Salta al contenuto
Legge

L.R. Sicilia 3/2008

Norme per il recupero e il riconoscimento della valenza

Normativa regionaleL.R. Sicilia 3/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana promuove, valorizza e conserva i mercati storici nei centri storici, riconoscendone il valore storico, socio-economico e culturale. Prevede un decreto del Presidente della Regione, entro 90 giorni, per fissare requisiti e procedure di riconoscimento. I Comuni devono individuare nei propri strumenti urbanistici le sedi tradizionali e tutelarle nella loro collocazione storica.

Recupero e riconoscimento dei mercati storici su aree pubbliche

Recupero e riconoscimento dei mercati storici su aree pubbliche

La legge della Regione Siciliana mira a promuovere, valorizzare e conservare i mercati storici ubicati su aree pubbliche nei centri storici, anche sotto il profilo della memoria collettiva. Il provvedimento tutela inoltre il commercio collegato a tali mercati, riconoscendone il rilievo storico, socio-economico e culturale.

Finalità e ambito di intervento

La disciplina regionale si concentra sui mercati storici su aree pubbliche presenti nei centri storici del territorio siciliano. L’obiettivo è quello di preservarne l’identità e di sostenerne la permanenza come elementi caratterizzanti del tessuto urbano e commerciale.

Riconoscimento dei mercati storici

I requisiti e le procedure per ottenere il riconoscimento di mercato storico sono demandati a un decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, previa deliberazione della Giunta regionale.

L’iniziativa per il riconoscimento può essere promossa da:

  • Regione, Comuni, Province e Camere di commercio;
  • istituzioni culturali, accademiche e scolastiche;
  • operatori commerciali su aree pubbliche e loro associazioni di categoria.

Promozione e valorizzazione

La Regione è chiamata a favorire iniziative di promozione e valorizzazione dei mercati storici già riconosciuti. Tali iniziative devono svolgersi con il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti che possono attivare la procedura di riconoscimento.

Tutela della sede tradizionale

I Comuni, mediante i propri strumenti urbanistici, devono individuare i luoghi considerati sede tradizionale dei mercati storici. Devono inoltre prevedere misure finalizzate alla valorizzazione e al mantenimento del mercato nella sua sede storica.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.