsi parte civile nei procedimenti penali.
istruzioni operative su attività negoziale e rappresentanza processuale dei dirigenti INPS
Istruzioni operative sui poteri dei dirigenti INPS
Il documento fornisce chiarimenti operativi sui poteri dei dirigenti dell’INPS in materia di attività negoziale e rappresentanza processuale. Le indicazioni discendono dal nuovo Regolamento di Organizzazione e dal nuovo Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali, nonché dalle disposizioni del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 150/2009.
Quadro normativo e organizzativo
Le determinazioni presidenziali n. 89 del 30 giugno 2016, come modificate dalle determinazioni n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016, e n. 110 del 28 luglio 2016, come modificata dalla determinazione n. 13 del 24 gennaio 2017, hanno adottato rispettivamente:
- il nuovo Regolamento di Organizzazione dell’Istituto;
- il nuovo Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS.
Sulla base di tali atti e della normativa di rango primario, viene ribadito che la rappresentanza legale dell’INPS spetta ex lege al Presidente, mentre i dirigenti, per le strutture di cui sono titolari, esercitano autonomi poteri di spesa e di organizzazione nell’ambito delle competenze loro attribuite.
Poteri dei dirigenti e rapporti con l’esterno
Il documento chiarisce che i dirigenti, pur non avendo una rappresentanza generale dell’Ente, rappresentano l’INPS verso l’esterno entro la propria sfera di competenza. Tale rappresentanza non riguarda solo l’adozione di provvedimenti amministrativi, ma anche tutte le attività funzionali connesse, comprese quelle negoziali.
In particolare, è ritenuto attribuito ex lege ai dirigenti anche il potere di intervenire nella stipula per conto dell’Amministrazione, quale corollario del principio per cui ai dirigenti compete l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
Ne consegue che i dirigenti sono responsabili dell’intero processo decisionale relativo agli atti negoziali, comprendente:
- la fase decisionale, cioè il provvedimento amministrativo che esprime la volontà dell’Ente;
- la fase successiva, relativa all’impegno di spesa e/o alla stipula del contratto.
Attività negoziale dei dirigenti
Ai dirigenti compete, entro gli ambiti di competenza individuati dal Regolamento di Organizzazione e dall’Ordinamento delle Funzioni centrali e periferiche, il potere di stipulare gli atti negoziali, compresi i mutui ipotecari, spendendo il nome dell’Istituto.
Non è necessaria alcuna procura speciale rilasciata dal Presidente. La legittimazione deriva direttamente dall’atto di preposizione alla direzione dell’ufficio di appartenenza, in virtù del rapporto di immedesimazione organica.
In sede di stipula, i dirigenti devono dimostrare il proprio potere di rappresentanza fornendo prova che l’atto rientra nelle attribuzioni della struttura di cui sono preposti. A tal fine, il documento precisa che il Regolamento di Organizzazione e l’Ordinamento delle Funzioni centrali e periferiche sono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti”.
Viene inoltre affermato che è cessata l’operatività della procedura prevista dal messaggio INPS.Hermes.01/07/2015.0004509.
Rappresentanza processuale
Per quanto riguarda il contenzioso, il documento attribuisce ai Direttori centrali, regionali di livello dirigenziale generale e metropolitani dell’Istituto la rappresentanza processuale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ai sensi dell’art. 16, lett. f), del d.lgs. 165/2001.
Tale rappresentanza comprende anche il potere di:
- promuovere e resistere alle liti;
- conciliare e transigere;
- rilasciare procure speciali alle liti agli avvocati del ruolo professionale, quando questi ultimi non possano utilizzare la procura generale conferita dal Presidente.
Ambito della rappresentanza processuale per le strutture centrali e territoriali
La rappresentanza processuale compete:
- ai Dirigenti delle Direzioni centrali dell’INPS, per materia, senza limiti di importo, nei giudizi e procedimenti innanzi alle Autorità giudiziarie di ogni ordine e grado, compresi i TAR;
- ai Dirigenti delle Direzioni regionali e delle Direzioni metropolitane dell’INPS, per materia e territorio, senza limiti di importo, nei giudizi e procedimenti innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, con eccezione delle Direzioni regionali Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.
Per le Direzioni regionali Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, la procura speciale deve essere rilasciata dal Direttore centrale competente per materia.
Competenze esclusive del Presidente in materia di procure alle liti
Resta di competenza esclusiva del Presidente il conferimento delle procure alle liti nei procedimenti relativi a questioni di indirizzo politico-amministrativo dell’Istituto. In particolare, ciò riguarda:
- i procedimenti davanti ai TAR e al Consiglio di Stato aventi ad oggetto l’impugnazione espressa di deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, determinazioni del Presidente o del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, nonché di regolamenti dell’Istituto a carattere generale;
- i procedimenti davanti alla Corte Costituzionale;
- i procedimenti davanti alla Corte di Giustizia Europea.
Il Presidente conserva inoltre la competenza esclusiva nei procedimenti che, per complessità, coinvolgono trasversalmente più Direzioni centrali dell’Istituto.
Procedimenti penali e costituzione di parte civile
Nei procedimenti penali a carico di dipendenti e/o organi dell’Istituto, spetta al Presidente, previo parere tecnico del Coordinamento generale legale, il conferimento delle procure speciali alle liti per:
- la costituzione di parte civile;
- la nomina del difensore dell’Istituto quando l’Istituto risulti persona offesa;
- la nomina del difensore della parte civile;
- la nomina dei difensori nei giudizi penali dinanzi alla Corte di Cassazione.
Per i procedimenti penali non di competenza del Presidente, la procura speciale per la costituzione di parte civile e la nomina del difensore della persona offesa e della parte civile possono essere conferite, previo parere tecnico del Coordinamento Generale Legale o del Coordinatore legale di sede, dal dirigente della sede o della Direzione metropolitana nella cui circoscrizione si procede, in applicazione dell’art. 122, comma 2, c.p.p.
Incarichi agli avvocati del libero foro
Rimane di competenza esclusiva del Presidente anche il conferimento delle procure alle liti agli avvocati del libero Foro, nei casi e con le modalità previsti dal vigente Regolamento per l’affidamento degli incarichi all’esterno.
Chiusura del documento
Il documento si conclude con l’indicazione del Direttore Generale Gabriella Di Michele.
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