Cassazione Penale, Sentenza n. 14902/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione d'appello ritenendo errato il calcolo dell'epoca di estinzione del reato per prescrizione. La Corte d'appello aveva fissato la data finale al 13 luglio 2024 considerando un provvedimento di rinvio intervenuto dopo il periodo di sospensione 'necessaria' per Covid (9/3/2020-11/5/2020), pur non essendovi stata attività processuale nell'intervallo della sospensione. Si deduceva violazione dei principi affermati dalla sentenza della Sez. U. n. 5292/2020 (Sanna). Altri motivi risultavano o non consentiti (reiterativi/valutativi) o assorbiti (attinenza al trattamento sanzionatorio travolto dalla dichiarazione di estinzione).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (corretto il calcolo che escludeva il rinvio post-sospensione non integrato da attività processuale nel periodo COVID). Ha altresì confermato le statuizioni civili della sentenza di merito, ma ha disposto che non si liquidi nulla alla parte civile per la tardività dell'invio delle conclusioni (art. 611, comma 1, in relazione all'art. 610, comma 1 c.p.p.). Rigettata la richiesta di liquidazione delle spese del grado.
Norme richiamate
Sentenza Sez. U. n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna), Rv. 280432 - 03
Principio secondo cui, ai fini della determinazione dei termini di prescrizione, non possono essere computati atti ovvero effetti riconducibili a provvedimenti sopravvenuti successivamente al periodo di sospensione 'necessaria' per COVID quando nel periodo di sospensione non sia stata svolta attività processuale; il conteggio della prescrizione deve rispettare la disciplina delineata da quella pronuncia.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce termini per l'invio delle conclusioni da parte delle parti civili; la tardiva trasmissione delle conclusioni comporta la perdita del diritto alla liquidazione in quella sede processuale.
art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Regola l'udienza e i termini connessi; rilevante in relazione ai termini di cui all'art. 611 c.p.p. per verificare la tempestività dell'invio delle conclusioni.
Massime di principio
- Nel calcolo della prescrizione va tenuto conto della sospensione dei termini per COVID ma non si devono includere effetti di provvedimenti intervenuti dopo la sospensione se nel periodo sospensivo non è stata svolta attività processuale.
- Se la prescrizione è maturata, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato; le questioni attinenti alla misura della pena o al trattamento sanzionatorio risultano assorbite.
- I motivi in Cassazione sono limitati a questioni di legittimità: censure meramente valutative o reiterative sul fatto/sulle prove possono essere dichiarate non consentite.
- Le statuizioni civili possono essere confermate anche se il reato è estinto, ma la parte civile rischia di perdere la liquidazione se non rispetta i termini processuali (art. 611 c.p.p.).
- In situazioni analoghe verificare sempre la presenza di attività processuale nel periodo di sospensione per decidere se atti successivi impattano sul computo della prescrizione.
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