L.R. Abruzzo 30/2017
Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo disciplina la pianificazione e il rilascio delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, definendo funzioni di Regione e Comuni e dichiarando la tutela del legittimo affidamento dei concessionari. Il comma 3 dell’art. 3 è stato dichiarato incostituzionale nel 2018. Nessun nuovo onere finanziario è previsto. In vigore dal 11 maggio 2017.
Tutela dell’affidamento dei concessionari balneari e disciplina delle funzioni comunali sul demanio marittimo turistico-ricreativo
Tutela dell’affidamento dei concessionari balneari e disciplina del demanio marittimo turistico-ricreativo
La legge regionale Abruzzo n. 30 del 2017 interviene sulla gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, nel quadro della revisione della materia delle concessioni e dei principi di derivazione europea. L’obiettivo è coordinare l’azione dei Comuni costieri, favorire procedure selettive trasparenti per le nuove concessioni e riconoscere tutela agli operatori già titolari, nei limiti consentiti dal diritto eurounitario.
Finalità della disciplina
La Regione dichiara di voler garantire, su tutto il territorio regionale, un esercizio omogeneo delle funzioni amministrative in materia di uso del demanio marittimo turistico-ricreativo. La legge mira inoltre a:
- consentire il rilascio di nuove concessioni su aree disponibili mediante procedure di selezione tra i candidati potenziali, basate su criteri obiettivi di imparzialità, trasparenza e pubblicità;
- assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e libertà di stabilimento;
- tutelare lo sviluppo, la valorizzazione delle attività imprenditoriali e gli investimenti;
- garantire condizioni adeguate e omogenee di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative;
- proteggere il legittimo affidamento dei titolari di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, entro i limiti del diritto dell’Unione europea.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda le imprese turistico-balneari e le concessioni demaniali marittime rilasciate per tale finalità. In particolare, sono ricomprese:
- le attività di cui all’art. 01, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito dalla legge n. 494 del 1993, svolte su beni del demanio marittimo, nonché le attività di stabilimento balneare;
- gli imprenditori balneari, cioè gli operatori economici che esercitano tali attività;
- le concessioni rilasciate ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione e della normativa statale sulle concessioni demaniali marittime;
- il bene in concessione, cioè l’area demaniale marittima assegnata per l’esercizio dell’attività.
Riparto di funzioni tra Regione e Comuni
La Regione è titolare delle funzioni di pianificazione delle utilizzazioni delle aree del demanio marittimo. I Comuni costieri operano invece nel rispetto degli indirizzi, delle prescrizioni e dei criteri fissati dal piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e devono:
- adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- rilasciare le concessioni sui beni del demanio marittimo;
- svolgere funzioni di vigilanza e controllo.
La legge conteneva anche una previsione secondo cui i Comuni, nell’esercizio delle proprie funzioni, avrebbero dovuto garantire che il rilascio di nuove concessioni non pregiudicasse il legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate prima del 31 dicembre 2009. Tuttavia, tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 118 del 2018.
Profilo di costituzionalità della norma sul legittimo affidamento
La nota all’art. 3 segnala che il Consiglio dei ministri ha impugnato il comma 3 per invasione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile. La Corte costituzionale, con sentenza n. 118 del 2018, ha accolto la censura relativa alla tutela della concorrenza e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3, con conseguente sua inapplicabilità.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli adempimenti sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica, quindi l’11 maggio 2017.
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