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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 09572/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n.108/2019 relativa all'indennità di sopraelevazione ex art.1127 c.c.: censura (1) mancato esame della rilevanza di un manufatto preesistente sul lastrico solare e della sua demolizione; (2) mancata motivazione sulla determinazione del valore al mq. dell'indennità; (3) errore nella quantificazione dei piani e quindi dell'indennità in perizia; (4) adesione dei giudici di rinvio ai conteggi dell'elaborato peritale; (5) erronea decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data della domanda (6.12.1994) anziché dalla data di ultimazione della sopraelevazione; (6) vizio relativo all'applicazione delle tabelle del d.m. 10 marzo 2014 in relazione al valore della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi (perché, nei limiti del giudizio e del precedente annullamento con rinvio, comporterebbero un riesame dei fatti già sindacati dalla sentenza rescindente) e ha ritenuto assorbito il sesto motivo. Ha invece accolto il quinto motivo: ha cassato la sentenza impugnata nel rapporto fra Carmelo Rigano e Antonio Ammannato limitatamente alla censura sull'errata decorrenza degli interessi e della rivalutazione (la Corte richiama il principio secondo cui l'indennità di sopraelevazione è un debito di valore e gli interessi sono dovuti dal giorno di ultimazione della sopraelevazione, che dovrà essere accertato in sede di rinvio). Ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione per il nuovo esame, con statuizioni anche sulle spese nel rapporto tra Rigano e Ammannato. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali di Aldo Ursino, Amalia Muscolino e di Gioacchino Vita per tardività (termine annuale ex art.327 c.p.c.) e ha compensato le spese del giudizio di cassazione nei relativi rapporti; ha inoltre rilevato l'eventuale obbligo, a carico dei ricorrenti incidentali, di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1127 c.c.

    Norma che prescrive l'indennità di sopraelevazione: la Corte la interpreta come fonte dell'obbligo proporzionale individuale dei singoli proprietari dell'ultimo piano a favore degli altri condomini e come parametro il valore del suolo occupato.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato per spiegare che la regola degli interessi legali per i debiti di valuta non si applica automaticamente all'indennità di sopraelevazione: trattasi invece di debito di valore con interessi dovuti dal giorno di ultimazione della sopraelevazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Norma sul termine annuale per l'impugnazione delle sentenze: la Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi incidentali notificati oltre il termine lungo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato (nell'ambito dell'impugnazione incidentale) in relazione all'ammissibilità dell'impugnazione e alla regola sul giudicato interno; la Corte ha comunque dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali per tardività.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in via subordinata nei motivi incidentali in ordine alla sospensione o efficacia del giudicato interno sul valore dell'area; la Corte non ha accolto i rilievi per ragioni processuali (tardività).

  • d.m. 10 marzo 2014

    Richiesto nel sesto motivo in relazione all'applicazione delle tabelle (per il calcolo dei compensi/procedure) in funzione del valore della causa; la censura è stata assorbita dall'accoglimento del quinto motivo e non esaminata nel merito.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020

    Menziionato per segnalare la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale (9/3–11/5/2020); tuttavia la sospensione non ha reso tempestivi i ricorsi incidentali notificati a giugno 2020 oltre il termine annuale.

  • art. 13, comma 1-quater e 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti incidentali di un ulteriore importo pari a quello previsto per la rispettiva impugnazione.

Massime di principio

  • L'indennità di sopraelevazione ex art.1127 c.c. è un debito di valore: gli interessi e la rivalutazione vanno calcolati a partire dal giorno di ultimazione della sopraelevazione, non dalla costituzione in mora o dalla data della domanda.
  • Quando più azioni per la stessa indennità sono aggregate in favore/contro soggetti diversi (litisconsorzio facoltativo), ciascun rapporto processuale resta autonomo: l'impugnazione di una sentenza relativa a uno dei rapporti non rimetterà in discussione i rapporti tra le altre parti se le cause sono scindibili.
  • Se la Cassazione ha già annullato con rinvio una decisione originaria e ha fissato principi o limiti di sindacato, il giudizio di legittimità successivo non può essere usato per un nuovo e pieno riesame dei fatti che erano stati oggetto del rinvio: i motivi che mirano a rinnovare quel riesame possono risultare inammissibili.
  • I ricorsi incidentali devono rispettare il termine lungo annuale ex art.327 c.p.c.; la sospensione dei termini per eventi eccezionali va valutata ma non sempre rende tempestive impugnazioni già oltretermine.
  • In caso di accoglimento parziale dell'impugnazione la Corte può cassare la sentenza solo nei limiti della censura accolta e rinviare per il nuovo esame; le questioni accessorie (es. liquidazione spese) possono rimanere assorbite o essere riconsiderate in sede di rinvio.

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