Accordo 35207 del 01/12/2025
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 2 alla Serie 02 di Emendamenti al Regolamento 131 Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per ciò che concerne i sistemi avanzati di frenata di emergenza (AEBS).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa nota del MIT informa le amministrazioni e gli operatori interessati che il supplemento 2 alla serie 02 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 131, relativo ai sistemi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), entrerà in vigore l’11 gennaio 2026. Viene precisato che, trattandosi di un supplemento, non si aggiorna l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. La comunicazione aggiorna anche l’elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 131, includendo l’Italia e altri Stati aderenti al sistema UNECE.
Comunicazione dell’entrata in vigore del supplemento 2 alla serie 02 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 131 sugli AEBS
Regolamento UNECE n. 131 – AEBS: entrata in vigore del supplemento 2 alla serie 02 di emendamenti
La Direzione generale per la motorizzazione del MIT comunica l’entrata in vigore, dal 11 gennaio 2026, del supplemento 2 alla serie 02 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 131, nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’omologazione dei veicoli e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni. Il regolamento riguarda i sistemi avanzati di frenata di emergenza (AEBS) per i veicoli a motore.
Base regolamentare e fonte dell’emendamento
L’aggiornamento richiamato nella nota è il documento ECE/TRANS/WP29/2025/88, disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione dedicata a "riunioni e documenti – meetings and documents", sessione di giugno 2025. La comunicazione richiama inoltre la precedente circolare prot. n. 22669 del 25/07/2023.
Effetti pratici per l’omologazione
La nota precisa che il supplemento non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Per gli operatori del settore ciò significa che l’introduzione del supplemento ha rilievo tecnico-normativo, ma non richiede una modifica formale della struttura del numero di omologazione sotto il profilo della serie indicata.
Paesi adottanti il Regolamento n. 131
La Direzione generale aggiorna l’elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 131, includendo un ampio numero di Stati aderenti al sistema UNECE. Tra questi figurano, oltre all’Italia, diversi Stati membri dell’Unione europea e altri Paesi europei, asiatici, africani e oceanici, nonché l’Unione Europea stessa, a conferma della dimensione internazionale del quadro di omologazione.
Punti principali
Oggetto e contenuto della comunicazione
Il MIT, Direzione generale per la motorizzazione, comunica l’entrata in vigore del supplemento 2 alla serie 02 di emendamenti al Regolamento n. 131, nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni. Il regolamento riguarda le prescrizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore con riferimento ai sistemi avanzati di frenata di emergenza (AEBS).
Decorrenza dell’aggiornamento regolamentare
È indicato che il supplemento entrerà in vigore l’11/01/2026. Il testo dell’emendamento, identificato come ECE/TRANS/WP29/2025/88, è reso disponibile in lingua inglese sul sito UNECE nella sezione dedicata a riunioni e documenti, sessione di giugno 2025.
Effetti sul numero di omologazione
La nota chiarisce espressamente che, essendo un supplemento, non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Si tratta quindi di un’informazione tecnica rilevante per autorità competenti, costruttori e operatori dell’omologazione veicolare.
Aggiornamento dei Paesi adottanti il Regolamento n. 131
La comunicazione fornisce l’elenco aggiornato dei Paesi che adottano il Regolamento n. 131, tra cui Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Svizzera, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica di Moldavia, Bosnia-Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Kazakistan, Lituania, Turchia, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Andorra, Unione Europea, Giappone, Australia, Ucraina, Sudafrica, Nuova Zelanda, Cipro, Malta, Repubblica di Corea, Malesia, Thailandia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Tunisia, Georgia, Egitto, Nigeria, Pakistan, Uganda, Filippine e Kirghizistan.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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