L.R. Abruzzo 28/2017
Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la pesca nelle acque interne abruzzesi, definendo competenze regionali, Carta ittica, calendari, concessioni, licenze, divieti, sanzioni, tasse e contributi. Prevede regimi specifici per pesca professionale, dilettantistico-sportiva, scientifica, acque di bonifica, diritti esclusivi e laghetti privati. La disciplina vigente è aggiornata al 11/07/2024, con alcuni adempimenti e regole a termine ormai scaduti.
Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne in Abruzzo
Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne in Abruzzo
La legge disciplina in modo organico l’esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Abruzzo e in alcuni corpi idrici collegati, nel rispetto della normativa statale ed europea su ambiente, ecosistemi e biodiversità. Definisce strumenti di pianificazione, regole di esercizio, controlli, sanzioni, profili finanziari e alcuni regimi speciali.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda la pesca nelle acque interne regionali, nei corsi d’acqua pubblici gestiti dai consorzi di bonifica, nelle lagune e nei bacini di acqua salmastra e salata fino ai punti più foranei degli sbocchi in mare appartenenti al demanio marittimo interno. La Regione promuove la pesca come attività culturale e espressione della cultura rurale, in un’ottica di uso razionale ed ecosostenibile della risorsa ittica.
Definizioni rilevanti
La legge definisce alcune tipologie di aree e tecniche:
- le zone di riposo biologico, ove è vietato ogni prelievo alieutico;
- le zone no kill, dove il pescato va rilasciato immediatamente e vanno usati ami senza ardiglione;
- le zone trofeo, in cui è ammesso trattenere esemplari di dimensioni particolari secondo misure stabilite dalla Regione;
- l’uso a strappo, vietato, come la manovra di allamare il pesce senza abboccata.
Competenze regionali e organismi di supporto
La Regione esercita funzioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di pesca nelle acque interne, fermo il rispetto della competenza statale in materia ambientale. Tra le competenze principali figurano la Carta ittica regionale, concessioni e autorizzazioni, ricognizione dei diritti esclusivi di pesca e vigilanza.
Il Laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” è individuato come organismo tecnico-scientifico di riferimento. Fornisce supporto su gestione ittica, ripopolamenti, monitoraggi, rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, specie alloctone e aggiornamento della Carta ittica, sulla base di una convenzione con la Direzione regionale competente.
È inoltre istituito il Comitato consultivo regionale per la pesca, con funzioni consultive e propositive sulla difesa degli ambienti acquatici e sulla gestione della fauna ittica. Vi partecipano rappresentanti regionali, del Laboratorio, delle organizzazioni piscatorie, dei piscicoltori, dell’ARTA, dei parchi, dei consorzi di bonifica, di ENEL GEM, delle associazioni ambientaliste e delle Autorità di bacino. Il Comitato è convocato almeno due volte l’anno, dura quanto la legislatura regionale e non comporta oneri per il bilancio regionale.
Carta ittica regionale
La Carta ittica regionale è lo strumento centrale di pianificazione. La Regione avrebbe dovuto adottarla entro ventiquattro mesi dall’approvazione della legge; essa viene aggiornata ogni cinque anni sui dati relativi alle comunità ittiche e all’ambiente.
La Carta:
- classifica le acque in categorie A, B e C;
- indica quantitativi massimi di materiale ittico da immettere;
- individua campi gara, zone di riposo biologico, zone no kill e zone trofeo;
- definisce modalità di pesca consentite, specie prelevabili, misure minime e periodi di divieto in tali aree;
- disciplina aree per gare e manifestazioni di pesca sportiva;
- individua corpi idrici destinati alla pesca professionale;
- indica centri ittiogenici idonei e programmi di formazione per gli agenti di vigilanza;
- contiene progetti per il miglioramento delle comunità ittiche e dei corsi d’acqua.
La legge stabilisce inoltre che le zone di riposo biologico debbano interessare almeno il 10% dello sviluppo di ogni bacino idrografico, mentre le zone no kill almeno il 10% e le zone trofeo almeno il 5%.
