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Parere

Parere del Garante n. 603 del 21/12/2023

Provvedimento del 21 dicembre 2023

Garante Privacy603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo correttivo e integrativo del d.lgs. n. 150/2022, richiesto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy. Il provvedimento interviene su numerose disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale e di leggi speciali per coordinamenti, semplificazioni e correzioni tecniche, senza presentare, in linea generale, criticità sotto il profilo privacy. Il Garante segnala però l’opportunità di introdurre nel decreto una norma di coordinamento sulla pubblicità degli atti documentati mediante videoregistrazione, per bilanciare trasparenza del processo, riservatezza e minimizzazione dei dati.

Parere favorevole sullo schema di decreto legislativo correttivo del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma penale e giustizia riparativa)

Parere sullo schema di decreto legislativo correttivo del d.lgs. n. 150/2022

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso, su richiesta del Ministero della giustizia, parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, adottato in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134. Il parere è espresso ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.

Oggetto e finalità dell’intervento normativo

Lo schema costituisce una prima attuazione della possibilità, prevista dall’art. 1, comma 4, della legge delega, di adottare entro due anni disposizioni correttive e di coordinamento. Le modifiche riguardano numerosi profili del processo penale e di leggi speciali, con finalità di coordinamento, semplificazione procedimentale e correzione di difetti emersi nella prima applicazione della riforma.

Principali ambiti di intervento dello schema

Il Garante dà atto che i primi articoli dello schema incidono su varie disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, oltre che su norme in materia di giustizia riparativa e responsabilità da reato degli enti. Tra gli interventi richiamati nel provvedimento figurano, a titolo esemplificativo:

  • il coordinamento del regime di procedibilità del delitto di lesioni e della fattispecie di cui all’art. 583-quater, secondo comma, c.p.;
  • la modifica del regime di procedibilità del reato di cui all’art. 635 c.p.;
  • la semplificazione delle regole sull’avocazione delle indagini e sulla trasmissione di elenchi al Procuratore generale;
  • interventi sulle notificazioni, inclusa la disciplina relativa alla persona offesa;
  • correzioni sulla latitanza, sulla custodia cautelare, sul procedimento per decreto, sul giudizio abbreviato, sul giudizio di appello e sull’esecuzione;
  • norme di coordinamento in materia di estinzione delle contravvenzioni, responsabilità degli enti e prescrizione.

Valutazione del Garante

Il Garante afferma espressamente che la disciplina proposta non presenta profili di criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. Ne consegue un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Raccomandazione sulla pubblicità degli atti videoregistrati

Pur non ravvisando ostacoli privacy nel testo sottoposto, il Garante formula una raccomandazione di sistema. Rileva infatti che il d.lgs. n. 150/2022 ha ampliato il ricorso alla riproduzione audiovisiva e fonografica come modalità generale o preferenziale di documentazione di atti processuali, con impatto sul trattamento dei dati personali di parti e terzi.

Il Garante osserva che il decreto correttivo potrebbe introdurre una disciplina speciale sulla pubblicità degli atti documentati in forma audiovisiva, idonea a:

  • bilanciare le esigenze di pubblicità del processo, espressione del principio di cui all’art. 101, primo comma, Cost.;
  • tutelare il diritto alla riservatezza;
  • garantire il principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.

Conclusioni

Il parere è favorevole. La sola indicazione del Garante è di valutare l’opportunità di integrare il decreto con una norma di coordinamento sul regime di pubblicità degli atti videoregistrati, sulla quale l’Autorità dichiara fin d’ora la propria disponibilità a fornire contributo tecnico.

Punti principali

Oggetto e base normativa del parere

Il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Garante sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.

Contenuto dello schema di decreto

Lo schema interviene su molteplici norme del codice penale, del codice di procedura penale e di leggi speciali. Le modifiche riguardano, tra l’altro, il regime di procedibilità di alcuni reati, la semplificazione di meccanismi processuali, il coordinamento con l’istituto della giustizia riparativa, la disciplina delle notifiche, del procedimento per decreto, del giudizio abbreviato, dell’esecuzione e della responsabilità da reato degli enti.

Valutazione privacy del Garante

Il Garante rileva che la disciplina proposta non presenta profili di criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. Il parere è quindi favorevole.

Osservazione raccomandata sulla videoregistrazione

Pur esprimendo parere favorevole, il Garante segnala che il decreto correttivo potrebbe essere la sede per introdurre una norma di coordinamento sul regime di pubblicità degli atti documentati mediante videoregistrazione. L’esigenza nasce dall’ampliato ricorso alla riproduzione audiovisiva e fonografica introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, che incide sul trattamento dei dati personali di parti e terzi coinvolti nel procedimento.

Bilanciamento tra pubblicità e riservatezza

Secondo il Garante, una disciplina speciale di pubblicità degli atti videoregistrati dovrebbe bilanciare le esigenze di pubblicità del processo, espressione dell’art. 101, primo comma, Cost., con il diritto alla riservatezza e con il principio di minimizzazione dei dati sancito dall’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.

Come è indicizzato

Materiegiustiziapubblica amministrazioneprotezione dei dati personaliprocesso penalevideoregistrazioni e pubblicità degli atti

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