Cassazione Civile, Sentenza n. 29231/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la condanna del Consolato al pagamento di Euro 5.280,94 a titolo di indennita per maneggio denaro al 7% per il periodo 1985-1993. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo il diritto prescritto dalla prescrizione quinquennale. In appello la sentenza di primo grado fu confermata e lappellante condannato alle spese. In cassazione il ricorrente deduceva due motivi principali: la violazione e falsa applicazione dellart. 2935 c.c. con riferimento al principio della non contestazione e la violazione dellart. 112 c.p.c. in relazione allart. 111 Cost., sostenendo che nonva dato prevalenza alla apparente pacificita dei fatti quando il materiale probatorio dimostrava diversamente e che lesistenza di un precedente giudizio e di riserve aveva interrotto la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Consolato avesse tempestivamente eccepito la prescrizione quinquennale e che avesse allegato che nellambasciata operavano piu di 15 dipendenti, elemento non tempestivamente contestato dallattore nel primo grado e quindi assoggettato a preclusione per effetto del principio di non contestazione. Le deduzioni del ricorrente relative al precedente giudizio e alla presunta riserva non sono state ritenute idonee a rimuovere la preclusione o a produrre effetto di cosa giudicata. La Corte ha confermato che il giudice del merito puo dar valore alla mancata contestazione e che lart. 111 Cost. non impone al giudice di ignorare le preclusioni processuali in favore della cosiddetta verita materiale. Il ricorrente e stato condannato alle spese di giudizio di legittimita e al versamento del contributo previsto dalla normativa.
Norme richiamate
Codice civile
Riferita alla prescrizione dei diritti. La Corte ha ritenuto che la questione della prescrizione fosse stata correttamente valutata in primo e secondo grado e che il ricorso al 2935 non fosse decisivo rispetto alla corretta applicazione delle regole processuali sulla non contestazione
Codice di procedura civile
Il principio della non contestazione produce effetto probatorio e puo sollevare la relevatio ab onere probandi; il giudice di merito deve valutare la mancata contestazione dei fatti rilevanti e puo darvi effetto decisivo quando la parte non ha preso posizione nella prima occasione utile
Codice di procedura civile
Rilevato come momento processuale importante per porre in evidenza gli elementi in contestazione; la Corte ha richiamato lobbligo delle parti di prendere posizione nella prima occasione processuale utile
Codice di procedura civile
Norma del rito del lavoro relativa alla contestazione del convenuto; applicata nel senso che anche il convenuto ha oneri di allegazione e deve collaborare a circoscrivere la materia controversa
Costituzione
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla ragionevole durata del processo e alla ricerca della verita processuale; la Corte ha affermato che tale principio non giustifica lignorare le preclusioni e la non contestazione previste dal codice di procedura
D.P.R.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater
Norma richiamata in relazione allobbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo per il ricorrente, applicata dalla Corte nella liquidazione delle spese
Legge
L. n. 228/2012 art.1 comma 17
Ha introdotto il testo applicabile allobbligo contributivo di cui al D.P.R. n.115/2002; la Corte ha dato atto della applicabilita per il versamento previsto
Massime di principio
- Se la parte resistente eccepisce la prescrizione e allega un fatto costitutivo della sua eccezione (ad esempio la dimensione dellunita produttiva), la mancata contestazione tempestiva da parte dellattore puo essere valutata come rilevazione dellonere probatorio e condurre allaccoglimento delleccezione per effetto del principio di non contestazione
- La presenza di un precedente procedimento non definito con sentenza passata in giudicato non sostituisce la decorrenza delle regole di preclusione del nuovo giudizio; le deduzioni e le riserve devono essere sollevate nella prima occasione processuale utile nel giudizio di riferimento
- Il giudice deve tener conto dei fatti non specificamente contestati secondo lart.115 c.p.c.; la ricerca della verita materiale non autorizza a ignorare le preclusioni e il sistema di oneri di allegazione del rito
- Lonere di provare la sussistenza della tutela reale o della stabilita del rapporto di lavoro grava su chi la deduce, ma la sua efficacia probatoria puo essere meno incisiva se laltro contraente non contesta tempestivamente i fatti dedotti
- In sede di impugnazione in Cassazione devono essere correttamente dirette le petizioni alle norme processuali rilevanti; una censura mal impostata che invoca articoli non pertinenti puo essere dichiarata inammissibile o infondata
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