Calendario ittico e linee guida
La Giunta regionale, sentito il Comitato, adotta ogni anno entro il 30 novembre il calendario ittico regionale per l’anno successivo, indicante almeno apertura e chiusura della pesca, classificazione delle acque di categoria A, acque in concessione o soggette a diritti esclusivi, divieti temporanei e misure minime con i periodi di divieto.
La Giunta adotta anche linee guida che disciplinano i modi di pesca, gli attrezzi e le esche consentite per la pesca dilettantistico-sportiva e professionale, nonché le modalità di svolgimento delle gare.
Concessioni e gestione di tratti di fiume
La Regione può rilasciare concessioni per l’attività di pesca dilettantistico-sportiva in tratti di corso d’acqua individuati dalla Carta ittica, e può affidare alle associazioni e organizzazioni ittiche riconosciute interventi di gestione ittica su specifici tratti di fiume. La Giunta approva schema-tipo del disciplinare di concessione e linee guida per la gestione dei tratti affidati.
Laghetti privati per pesca a pagamento
La pesca a pagamento in bacini privati è soggetta a SCIA da presentare allo SUAP su modulistica regionale. L’attività può iniziare dalla data di presentazione della segnalazione. La SCIA deve contenere una scheda tecnica con struttura dell’impianto, approvvigionamento idrico, barriere anti-fuga, certificazioni delle acque ed elenco delle specie presenti.
Se è provata la fuoriuscita di specie ittiche e la colonizzazione di acque pubbliche connesse all’impianto, il danno alla comunità ittica è valutato dal Laboratorio. In questi impianti la pesca sportiva è esente dalla ricevuta della tassa regionale e dai periodi di divieto e misure minime. I laghetti devono essere registrati nelle banche dati veterinarie nazionali tramite i Servizi Veterinari ASL.
Diritti esclusivi di pesca e uso civico
I diritti esclusivi di pesca sono riconosciuti in ambito regionale. I titolari esistenti alla data di entrata in vigore della legge dovevano comunicarli entro 120 giorni, a pena di decadenza. Ogni anno, entro il 30 settembre, devono comunicare il programma di gestione per l’anno successivo, comprensivo di riposi biologici e chiusure; la Regione lo approva entro gennaio.
Il programma deve contenere anche zone di protezione, ripopolamenti programmati e numero di guardie. Per ogni ripopolamento il titolare deve preavvisare il Laboratorio con almeno 30 giorni e trasmettere i verbali di semina entro 5 giorni dall’immissione. Le aree di pesca riservata devono essere tabellate e mantenute leggibili.
La Regione ricognisce i diritti esclusivi tramite il Laboratorio, pubblica annualmente gli elenchi aggiornati e ha diritto di prelazione in caso di cessione o trasferimento. In caso di inosservanza, previa diffida, dichiara la decadenza del diritto. Le linee guida regionali in materia sono state previste entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.
L’attività di pesca quale uso civico resta regolata dall’articolo 10 del regio decreto 332/1928 e dalle modalità applicative fissate dal regolamento comunale.
Pesca nelle acque di bonifica e gestione degli invasi
La pesca nelle acque di bonifica è consentita. Gli enti gestori di sistemi irrigui, di scolo o di bonifica possono chiedere alla Regione il divieto di pesca nei tratti prossimi a impianti che potrebbero subire danni. La Regione decide entro 30 giorni, sentito il Laboratorio; il silenzio equivale ad accoglimento.
I tratti vietati vanno segnalati con tabelle apposte dagli enti interessati. Inoltre, per le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi a uso idroelettrico è richiesta comunicazione preventiva alla Regione, con operazioni organizzate per minimizzare l’impatto sul patrimonio ittico; il Consorzio o la società di gestione può avvalersi delle associazioni piscatorie.
Pesca professionale
La pesca professionale è riservata agli imprenditori ittici. La licenza di tipo A si richiede tramite SUAP del Comune di domicilio; il procedimento si conclude entro 60 giorni, sentito il Laboratorio. La pesca professionale è esercitabile solo nei corpi idrici individuati dalla Carta ittica e nel rispetto della sostenibilità della risorsa idrica.
