Circolare INAIL n. 44 dell'11 luglio 2008
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito dell’aumento del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema fissato dalla BCE al 4,25% con decorrenza 9 luglio 2008, cambiano i tassi applicabili da INAIL. Dal 9 luglio 2008 l’interesse per rateazioni e dilazioni dei premi e accessori è fissato al 10,25%, mentre per il calcolo delle sanzioni civili il tasso è pari al 9,75%. La nuova misura si applica alle istanze presentate dal 9 luglio 2008 e, per quelle anteriori, in base allo stato di comunicazione del piano da parte della Sede.
Modifica del tasso di interesse per rateazioni, dilazioni e sanzioni civili sui premi INAIL
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione
La circolare INAIL n. 44 dell’11 luglio 2008 interviene sull’aggiornamento dei tassi di interesse applicabili alle rateazioni, dilazioni e al calcolo delle sanzioni civili sui premi e accessori, in conseguenza della variazione del tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea. Il documento ha finalità operative e precisa da quale data debbano essere applicati i nuovi valori.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama una serie di fonti che disciplinano la determinazione del tasso di interesse e la gestione delle rateazioni e delle sanzioni civili, tra cui:
- decreto-legge n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981, articolo 13;
- circolare INAIL n. 51 del 10 agosto 1982;
- decreto-legge n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996, articolo 3, comma 4;
- decreto legislativo n. 213/1998, articolo 2, comma 1;
- legge n. 448/1998, articolo 14;
- circolari ministeriali n. 31/2000 e n. 41/2001;
- circolare INAIL n. 56/2001 sul nuovo sistema sanzionatorio;
- decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005;
- provvedimento della Banca Centrale Europea del 3 luglio 2008.
Aggiornamento del tasso di riferimento
La Banca Centrale Europea ha fissato al 4,25% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dal 9 luglio 2008. Questo valore, indicato come riferimento normativo, determina l’adeguamento dei tassi applicati dall’INAIL per il pagamento rateale e per il calcolo delle sanzioni civili.
Nuove misure applicabili
In base all’aggiornamento del tasso BCE, la circolare stabilisce che:
- il tasso di interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori è pari al 10,25%, corrispondente al tasso di riferimento aumentato di 6 punti;
- il tasso da utilizzare per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili è pari al 9,75%, corrispondente al tasso di riferimento aumentato di 5,5 punti.
Ambito temporale di applicazione
La nuova disciplina si applica alle istanze di rateazione e dilazione:
- presentate a partire dal 9 luglio 2008;
- presentate prima del 9 luglio 2008, se la Sede non ha ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
- presentate prima del 9 luglio 2008, quando il piano di rateazione o dilazione sia stato comunicato in data 9 luglio 2008 o successiva.
Indicazioni operative
Per agevolare i calcoli, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, allegato al provvedimento. Restano richiamate, per le modalità applicative, le precedenti indicazioni contenute nella circolare INAIL n. 56/2001 e nella circolare n. 51/1982.
Punti principali
Aggiornamento del tasso di riferimento BCE
La BCE ha fissato al 4,25% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dal 9 luglio 2008. Tale variazione costituisce il presupposto per l’adeguamento dei tassi di interesse applicati da INAIL.
Nuovi tassi applicabili da INAIL
A decorrere dal 9 luglio 2008, il tasso per l’interesse dovuto sulle rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori è fissato al 10,25%. Per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili il tasso è fissato al 9,75%.
Ambito di applicazione temporale
La nuova misura si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate dal 9 luglio 2008. Si applica inoltre alle istanze presentate prima di tale data se la Sede non ha ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione, oppure se il piano è stato comunicato il 9 luglio 2008 o in data successiva.
Riferimenti e supporto operativo
La circolare richiama la disciplina precedente in materia di determinazione degli interessi e delle sanzioni civili e segnala la disponibilità di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, allegato alla circolare, per agevolare i calcoli.
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