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Ordinanza

Ordinanza n. 250/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dei dd.mm. n. 267/2007, disciplinante le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento, e n. 83/2008, recante Linee guida di attuazione del predetto d.m. 267/2007; - del provvedimento del Mim, USR Campania, prot.-OMISSIS- recante approvazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche alle quali non è stato riconosciuto, per il corrente anno scolastico 2025/26, lo status di scuola paritaria, nella parte in cui è inserito il nominativo della ricorrente; - del provvedimento del Mim, USR Campania, prot. -OMISSIS-, con il quale si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; - del provvedimento Mim, USR Campania, Ufficio IV, prot. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il diniego dell’istanza di riconoscimento di parità della ricorrente; - della nota dell’USR Campania prot. n. -OMISSIS- recante istruzioni operative preordinate alla presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026;

Giustizia amministrativa202510241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, con inclusione dell'istituto nell'elenco delle scuole alle quali non è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto scolastico ha impugnato il diniego dell'istanza di riconoscimento della parità scolastica presentata il 1° aprile 2025 per l'anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui i decreti ministeriali che disciplinano il procedimento e le linee guida attuative, l'elenco delle istituzioni alle quali non è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria e la nota recante le istruzioni operative. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti, deducendo il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'attesa della definizione del giudizio di merito. Una precedente domanda cautelare era stata respinta dal TAR; il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati. La ricorrente ha inoltre prospettato un affidamento derivante da precedenti decreti monocratici, ritenendo che questi avessero consentito l'esercizio dell'attività in regime di parità scolastica.

La decisione

Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare, ritenendo che le ragioni del precedente rigetto fossero già state compiutamente esposte e che non fossero state dedotte né fossero sopravvenute circostanze nuove e specifiche idonee a modificarle. L'ordinanza del Consiglio di Stato non è stata interpretata come un accoglimento della sospensione, poiché si era limitata a disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., lasciando efficaci gli atti impugnati. Anche la fissazione dell'udienza di merito è stata ritenuta coerente con tale statuizione e con la disponibilità del ruolo della Sezione. Il TAR ha escluso che i decreti monocratici potessero fondare un legittimo affidamento stabile, in ragione della loro natura provvisoria e cedevole fino alla pronuncia cautelare collegiale. Ha inoltre rilevato che la sospensione del diniego non avrebbe comunque costituito titolo sufficiente per esercitare l'attività in regime di parità scolastica, subordinata all'autorizzazione ministeriale non intervenuta; ciò in quanto si trattava di una domanda originaria di riconoscimento della parità e non della revoca di uno status già riconosciuto. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 750 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha esaminato la nuova istanza cautelare alla luce dell'assenza di elementi nuovi o sopravvenuti idonei a superare il precedente rigetto.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede di appello cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza necessariamente sospendere gli atti impugnati; l'ordinanza del Consiglio di Stato è stata intesa in questo senso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Una nuova istanza cautelare è respingibile quando non deduce né evidenzia circostanze nuove o sopravvenute idonee a superare le ragioni poste a fondamento di una precedente decisione cautelare negativa.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non equivale alla sospensione degli atti impugnati e non ne elimina l'efficacia.
  • I decreti cautelari monocratici hanno natura provvisoria e cedevole rispetto alla successiva decisione cautelare collegiale; pertanto, salvo diverso contenuto, non sono idonei a fondare un affidamento stabile sulla definitività degli effetti favorevoli.
  • La sospensione cautelare del diniego di riconoscimento della parità scolastica non costituisce, di per sé, il titolo autorizzatorio per esercitare l'attività in regime di parità quando il riconoscimento ministeriale non sia mai intervenuto; tale situazione va distinta dalla revoca di uno status di parità già acquisito.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamento

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