Cassazione Civile, Sentenza n. 29329/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore aveva impugnato la nullità di dimissioni sottoscritte in data 08/11/2007 (sostenute come firmate in bianco all'assunzione) e l'inefficacia del successivo licenziamento orale del 12/11/2007. La Corte d'appello di Firenze, in rinvio dalla Cassazione, ha ritenuto che il CCNL Commercio prevedeva una forma ad substantiam per le dimissioni (comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento), e che la lettera in atti non rispettava tale forma, risultando quindi nulla. Conseguentemente ha qualifi cato come licenziamento orale l'atto successivo di estromissione del lavoratore da parte della società e ha condannato la società al risarcimento dei danni quantificati in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da SMOES S.r.l., confermando la decisione della Corte d'appello di Firenze: le dimissioni erano nulle per mancato rispetto della forma ad substantiam prevista dal CCNL, il licenziamento orale successivo è stato ritenuto inefficace e conseguentemente la società è stata condannata al risarcimento del danno (importo già quantificato in primo grado) e al pagamento delle spese processuali sia in appello sia in Cassazione. È stata inoltre rigettata l'eccezione di ultrapetizione e dichiarata inammissibile la censura interpretativa della ricorrente. Infine la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dei subprocedimenti.
Norme richiamate
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio 2 luglio 2004
Prevede una forma ad substantiam per le dimissioni del lavoratore (es. raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento). La mancata osservanza di tale forma rende la dichiarazione di dimissioni invalida e non idonea a esprimere la volontà di recedere.
art. 1352 c.c.
Applicato in sede rescindente per affermare che la forma convenzionale prevista dalle parti si presume voluta per la validità dell'atto, e il principio può estendersi agli atti unilaterali come le dimissioni.
artt. 384 comma 1 e 394 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per censurare la sentenza di merito; la Corte di Cassazione però ha ritenuto che la Corte d'appello si sia uniformata al principio di diritto enunciato in sede rescindente e non vi sia stata violazione dei citati articoli.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma di legittimità invocata per vizio di motivazione e falsa applicazione di norme; la Corte ha valutato e dichiarato inammissibili o infondati i motivi attinenti a tale parametro, quando miravano a rimettere in discussione il principio già affermato in sede rescindente.
art. 1362 c.c. e artt. 1363, 1366, 1367 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per interpretare le apparenti dimissioni; la Corte ha escluso che tali norme possano prevalere sul principio secondo cui la forma collettiva prevista ad substantiam rende l'atto nullo quando mancante della forma stessa.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Norma sul principio di soccombenza e regolazione delle spese: la Corte ha ricordato l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella liquidazione e compensazione delle spese e che la Cassazione sindaca soltanto il rispetto del principio che la parte totalmente vittoriosa non sia condannata.
art. 373 c.p.c.
Richiamato in relazione alla procedura incidentale innanzi alla Corte d'appello di Firenze e alla rifusione delle spese relative.
art. 23 comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176
Citato in ordine al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; attesta la facoltà di deposito e il relativo utilizzo in udienza.
legge n. 188 del 2007
Richiamata nel contesto della disciplina delle dimissioni e delle modalità di comunicazione; nell'analisi la Corte ha considerato le norme collettive anteriori e la loro efficacia rispetto ai requisiti di forma.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Riferito all'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando un contratto collettivo o individuale prescrive una forma ad substantiam per le dimissioni, la mancata osservanza di tale forma comporta la nullità dell'atto e l'incapacità di far valere la volontà di recedere.
- Il principio di libertà di forma delle dichiarazioni unilaterali può essere derogato da una clausola convenzionale che imponga la forma scritta ad substantiam; tale clausola si presume voluta per validità dell'atto (applicazione analogica dell'art. 1352 c.c.).
- Se le dimissioni sono dichiarate nulle per vizio di forma, qualsiasi successiva estromissione del lavoratore da parte del datore può essere qualificata come licenziamento (anche verbale) e comportare responsabilità risarcitorie dell'impresa.
- Questioni interpretative sulle dimissioni sottoscritte in bianco o sulla prova della firma possono risultare irrilevanti se la forma prescritta dal CCNL non è rispettata: l'invalidità legale sopravanza contestazioni sulla sottoscrizione materiale.
- La terminologia impiegata dal giudice di merito (dimissioni, licenziamento orale, estromissione) è meno rilevante della ricostruzione sostanziale dei fatti e della qualificazione giuridica coerente con il principio di diritto applicabile.
- In materia di spese processuali il giudice di merito ha discrezionalità sulla compensazione e quantificazione, purché non contravvenga al principio che la parte totalmente vittoriosa non sia condannata.
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