L.R. Basilicata 26/2018
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FRUIZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE E DEI PARCHI ARCHEOLOGICI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Basilicata l’istituzione, l’accreditamento, la gestione, la vigilanza e la valorizzazione di aree e parchi archeologici di proprietà regionale, provinciale e comunale. Definisce piano scientifico, progetto di valorizzazione e di gestione, organi consultivi e modalità di gestione diretta o indiretta, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.
Fruizione, gestione e valorizzazione di aree e parchi archeologici regionali
Fruizione, gestione e valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici in Basilicata
La legge disciplina, nel territorio della Basilicata, la valorizzazione, la fruizione e la gestione delle aree e dei parchi archeologici di proprietà regionale, provinciale e comunale. Il provvedimento si coordina con il Codice dei beni culturali e del paesaggio e con i livelli minimi uniformi di qualità previsti dalla normativa statale.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione promuove lo studio, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale archeologico, riconoscendone il valore storico, etico, sociale, turistico ed economico. La legge favorisce anche la partecipazione delle collettività ai processi di valorizzazione e prevede forme di consultazione con Ministeri, università ed enti di ricerca per armonizzare gli interventi.
Le disposizioni si applicano esclusivamente alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di proprietà regionale, provinciale e comunale.
Definizioni rilevanti
La norma distingue tra:
- area archeologica, intesa come sito con resti fossili, manufatti o strutture preistoriche o antiche;
- parco archeologico, cioè ambito territoriale con rilevanti evidenze archeologiche e valori storici, culturali e paesaggistico-ambientali, attrezzato come museo all’aperto e valorizzato sulla base di un piano scientifico e di un progetto gestionale;
- parco archeologico a perimetrazione unitaria, nel quale la componente storico-archeologica è circoscrivibile in un perimetro unitario e può essere urbano o extraurbano;
- parco archeologico a rete, costituito da aree perimetrate lineari o miste, aggregabili secondo logiche tematiche, sincroniche o diacroniche.
Elenco delle aree archeologiche
Su istanza degli enti interessati, pubblici o privati, l’ufficio regionale competente iscrive le aree archeologiche regionali in un apposito elenco entro 30 giorni dalla richiesta. L’elenco è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
Istituzione del parco archeologico regionale
Le aree archeologiche possono essere trasformate in parchi archeologici nel rispetto della disciplina statale. Per istituire un parco archeologico regionale, il Comitato scientifico predispone:
- il piano scientifico;
- il progetto di valorizzazione e dei servizi;
- il progetto di gestione.
Il progetto di istituzione è trasmesso al Segretariato regionale del Ministero competente per l’accreditamento. Il parco è poi istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è l’organo di indirizzo della progettazione, dell’attività scientifica e della valorizzazione del parco archeologico. È composto da cinque esperti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e può essere rinnovato una sola volta per un ulteriore quinquennio.
Ne fanno parte:
- due rappresentanti del Ministero competente, uno per la Soprintendenza e uno per il Polo museale;
- un rappresentante della Regione Basilicata;
- un professore di ruolo dell’Università degli Studi della Basilicata;
- un rappresentante dei Comuni interessati;
- un esperto di comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
Il Comitato nomina al proprio interno il Direttore, adotta un regolamento interno e individua il responsabile della redazione del piano del parco. Nessuna indennità, compenso o rimborso spese è dovuta dalla Regione per l’incarico o per la partecipazione alle riunioni, salvo le spese di missione previste dalla normativa vigente.
Piano scientifico del parco archeologico
Il piano scientifico è lo strumento che sintetizza le caratteristiche del parco e le strategie di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. È composto da tre progetti settoriali:
- progetto archeologico, che valuta resti emergenti e interrati o sommersi, indica le scelte per conservazione, fruizione e valorizzazione e motiva scientificamente la costituzione del parco;
- progetto naturalistico-ambientale, che analizza aspetti geologici, geomorfologici, pedologici, vegetazionali e faunistici e le relative scelte di conservazione e valorizzazione;
- progetto urbanistico-architettonico, che esamina immobili e vincoli, li coordina con la pianificazione territoriale e urbanistica e definisce prescrizioni d’uso e trasformazione.
Le analisi archeologiche e paesaggistiche confluiscono in una sintesi unitaria che fonda i successivi adempimenti.
Progetto di valorizzazione e dei servizi
Il progetto di valorizzazione e dei servizi organizza infrastrutture e servizi nel rispetto dell’assetto urbanistico e ambientale, per rendere effettiva la fruizione e migliorare la qualità insediativa del luogo.
Deve indicare, tra l’altro:
- bacino d’utenza, destinatari e strumenti di comunicazione;
- modalità di apertura e fruizione;
- accessibilità, collegamenti e servizi esterni;
- servizi da esternalizzare;
- aree di contatto con il contesto esterno;
- percorsi interni, punti di sosta e ristoro;
- costi di mantenimento e sviluppo;
- tempi e modalità della manutenzione ordinaria;
- arredi, illuminazione, coperture, recinzioni;
- biglietteria, accoglienza, orientamento e informazione;
- servizi igienici;
- percorsi, allestimenti, pannelli, didascalie e segnaletica;
- pianta del parco con indicazione delle emergenze storico-archeologiche e naturalistiche;
- laboratori, eventuale biblioteca o centro di documentazione, aree per bambini;
- bookshop, merchandising, visite guidate, audioguide e altri servizi;
- piano di accessibilità per visitatori con disabilità;
- materiali e canali di comunicazione, sito web, ufficio stampa, newsletter e call center.
