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Legge

L.R. Sicilia 4/2008

Norme urgenti per la continuità territoriale con le isole minori ed interventi per il turismo.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 4/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana stanzia risorse aggiuntive per garantire la continuità dei collegamenti marittimi con le isole minori e per sostenere manifestazioni e iniziative turistiche. Gli stanziamenti riguardano il solo esercizio 2008 e, per i collegamenti con le isole minori, anche il biennio 2009-2010. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Finanziamento dei collegamenti con le isole minori e interventi per il turismo in Sicilia

Finanziamento dei collegamenti con le isole minori e interventi per il turismo in Sicilia

La legge regionale interviene con misure urgenti per la Regione Siciliana, destinando risorse aggiuntive a due ambiti specifici: la continuità territoriale con le isole minori e il potenziamento dell’attività turistica. Si tratta di una disciplina essenzialmente finanziaria, riferita a esercizi già definiti.

Continuità territoriale con le isole minori

Per assicurare la continuità dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Sicilia, richiamando la disciplina regionale di settore, la legge incrementa la dotazione finanziaria del capitolo indicato per:

  • 5.000 migliaia di euro nell’esercizio finanziario 2008;
  • 27.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010.

L’intervento è quindi limitato a un triennio determinato e non contiene una disciplina generale e permanente del servizio, ma un rifinanziamento per specifici esercizi.

Interventi per l’incremento turistico

Per incrementare il turismo e consentire la realizzazione di manifestazioni turistiche, la legge aumenta la dotazione finanziaria del capitolo regionale destinato a tali finalità di 2.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2008.

Anche questa previsione ha carattere puntuale e temporaneo, essendo collegata al solo esercizio 2008.

Copertura finanziaria

La legge individua la copertura degli oneri mediante utilizzo di somme già disponibili su appositi accantonamenti del bilancio regionale.

  • Per il 2008, sia per i collegamenti con le isole minori sia per gli interventi turistici, la copertura deriva da parte delle disponibilità dell’accantonamento indicato nel bilancio della Regione.
  • Per il 2009 e il 2010, la spesa per i collegamenti con le isole minori trova riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010, con imputazione su due diversi accantonamenti per gli importi specificati nella legge.

Entrata in vigore

La legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Attualità della disciplina

Il contenuto è strettamente legato a esercizi finanziari ormai conclusi (2008, 2009 e 2010) e non reca una disciplina strutturale a regime. Per tale ragione, ai fini operativi attuali, l’atto va considerato obsoleto e privo di utilità applicativa concreta.

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