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Parere

Parere del Garante n. 598 del 15/12/2023

Parere su istanza di accesso civico - 15 dicembre 2023

Garante Privacy598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT di un'ASL, in merito al riesame di un diniego di accesso civico generalizzato a due documenti contenenti informazioni dettagliate sulla salute di un paziente/controinteressato. Il parere chiarisce che, quando l'istanza riguarda dati relativi alla salute, opera un divieto di divulgazione previsto dalla legge: l'accesso civico è quindi escluso ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, senza necessità di valutare il pregiudizio concreto di cui al comma 2. Il Garante esclude anche il ricorso all'accesso parziale con oscuramento del nominativo, perché il contenuto dei documenti renderebbe comunque identificabile l'interessato. Resta ferma, in astratto, la possibilità di accesso documentale ex l. 241/1990, ma solo al ricorrere di un interesse qualificato e di un diritto di rango almeno pari a quello alla riservatezza del soggetto interessato.

Parere su richiesta di riesame di un diniego di accesso civico generalizzato a documenti contenenti dati sulla salute nell'ambito di un'ASL

Parere su istanza di accesso civico a documenti contenenti dati sanitari

Il Garante per la protezione dei dati personali rende parere, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ASL TO3-Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo, nell'ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato.

Contesto normativo di riferimento

Il parere si colloca nel quadro dell'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 e dei relativi limiti previsti dall'art. 5-bis. Il Garante richiama inoltre il RGPD, in particolare l'art. 4, par. 1, nn. 1 e 15, l'art. 9 sulle categorie particolari di dati personali e l'art. 9, par. 4, nonché il Codice privacy, con riferimento agli artt. 2-septies, comma 8, e 2-ter, comma 4, lett. b. È richiamato anche l'art. 7-bis, comma 6, del d.lgs. 33/2013, che fa salvi i limiti alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Oggetto dell'istanza e contenuto dei documenti

L'istanza di accesso civico riguardava due documenti identificati in atti: una richiesta di chiarimenti formulata dall'ASL a una Casa di Cura e il riscontro fornito da quest'ultima. Dai documenti emergevano in chiaro il nominativo o le iniziali del soggetto interessato e numerose informazioni sanitarie, tra cui ricovero, prestazioni erogate, percorso di cura, trattamenti, visite specialistiche, patologie, condizioni di salute, rapporti con il personale sanitario e dimissioni.

Valutazione del Garante sui dati relativi alla salute

Il Garante qualifica le informazioni contenute nei documenti come dati relativi alla salute, quindi come categorie particolari di dati personali. Richiama il principio per cui tali dati non possono essere diffusi a soggetti indeterminati e sottolinea che la disciplina della trasparenza deve coordinarsi con il divieto di diffusione sancito dall'ordinamento privacy. In questo quadro, la pubblica amministrazione deve prima verificare se ricorrono divieti di divulgazione previsti dalla legge e, ove tali divieti sussistano, escludere l'accesso senza ulteriori bilanciamenti.

Esito: accesso civico escluso ex art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013

Il Garante afferma che la richiesta di accesso civico generalizzato avente a oggetto dati sulla salute rientra in un caso di esclusione legale ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013. Si tratta di un'eccezione assoluta, perché la legge prevede un divieto di divulgazione posto a tutela di interessi fondamentali. Di conseguenza, l'amministrazione è tenuta a rifiutare l'accesso, senza svolgere la valutazione del "pregiudizio concreto" richiesta invece per le ipotesi di diniego di cui all'art. 5-bis, comma 2.

Esclusione dell'accesso parziale

Il Garante esclude anche la possibilità di un accesso parziale mediante oscuramento del nominativo del soggetto controinteressato. Secondo il parere, il livello di dettaglio delle informazioni e i dati di contesto renderebbero comunque possibile risalire all'identità del paziente, anche indirettamente, con conseguente permanenza del rischio di identificazione vietato dal RGPD.

Rapporto con l'accesso documentale ex l. 241/1990

Per completezza, il Garante precisa che i medesimi documenti potrebbero essere resi ostensibili attraverso il diverso istituto dell'accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, ma soltanto se il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale e se la situazione giuridica da tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato. In presenza di dati sanitari, rilevano anche l'art. 24, comma 7, l. 241/1990 e l'art. 60, comma 1, del Codice privacy, oltre ai criteri del provvedimento generale del 9 luglio 2003 sui diritti di "pari rango".

Conclusioni

Il Garante esprime parere nei termini sopra indicati, confermando la legittimità del diniego di accesso civico generalizzato ai documenti richiesti, in quanto contenenti dati relativi alla salute non ostensibili tramite trasparenza generalizzata. Il parere è dunque sostanzialmente favorevole alla posizione dell'amministrazione che ha negato l'accesso.

Punti principali

Oggetto del parere e presupposto procedurale

Il parere è reso ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su richiesta del RPCT dell'ASL TO3, nell'ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. La richiesta è trattata in urgenza, nel termine di dieci giorni previsto dalla norma.

Contenuto dell'istanza di accesso civico

L'istanza riguardava due documenti: una richiesta di chiarimenti dell'ASL a una Casa di Cura e il relativo riscontro. I documenti contenevano nominativo o iniziali del soggetto interessato e informazioni dettagliate su ricovero, prestazioni sanitarie, percorso di cura, trattamenti, visite specialistiche, patologie, condizioni sanitarie, rapporti con il personale sanitario e dimissioni.

Qualificazione dei dati e limiti alla divulgazione

Il Garante richiama la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute ai sensi dell'art. 4 RGPD, nonché il divieto di trattamento delle categorie particolari ex art. 9 RGPD. Sottolinea che, nell'ordinamento interno, permane il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 2-septies, comma 8, e art. 2-ter, comma 4, lett. b, del Codice; art. 7-bis, comma 6, d.lgs. 33/2013).

Esclusione dell'accesso civico generalizzato

Poiché i documenti contengono dati sulla salute, l'accesso civico generalizzato è escluso direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013, configurandosi come eccezione assoluta. L'amministrazione deve quindi rifiutare l'ostensione senza svolgere la valutazione del pregiudizio concreto prevista per le ipotesi di diniego relativo.

Inammissibilità dell'accesso parziale

Non è ritenuto praticabile neppure un accesso parziale con oscuramento del nominativo del controinteressato, perché il livello di dettaglio delle informazioni e il contesto documentale consentirebbero comunque l'identificazione indiretta del paziente, ai sensi dell'art. 4, par. 1, RGPD.

Differenza con l'accesso documentale ex l. 241/1990

Il Garante ricorda che i documenti potrebbero, in teoria, essere ostesi tramite accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, ma solo se il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale e se la situazione giuridica tutelata è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, in applicazione degli artt. 22, 24, comma 7, l. 241/1990 e 60, comma 1, del Codice.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazionedati sanitaritrasparenza amministrativabasi giuridiche del trattamento

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