L.R. Basilicata 23/2018
ISTITUZIONE DEL FONDO UNICO AUTONOMIE LOCALI (F.U.A.L.) (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Basilicata il F.U.A.L., finanziato annualmente dal bilancio regionale, e ne ripartisce le risorse in diversi sottocapitoli per comuni piccoli e grandi, città capoluogo, province, enti in dissesto o riequilibrio, unioni e fusioni, progettazione, accordi di valorizzazione/programmi, contributi straordinari e assistenza tecnica. Definisce criteri e delibere di Giunta per il riparto e prevede norme transitorie fino al Consiglio delle Autonomie Locali.
Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.) della Basilicata
Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali della Basilicata
La legge istituisce il Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.) nella Regione Basilicata, in attuazione dei principi di perequazione territoriale e del quadro statutario regionale. Il Fondo è finanziato annualmente con risorse del bilancio regionale e serve a sostenere, con diverse linee di intervento, i comuni, le province e altri enti locali in relazione a specifiche esigenze finanziarie, organizzative e progettuali.
Finalità generali e struttura del Fondo
Il F.U.A.L. è concepito come contenitore unitario di più fondi settoriali destinati al sistema delle autonomie locali. La legge richiama i principi costituzionali di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà, nonché i principi statutari sul conferimento delle funzioni, sulla copertura finanziaria delle funzioni conferite e sulla perequazione territoriale.
Il Fondo comprende in particolare risorse per:
- comuni sotto i 3.000 abitanti;
- comuni sopra i 3.000 abitanti;
- città capoluogo di provincia;
- enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale;
- enti locali in dissesto;
- unioni e fusioni di comuni;
- progettazione degli enti locali;
- accordi di valorizzazione e accordi di programma;
- province;
- contributi straordinari.
Riparto delle risorse e governance
La Giunta regionale provvede al riparto delle risorse, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, con deliberazione adottata d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI, sulla base degli stanziamenti effettivi e dei criteri previsti per i singoli fondi. I criteri generali di riparto sono fissati con deliberazione della Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente, tenendo conto della natura giuridica della spesa.
Fondo per i comuni sotto i 3.000 abitanti
Il fondo è destinato ai comuni che, all’ultimo censimento ISTAT, non superano i 3.000 abitanti. I criteri di riparto rinviano alla disciplina approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 354/2012.
Fondo per i comuni sopra i 3.000 abitanti
Sono beneficiari i comuni che, all’ultimo censimento ISTAT, superano i 3.000 abitanti. Il riparto avviene secondo criteri stabiliti con deliberazione di Giunta, d’intesa con CAL, UPI e ANCI, tenendo conto delle funzioni sovracomunali nei settori della scuola, sanità, giustizia e della presenza di uffici pubblici provinciali, regionali e nazionali.
Fondo per i comuni capoluogo di provincia
Beneficiari sono i comuni capoluogo di Potenza e Matera, in quanto sedi di servizi sovracomunali e di prossimità. I criteri di riparto devono considerare le funzioni sovracomunali nei settori scuola, università, sanità, giustizia e sedi di uffici pubblici.
Fondo per enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale
Il Fondo è destinato agli enti locali che abbiano avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e il cui piano sia stato approvato dagli organi consiliari competenti alla data di entrata in vigore della legge, con successiva approvazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La Regione può concedere anticipazioni e definire, con delibera di Giunta, beneficiari, modalità di accesso, importo massimo, modalità di concessione e piano di riparto.
Fondo per enti locali in dissesto
Il Fondo è destinato agli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 TUEL. Anche in questo caso la Regione può erogare anticipazioni e fissare, con delibera di Giunta, criteri e modalità di accesso, importo massimo, concessione e riparto.
Fondo per unioni e fusioni dei comuni
Il Fondo sostiene l’avvio delle unioni o fusioni dei comuni e la gestione associata di funzioni e servizi, ai sensi del TUEL e della legge n. 56/2014. I criteri di riparto sono definiti con delibera di Giunta d’intesa con CAL e ANCI.
Fondo rotativo per la progettazione
Il Fondo finanzia la predisposizione di progettualità da parte degli enti locali, singoli o associati, per interventi di tutela ambientale, prevenzione e gestione dei rischi climatici, efficientamento e sostenibilità energetica e riduzione delle emissioni di carbonio. Possono beneficiarne tutti gli enti locali, singolarmente o in forma associata.
Fondo per accordi di valorizzazione e accordi di programma
Il Fondo sostiene la valorizzazione di beni culturali pubblici mediante accordi di valorizzazione e la definizione/attuazione di opere, interventi o programmi tramite accordi di programma, anche su risorse nazionali ed europee del ciclo di programmazione 2014-2020. Sono stralciate le risorse già destinate alle Aree Interne con delibera n. 53/2017. I criteri di riparto sono demandati alla Giunta.
Fondo per le Province
Il Fondo è destinato alle Province di Potenza e Matera. I criteri di riparto sono fissati con deliberazione di Giunta d’intesa con CAL e UPI.
Contributi straordinari, comuni virtuosi e assistenza tecnica
La legge prevede inoltre:
- contributi ai comuni “virtuosi”, in misura non inferiore al 20% dell’importo annuale del fondo, per sostenere buone pratiche e gestione efficiente;
- contributi straordinari per coprire particolari e imprevisti oneri connessi a servizi pubblici essenziali, previa intesa con CAL, UPI e ANCI;
- assistenza tecnica qualificata agli enti locali per processi organizzativi, gestionali, di programmazione, pianificazione e progettazione.
Norma finanziaria e regime transitorio
Gli oneri sono coperti tramite l’art. 7 della legge regionale n. 8/2018 (legge di stabilità regionale 2018). Nelle more dell’istituzione del Consiglio delle Autonomie locali, l’intesa è svolta con UPI e ANCI.
Aggancio con normativa successiva
La nota richiama l’art. 8 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 4, che utilizza il F.U.A.L. per processi di controllo del territorio e vigilanza privata in comuni interessati da ricorrenti attentati alla proprietà privata, prevedendo apposito regolamento attuativo. Tale successivo intervento conferma un impiego settoriale del Fondo per finalità di sicurezza territoriale.
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