Sentenza del 07/06/2019 n. 15446 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti contestavano l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il valore degli immobili compravenduti. Deducevano: difetto di motivazione dell'avviso, perché fondato sulla sola stima UTE; carenza di prova dei maggiori valori accertati; omesso esame della circostanza che erano stati trasferiti soltanto diritti pari a 45,5 millesimi e che su un cespite era stato riservato un diritto di abitazione; illegittimità della pretesa nei confronti di I.V. e I.A. perché avevano rinunciato all'eredità di I.F., nonché perché I.A., quale legale rappresentante della società acquirente, non rispondeva personalmente dei debiti della S.r.l.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo adeguatamente motivato l'avviso che rinviava alla stima dell'UTE e ritenendo utilizzabile tale stima come prova del valore di mercato, se adeguatamente valutata dal giudice. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione relativa ai diritti trasferiti e al diritto di abitazione non risultava dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Ha accolto il quarto motivo: la rinuncia all'eredità produce effetti dal momento in cui viene effettuata e impedisce la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dei rinuncianti; la possibilità di revocare la rinuncia entro dieci anni non giustifica l'imposizione prima dell'eventuale revoca. Inoltre, la responsabilità patrimoniale della S.r.l. non si estende automaticamente al suo legale rappresentante. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stata dichiarata l'illegittimità dell'avviso limitatamente a I.V. e I.A. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 51, comma 3
In materia di imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore è sufficientemente motivato quando indica la pretesa e le ragioni dell'accertamento; è ammissibile il rinvio ai dati contenuti in una stima dell'UTE, purché tale rinvio consenta di comprendere la contestazione.
Art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto assolto l'onere dell'Amministrazione mediante la stima tecnica dell'UTE, valutata dalla CTR come più attendibile rispetto alla perizia di parte.
Art. 525 c.c.
La rinuncia all'eredità può essere revocata entro dieci anni, ma la mera possibilità di revoca non elimina gli effetti già prodotti dalla rinuncia. La pretesa tributaria potrà essere rivolta ai rinuncianti solo dopo l'eventuale revoca e qualora ne ricorrano i presupposti.
Artt. 519 e 521 c.c.
Le norme sugli effetti della rinuncia all'eredità confermano che il rinunciante non assume la qualità di erede e che il patrimonio ereditario non si confonde con il suo patrimonio personale.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
Art. 384 c.p.c., comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro può essere motivato anche mediante rinvio a una stima tecnica dell'UTE o dell'Agenzia del Territorio, se il rinvio rende comprensibili i criteri e le ragioni della maggiore pretesa.
- Nel processo tributario una stima tecnica dell'Amministrazione può prevalere sulla perizia di parte, purché il giudice spieghi perché la ritiene più attendibile, ad esempio per la coerenza con i valori di mercato del periodo.
- La rinuncia all'eredità produce i propri effetti immediatamente: la sola possibilità astratta di revocarla entro il termine di legge non consente di considerare il soggetto come erede ai fini fiscali.
- Un soggetto che ha rinunciato all'eredità può essere destinatario di una pretesa fiscale successoria solo dopo l'eventuale revoca della rinuncia e quando siano presenti gli ulteriori presupposti di legge.
- Il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata non risponde personalmente, per il solo fatto di ricoprire tale carica, delle obbligazioni fiscali della società; occorrono una specifica base normativa o una distinta responsabilità personale.
- In cassazione non possono essere introdotti per la prima volta fatti o questioni non dedotti nei giudizi di merito; è quindi essenziale allegare tempestivamente tutti gli elementi che incidono sulla valutazione del bene, come quote trasferite, diritti reali riservati o diritti di abitazione.
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