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Legge

L.R. Basilicata 27/2018

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2018, N. 20 (SISTEMA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI REGIONALI) (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 27/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla disciplina elettorale regionale della Basilicata, modificando la legge regionale n. 20/2018 su candidature, presentazione delle liste, organi elettorali, ricorsi, soglia di sbarramento e riparto dei seggi. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. Disposizioni applicabili alle elezioni regionali disciplinate da tale legge.

Modifiche al sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali della Basilicata

Modifiche al sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali della Basilicata

La legge regionale interviene in modo puntuale sulla disciplina delle elezioni regionali contenuta nella legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, adeguandone alcuni profili procedurali e di riparto dei seggi. Le modifiche riguardano esclusivamente la Regione Basilicata e operano per la disciplina elettorale regionale vigente dopo l’entrata in vigore della legge.

Candidature, liste e requisiti di presentazione

Vengono precisate le modalità di presentazione delle candidature alla Presidenza della Giunta e delle liste collegate. Le candidature a Presidente sono presentate contestualmente alle liste collegate presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, che le trasmette all’Ufficio centrale regionale per la verifica dell’ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

Per le liste circoscrizionali, la legge amplia l’esonero dalla sottoscrizione degli elettori: non è richiesta la raccolta firme per partiti o gruppi politici che, nelle ultime elezioni regionali o politiche, abbiano presentato candidature con il medesimo contrassegno e ottenuto almeno un seggio nel Consiglio regionale o in Parlamento. L’esonero vale anche per liste con contrassegno composito che riproduca in tutto o in parte quel simbolo insieme ad altri.

Organi elettorali e loro funzioni

Sono disciplinati nuovamente l’Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, vengono costituiti l’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello del capoluogo di Regione e gli Uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali dei capoluoghi di Provincia.

L’Ufficio centrale regionale è composto da tre magistrati, di cui uno presidente, nominati dal Presidente della Corte d’Appello; l’Ufficio centrale circoscrizionale è composto da tre magistrati, di cui uno presidente, nominati dal Presidente del Tribunale competente. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale delle rispettive cancellerie.

L’Ufficio centrale circoscrizionale sovraintende alle operazioni elettorali previste dalla legge. L’Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi contro l’eliminazione di liste o candidati, sulla attribuzione dei seggi nel collegio unico regionale e sulla distribuzione del premio di maggioranza tra coalizioni e liste, oltre agli altri compiti affidatigli.

Esame, ammissione e ricorsi su liste e candidature

L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro 24 ore dalla scadenza del termine di presentazione delle liste, verifica tempestivamente una serie di condizioni: tempestività del deposito, sottoscrizione ove necessaria, numero minimo di candidati, rispetto delle norme su composizione e collegamento con il candidato Presidente.

In caso di irregolarità, l’Ufficio:

  • dichiara non valide le liste non conformi;
  • riduce le liste con candidati in eccesso o con presenza di candidati dello stesso sesso oltre il 60% del totale, cancellando gli ultimi nomi;
  • ricusa i contrassegni non conformi;
  • cancella i nomi dei candidati privi delle dichiarazioni richieste o incandidabili ai sensi del D.Lgs. 235/2012, o privi di accettazione valida;
  • cancella i candidati minorenni alla data delle elezioni, quelli privi di certificato di iscrizione nelle liste elettorali e del casellario giudiziale;
  • cancella i candidati inseriti in altra lista già presentata nella circoscrizione;
  • trasmette all’Ufficio centrale regionale le dichiarazioni previste per l’ulteriore verifica.

I delegati di lista possono prendere visione delle contestazioni nella stessa sera. L’Ufficio si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 9 per sentire i delegati, ammettere eventuali nuovi documenti o un nuovo contrassegno e decidere in via definitiva. I ricorsi contro l’eliminazione di liste, candidati o candidature alla presidenza vanno proposti all’Ufficio centrale regionale entro 24 ore dalla comunicazione, con deposito a pena di decadenza presso la segreteria dell’Ufficio centrale circoscrizionale. L’Ufficio regionale decide nei due giorni successivi e comunica le decisioni entro 24 ore.