Per i minorenni fino ai 18 anni è possibile il rilascio della licenza professionale, senza iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione, purché assicurati contro gli infortuni. Il minore opera come apprendista, sempre accompagnato da un pescatore maggiorenne. I corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale consentono anche quella dilettantistica, salvo diversa disposizione regionale.
Pesca dilettantistico-sportiva
L’attività dilettantistico-sportiva è esercitabile con il versamento della tassa di concessione regionale; la ricevuta costituisce la licenza, ha validità annuale e va esibita con documento d’identità. La licenza rilasciata da altre Regioni e Province autonome è valida in Abruzzo se il titolare è in regola con i pagamenti nella Regione di residenza.
La pesca è consentita tutto l’anno nelle acque di categoria B e C; nelle acque di categoria A è consentita dal primo sabato di marzo alle ore 8 fino all’ultima domenica di settembre alle ore 24. Per le acque di categoria A era previsto anche un tesserino segnacatture annuale, con obbligo di compilazione preventiva della giornata di pesca e delle catture; la disciplina vigente contiene ancora tali previsioni storiche, ma l’obbligo di attestato di frequenza ai corsi decorre dal 1° marzo 2024.
Sono esentati dalla ricevuta del versamento gli addetti agli impianti di acquacoltura o pesca sportiva nell’esercizio delle loro funzioni, il personale del Laboratorio o da esso incaricato per salvaguardia e recupero ittiofauna e chi possiede permesso di pesca scientifica.
La pesca subacquea è consentita solo in apnea, senza apparecchi di respirazione, nelle località e con i limiti fissati dalla Giunta, ed è comunque vietata nelle acque di categoria A. È ammessa da un’ora dopo la levata del sole a un’ora prima del tramonto.
Per minori, disabili e ultrasettantenni la pesca dilettantistico-sportiva è gratuita e non soggetta alla ricevuta, con obbligo di documento di riconoscimento; i minori di 14 anni possono pescare solo accompagnati da un adulto in regola.
Pesca scientifica e interventi di protezione
La pesca scientifica e gli interventi di protezione ittica sono autorizzati preventivamente dalla Regione per studio, ricerca, tutela e protezione degli ecosistemi acquatici e non sono soggetti alla disciplina ordinaria. L’autorizzazione indica la durata e, al termine, deve essere presentata una relazione tecnica. La Regione può autorizzare anche l’uso di apparecchi elettrici a condizioni conservative e altri attrezzi in deroga per ripopolamento, asciutta o fini scientifici, con obbligo di trasmissione di dati e informazioni sugli interventi svolti.
Divieti generali di pesca e tecniche vietate
La legge vieta numerose tecniche e modalità di pesca, tra cui:
- corrente elettrica non autorizzata;
- esplosivi e sostanze stordenti;
- immissione di sostanze che intorpidiscono o uccidono le acque;
- pesca durante il prosciugamento completo, con limiti specifici in caso di prosciugamento parziale;
- manovre con paratie o opere di deviazione/ingombro dei corsi d’acqua;
- pesca da ponti o altre opere di attraversamento;
- pesca da natanti, salvo eccezioni per bacini lacustri classificati come acque principali e con motore spento;
- collocamento di reti o apparecchi non consentiti;
- pesca a meno di 30 metri dai ponti e a meno di 10 metri da specifiche opere idrauliche;
- uso di attrezzi professionali da parte di dilettanti;
- pesca con le mani o con fonti luminose;
- uso a strappo;
- esche e pasturazioni vietate nelle acque prevalentemente salmonicole;
- abbandono di esche, pesci, rifiuti o attrezzature.
Gli orari di pesca sono quelli indicati nelle linee guida regionali. La Giunta può inoltre derogare per pesca notturna dell’anguilla e carp-fishing.
Misure di tutela biologica: lunghezze e periodi di divieto
Sono fissate misure minime di cattura per varie specie, tra cui anguilla, barbo, carpa, cavedano, coregone, luccio, tinca, trote, cefalo e altre. La Regione può modificare tali misure anche sulla base della Carta ittica.