Progetto di gestione
Il progetto di gestione definisce obiettivi strategici, priorità, modalità attuative e sostenibilità finanziaria. Comprende:
- l’assetto istituzionale, gli organi di gestione e le rispettive responsabilità, nelle forme di gestione diretta o indiretta previste dalla legge;
- le risultanze del confronto con enti e comunità locali;
- le collaborazioni con università ed enti di ricerca per ricerche, scavi e attività formative, nel rispetto della disciplina sui beni culturali;
- i rapporti o incarichi con associazioni culturali, fondazioni, privati e altri soggetti idonei sul piano scientifico, progettuale e gestionale;
- un piano finanziario dettagliato con risorse, fonti di finanziamento e analisi di mercato;
- un master plan con interventi, tempi, modalità e risorse umane e finanziarie necessarie.
Comitato regionale per i parchi archeologici
È istituito il Comitato regionale per i parchi archeologici, organo di assistenza, consulenza e coordinamento. È composto da rappresentanti del Segretariato regionale, della direzione generale regionale competente, delle soprintendenze, del Polo museale regionale e dell’Università degli Studi della Basilicata.
Il Comitato:
- dura in carica cinque anni ed è confermabile una sola volta;
- adotta un regolamento interno;
- opera senza compensi, indennità o rimborsi, restando a carico delle amministrazioni interessate solo gli eventuali oneri di missione nei limiti delle risorse disponibili.
Svolge funzioni di proposta per la gestione e valorizzazione, la creazione di nuovi parchi, la promozione di progetti e l’avvio di studi, ricerche e iniziative in materia. La disciplina riguarda anch’essa le aree e i parchi di proprietà regionale, provinciale e comunale.
Modalità di gestione delle aree e dei parchi archeologici
La gestione avviene nel rispetto della normativa statale e può essere:
- diretta, tramite strutture interne dell’amministrazione dotate di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e di personale tecnico idoneo;
- indiretta, tramite affidamento diretto a soggetti pubblici o partecipati dall’amministrazione, oppure mediante concessione a terzi.
La Regione ricorre alla gestione indiretta per assicurare un adeguato livello di valorizzazione e sceglie tra affidamento diretto e concessione mediante valutazione comparativa di efficienza ed efficacia. La concessione a terzi avviene con procedure ad evidenza pubblica e sulla base dei progetti presentati.
Gli altri enti pubblici territoriali ricorrono ordinariamente all’affidamento diretto, salvo che le modeste dimensioni o le caratteristiche dell’attività rendano più opportuna la gestione diretta.
L’affidamento o la concessione possono essere disposti congiuntamente e integratamente previo accordo tra i titolari delle attività di valorizzazione. Il rapporto è regolato da contratto di servizio, con indicazione dei livelli qualitativi, della professionalità del personale e dei poteri di indirizzo e controllo del titolare.
La legge consente anche il conferimento in uso del bene culturale ai soggetti partecipati e prevede che gli effetti del conferimento o della concessione cessino senza indennizzo in caso di cessazione del rapporto, estinzione del soggetto o cessazione dell’affidamento. In caso di gestione indiretta devono essere redatti lo statuto del parco e un regolamento organizzativo con organigramma, personale minimo, profili professionali, forme contrattuali e modalità di affidamento dei servizi.
Vigilanza e sorveglianza
La vigilanza all’interno dell’area o del parco archeologico può essere svolta da:
- personale del Ministero competente addetto al parco;
- vigili urbani territorialmente competenti, anche tramite convenzioni tra comuni;
- altri corpi di polizia locale;
- società di vigilanza privata autorizzate, in caso di gestione indiretta;
- corpi volontari autorizzati, mediante apposite convenzioni.
Carta della qualità dei servizi
La Regione e i soggetti pubblici e privati che gestiscono le aree e i parchi archeologici devono pubblicare la carta dei servizi, o il documento contenente gli standard di qualità, secondo le regole di trasparenza e conformemente alle disposizioni ministeriali.
Profili finanziari e copertura degli oneri
L’attuazione della legge avviene con le risorse umane, finanziarie e tecnologiche disponibili a legislazione vigente. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato dalla legge regionale si applica il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre, per favorire l’attuazione della precedente legge regionale n. 27/2015, ai Comuni è riconosciuta la possibilità di indire una conferenza di servizi coinvolgendo soggetti pubblici e privati interessati, al fine di elaborare e stipulare gli accordi previsti da quella disciplina.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge è stata pubblicata nel 2018 e aggiornata con modifiche dello stesso anno. La disciplina continua a costituire un quadro ordinario per la gestione dei parchi archeologici in Basilicata e non risulta temporalmente limitata a un singolo esercizio o evento, quindi conserva utilità applicativa.
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