L.R. Sicilia 3/2008
Norme per il recupero e il riconoscimento della valenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana promuove, valorizza e conserva i mercati storici nei centri storici, riconoscendone il valore storico, socio-economico e culturale. Prevede un decreto del Presidente della Regione, entro 90 giorni, per fissare requisiti e procedure di riconoscimento. I Comuni devono individuare nei propri strumenti urbanistici le sedi tradizionali e tutelarle nella loro collocazione storica.
Recupero e riconoscimento dei mercati storici su aree pubbliche
Recupero e riconoscimento dei mercati storici su aree pubbliche
La legge della Regione Siciliana mira a promuovere, valorizzare e conservare i mercati storici ubicati su aree pubbliche nei centri storici, anche sotto il profilo della memoria collettiva. Il provvedimento tutela inoltre il commercio collegato a tali mercati, riconoscendone il rilievo storico, socio-economico e culturale.
Finalità e ambito di intervento
La disciplina regionale si concentra sui mercati storici su aree pubbliche presenti nei centri storici del territorio siciliano. L’obiettivo è quello di preservarne l’identità e di sostenerne la permanenza come elementi caratterizzanti del tessuto urbano e commerciale.
Riconoscimento dei mercati storici
I requisiti e le procedure per ottenere il riconoscimento di mercato storico sono demandati a un decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, previa deliberazione della Giunta regionale.
L’iniziativa per il riconoscimento può essere promossa da:
- Regione, Comuni, Province e Camere di commercio;
- istituzioni culturali, accademiche e scolastiche;
- operatori commerciali su aree pubbliche e loro associazioni di categoria.
Promozione e valorizzazione
La Regione è chiamata a favorire iniziative di promozione e valorizzazione dei mercati storici già riconosciuti. Tali iniziative devono svolgersi con il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti che possono attivare la procedura di riconoscimento.
Tutela della sede tradizionale
I Comuni, mediante i propri strumenti urbanistici, devono individuare i luoghi considerati sede tradizionale dei mercati storici. Devono inoltre prevedere misure finalizzate alla valorizzazione e al mantenimento del mercato nella sua sede storica.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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