Cassazione Civile, Sentenza n. 2093/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
i ricorrenti contestavano che la vendita all'incanto dell'immobile si era svolta nonostante un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (datato 8 gennaio 2002) con cui era stata disposta la sospensione della procedura esecutiva; sostenevano che la sospensione compete esclusivamente all'Intendente di Finanza/Agenzia delle Entrate (ai sensi degli artt. 53 e 54 d.P.R. 602/1973) e che la concessionaria e il suo ufficiale avevano comunque proceduto provocando la vendita, con conseguente responsabilità civile per danno. La questione giuridica centrale riguardava se il deposito degli atti in cancelleria (art. 83 d.P.R. 602/1973) e la celebrazione dell'incanto davanti al giudice dell'esecuzione autorizzassero la concessionaria o il giudice a ignorare o sostituirsi all'atto di sospensione dell'Agenzia.
La decisione
la Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ratione temporis, il potere di disporre la sospensione dell'esecuzione esattoriale spettasse all'Agenzia delle Entrate (subentrante all'Intendente di Finanza) e che, nel caso concreto, l'Agenzia aveva validamente disposto la sospensione con provvedimento dell'8 gennaio 2002. La concessionaria ha quindi commesso un illecito procedendo a rivolgersi al giudice dell'esecuzione e favorendo la vendita del 16 gennaio 2002 nonostante la sospensione. La Corte ha cassato la decisione impugnata e ha disposto il rinvio per ulteriore giudizio (anche per le spese).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 53
attribuisce all'Intendente di Finanza (oggi Agenzia delle Entrate) il potere di controllo e di sospensione sugli atti dell'esecuzione esattoriale; tale potere è amministrativo e non può essere sostituito dal giudice ordinario
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 54
prevede che l'opposizione all'esecuzione esattoriale sia proponibile in via giudiziaria solo dopo il compimento dell'esecuzione, con conseguente esclusione della giurisdizione ordinaria preventiva sulla sospensione della procedura
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 83
stabilisce l'obbligo di deposito degli atti in cancelleria per alcuni adempimenti relativi alla vendita; la Corte ha chiarito che il deposito non trasferisce il potere di sospensione dall'ente amministrativo al giudice né incide sulla competenza amministrativa della sospensione
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, artt. 47 e 49
artt. che inquadrano compiti dell'ufficiale della riscossione e la procedura dell'incanto; richiamati per il principio che l'attività di vendita, pur con una funzione ausiliaria del giudice, conserva natura esattoriale/amministrativa
Codice Civile, art. 2043
la condotta della concessionaria è stata ritenuta idonea a integrare un illecito civile risarcibile quando abbia causato la vendita nonostante la sospensione; quindi applicabilità della responsabilità aquiliana per danno ingiusto
Codice Penale, art. 40
richiamato in relazione agli argomenti sulla causalità materiale; la Corte afferma che la responsabilità della concessionaria sussiste anche se il giudice dell'esecuzione ha contribuito all'evento, perché l'attività dell'ufficiale della riscossione era il presupposto necessario
Costituzione, art. 117
menzionata nel contesto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della responsabilità (obblighi di protezione in relazione ai diritti convenzionali come la CEDU)
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo 1 art. 1 e art. 8
Prot. 1, art. 1; art. 8 CEDU
richiamati come interessi costituzionalmente orientativi (tutela della proprietà e della vita familiare) per sostenere l'esistenza di un obbligo di prudenza nell'attività esecutiva che può aggravare la responsabilità in caso di violazione
Massime di principio
- Quando l'Agenzia delle Entrate (o l'Intendente di Finanza ratione temporis) dispone la sospensione di una procedura esecutiva, la concessionaria che esegue la riscossione è obbligata a rispettare tale sospensione: la violazione può integrare illecito civile risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
- Il deposito degli atti in cancelleria ai sensi dell'art. 83 d.P.R. 602/1973 e la celebrazione dell'incanto davanti al giudice dell'esecuzione non trasferiscono il potere di sospensione all'autorità giudiziaria né legittimano la concessionaria a ignorare un provvedimento amministrativo di sospensione.
- La procedura di esecuzione esattoriale mantiene natura amministrativa anche nella fase di vendita: il controllo di regolarità e la sospensione spettano all'ente amministrativo competente; le tutele giudiziarie dirette possono essere esercitate di regola ex post (azioni risarcitorie o ricorsi amministrativi/giurisdizionali contro l'atto amministrativo).
- Se in una situazione analoga si verifica una vendita contraria a un provvedimento di sospensione, il nesso causale può essere attribuito primariamente all'operato dell'ufficiale della riscossione/concessionaria anche se il giudice dell'esecuzione ha materialmente disposto la vendita; pertanto le vittime possono agire per il risarcimento dei danni.
- Per il debitore/terzo interessato: prima di chiudere rimedi giudiziari, va esperito il ricorso agli organi amministrativi competenti (Agenzia/Intendente) per ottenere la sospensione e, in caso di inosservanza, conservare e documentare gli atti per eventuale azione risarcitoria successiva.
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