Numerazione delle liste, manifesti e schede

Scaduto il termine per i ricorsi, oppure ricevuta la decisione sul reclamo, l’Ufficio centrale circoscrizionale assegna il numero alle liste e alle coalizioni secondo l’esito del sorteggio, comunica le determinazioni definitive ai delegati e cura, tramite il Dipartimento Presidenza della Giunta regionale, la stampa del manifesto con liste e contrassegni e l’invio ai sindaci per l’affissione entro l’ottavo giorno antecedente la votazione.

Le liste definitive e i relativi contrassegni sono trasmessi immediatamente al Dipartimento Presidenza della Giunta regionale per la stampa delle schede di voto secondo l’ordine sorteggiato.

Soglia di sbarramento e ammissione all’assegnazione dei seggi

Viene introdotta una specifica soglia di accesso per le liste circoscrizionali o i gruppi di liste circoscrizionali: sono ammessi all’assegnazione dei seggi se hanno ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4% dei voti validi, anche quando appartengano a coalizioni che nel complesso non raggiungano l’8% dei voti validi. In tale ipotesi, tali liste partecipano al riparto come liste o gruppi non facenti parte di coalizioni.

Riparto dei seggi e premio di maggioranza

La disciplina del riparto dei seggi viene riscritta in modo dettagliato. L’Ufficio centrale circoscrizionale determina i voti individuali dei candidati Presidenti, le cifre elettorali circoscrizionali delle liste, le cifre individuali dei candidati e le cifre delle coalizioni; calcola inoltre il quoziente elettorale circoscrizionale dividendo i voti validi per i seggi assegnati alla circoscrizione aumentati di una unità.

L’Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni circoscrizionali, proclama eletto Presidente il candidato con più voti complessivi e, come consigliere regionale, il candidato Presidente non eletto che abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore. Poi determina i seggi delle coalizioni o dei gruppi di liste ammessi, ripartendoli in base ai quozienti progressivi.

La legge prevede un premio di maggioranza con soglie differenziate:

  • sono assicurati almeno 12 seggi, escluso quello attribuito al Presidente eletto, al gruppo o coalizione collegati al Presidente eletto, se il riparto ordinario ne assegna meno e il Presidente ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi;
  • se il Presidente eletto ha ottenuto meno del 40%, al gruppo o coalizione collegati spettano 11 seggi se il Presidente ha almeno il 30%;
  • negli altri casi spettano 10 seggi.

In ogni caso, il gruppo o la coalizione collegata al Presidente eletto non può superare 14 seggi. Se il riparto ne attribuisce di più, i seggi eccedenti sono sottratti e redistribuiti alle altre liste o coalizioni secondo la graduatoria dei quozienti.

Successivamente i seggi vengono ripartiti tra i gruppi della stessa coalizione e poi tra le liste circoscrizionali, con meccanismi di quozienti e resti. È previsto anche il calcolo delle cifre elettorali residuali percentuali per la distribuzione dei seggi residui nelle circoscrizioni.

Proclamazione degli eletti e verbali finali

Completate le operazioni di riparto, l’Ufficio centrale regionale determina definitivamente i seggi spettanti a ciascuna lista circoscrizionale sommando i seggi a quoziente intero e i seggi residui. Non può comunque essere attribuito alle circoscrizioni un numero di seggi superiore a quello derivante dalla ripartizione regionale, al netto del seggio del candidato Presidente non eletto collegato al Presidente proclamato.

Il Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati delle liste secondo l’ordine della graduatoria delle preferenze. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare: uno è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale, l’altro è depositato nella Cancelleria della Corte d’Appello.

Abrogazioni e decorrenza

Viene abrogata la norma transitoria dell’articolo 25 della legge regionale n. 20/2018. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. Poiché interviene su una disciplina elettorale, le disposizioni hanno rilievo per il procedimento elettorale regionale disciplinato dalla legge modificata.

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