Sono inoltre previsti periodi di divieto per molte specie, con restrizioni annuali o stagionali. Per alcune specie di particolare rilevanza conservazionistica o oggetto di gestione differenziata, la pesca è consentita solo nell’ambito di piani di gestione specifici previsti dalla Carta ittica. La pesca dell’anguilla richiede un Piano di Gestione ai sensi del regolamento (CE) n. 1100/2007.
Attrezzi consentiti
Per la pesca professionale gli attrezzi sono stabiliti con provvedimento dirigenziale, sentito il Laboratorio; la Giunta può vietarli o limitarli temporaneamente per esigenze di tutela. È vietato tenere a bordo o utilizzare reti da posta derivanti oltre i limiti previsti dalla normativa europea.
Per la pesca dilettantistico-sportiva:
- nelle acque di categoria B sono consentite fino a due canne, ciascuna con massimo due ami;
- nelle acque di categoria A è consentita una sola canna con un solo amo, salvo il coregone con amettiera, fino a cinque ami;
- nelle acque di parchi nazionali/regionali e nelle zone no kill è ammesso solo l’amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;
- attrezzi non conformi sono sequestrati e confiscati;
- è vietato l’uso di canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore a meno di 50 metri dalle linee elettriche aeree.
Vigilanza e controlli
La vigilanza è affidata alla Regione tramite la Polizia provinciale e può essere esercitata anche da Carabinieri, personale delle aree protette, Polizia municipale, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, comprese le guardie ittiche volontarie secondo convenzioni con la Regione.
Sanzioni amministrative
Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative differenziate in base alla gravità. Tra le più rilevanti:
- esercizio senza tassa regionale, senza tesserino o in assenza di segnature richieste;
- violazione di tecniche vietate e dei divieti di cui all’articolo 24;
- cattura di pesci sotto misura minima o fuori periodo;
- pesca in acque in concessione, uso civico o diritti esclusivi senza permesso;
- semine o immissioni non autorizzate, con aggravamento per specie non autoctone;
- allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione;
- mancata registrazione dei laghetti privati;
- inosservanza di prescrizioni su diritti esclusivi, acque di bonifica e manifestazioni agonistiche.
Per alcune violazioni è prevista anche la preclusione all’esercizio della pesca da tre a cinque anni. Le somme incassate sono destinate alla tutela, gestione, ripopolamento e vigilanza del patrimonio ittico.
Tasse regionali e contributi
L’esercizio della pesca è soggetto a tassa regionale annuale:
- licenza di tipo A per pesca professionale: euro 43,64;
- versamento per pesca dilettantistico-sportiva: euro 22,72.
La Regione può erogare contributi ai pescatori professionisti nel rispetto del regime de minimis e della disciplina sugli aiuti di Stato, nonché contributi alle organizzazioni di pescatori sportivi per progetti coerenti con la legge. Sono previste anche ulteriori risorse annuali per infrastrutture, gare, studio e ricerca, formazione e progetti pilota.
Regime finanziario e copertura
Le spese di attuazione sono state originariamente coperte con risorse già allocate nel bilancio 2017-2019; per gli esercizi successivi la copertura è demandata alle leggi di bilancio annuali. I proventi della legge confluiscono nel bilancio regionale e sono destinati alle finalità di gestione ittica, funzionamento del Laboratorio e contributi alle organizzazioni.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Sono abrogate le precedenti leggi regionali abruzzesi in materia di pesca e altre disposizioni incompatibili. Per le specie soggette a gestione differenziata non si applica il divieto dell’articolo 3 della L.R. 50/1993.
Fino all’entrata in vigore della nuova legge continuavano ad applicarsi le norme previgenti; fino all’adozione delle linee guida trovavano applicazione le disposizioni dell’articolo 16-bis della L.R. 44/1985; nelle more della Carta ittica la Giunta poteva definire modalità attuative specifiche per alcune funzioni. Le disposizioni abrogate restano applicabili ai rapporti sorti sotto il loro vigore.
È esclusa l’applicazione della legge alle acque del lago di Scanno per effetto del richiamo al regio decreto del 1910.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Il testo consolidato indicato è vigente dal 11/07/2024.
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