Cassazione Civile, Sentenza n. 29225/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Licita rivendicava il riconoscimento dell'anzianita di servizio per il periodo 1 marzo 2001 - 19 giugno 2006, sostenendo che i rapporti instaurati tramite contratti a termine e di somministrazione erano illegittimi. La Corte d'appello aveva già riconosciuto la decorrenza del diritto dal 2 gennaio 2004 e il diritto agli aumenti periodici di anzianita. AST ha impugnato in Cassazione sostenendo, con due motivi, (i) errori di interpretazione e applicazione delle norme sulla somministrazione (artt. 20, 21, 27, 86 e sanzioni del D.lgs. n.276/2003; art. 33 L. n.104/1992; art. 2697 c.c.) e (ii) che una norma regionale (art. 33 Legge Regionale n.2/2002) vietasse assunzioni fino alla trasformazione in S.p.A., per cui non si sarebbe potuto riconoscere la continuità di servizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di AST. Ha confermato i principi secondo cui: (a) il contratto di somministrazione deve indicare per iscritto le "ragioni" (tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) in modo specifico e non generico; (b) il controllo giudiziale non investe le scelte tecniche dell'impresa ma verifica la sussistenza concreta delle ragioni dichiarate; (c) il generico richiamo ai "casi previsti dai contratti collettivi" è insufficiente e, in ogni caso, sotto la vigenza del D.lgs. n.276/2003 la contrattazione collettiva non poteva supplire nella individuazione delle causali di somministrazione; (d) il riconoscimento dell'anzianita maturata con rapporti a termine ai fini di maggiorazioni retributive e carriera è coerente con la giurisprudenza nazionale e comunitaria (clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e giurisprudenza della Corte di Giustizia) e non è impedito da norme regionali che ostacolino stabilizzazioni; (e) il ricorso va dunque respinto e AST condannata alle spese.
Norme richiamate
D.lgs. n. 276 del 2003 (art. 20, 21, 27, 86)
Il contratto di somministrazione richiede l'indicazione scritta e specifica delle "ragioni" (tecniche, produttive, organizzative o sostitutive). Tale indicazione non può essere generica o un rinvio tautologico ai contratti collettivi. Il giudice verifica la sussistenza concreta delle ragioni ma non sindaca le scelte tecniche aziendali nel merito.
Art. 21 comma 4 D.lgs. n. 276/2003 (sanzioni)
Previsione sanzionatoria in caso di illegittimità della somministrazione; la sentenza richiama l'applicabilità delle sanzioni nei casi di contratti non conformi ai requisiti formali e sostanziali previsti.
Art. 2697 cod. civ.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; implicitamente indica che il committente/azienda deve dimostrare la legittimità del ricorso alla somministrazione.
Art. 33 L. n. 104 del 1992
Richiamato nel primo motivo ma non ritenuto idoneo a modificare i principi applicabili alla somministrazione o il riconoscimento dell'anzianità; nessuna deroga alla verifica di legittimità del contratto di somministrazione.
Legge Regionale n. 2 del 2002 (art. 33)
La presunta previsione regionale che avrebbe vietato assunzioni fino alla trasformazione in S.p.A. non ostacola, di per sé, il riconoscimento dell'anzianità maturata in precedenti rapporti a termine una volta verificata l'identità di funzioni e la stabilizzazione della posizione.
Accordo quadro CES-UNICE-UEAPME-CEEP allegato alla Direttiva 1999/70/CE (clausola 4)
La clausola 4 vieta discriminazioni ingiustificate dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato; le maggiorazioni legate all'anzianità sono condizioni di impiego tutelate e possono essere negate solo con giustificazioni oggettive e precise.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. C-177/14 Regojo Dans; C-177/10 Rosado Santana; C-72/18 Ustariz Arostegui e altre)
Confermano che la clausola 4 impedisce trattamenti discriminatori e che il riconoscimento dell'anzianità maturata durante rapporti a termine è possibile anche quando il rapporto diventa stabile tramite immissione in ruolo; la giustificazione di eventuali differenze deve essere concreta e specifica.
Cass. nn. 27950/2017, 7118/2018, 3473/2019, 6146/2019 e altra giurisprudenza citata
Orientamenti della Corte di Cassazione che riconoscono il diritto al computo dell'anzianità maturata con contratti a termine quando le funzioni svolte siano identiche a quelle successivamente svolte a tempo indeterminato, in applicazione del principio di non discriminazione.
Cass. n. 2232/2020 (prescrizione)
Principio che l'anzianità non è uno status autonomo ma dimensione del rapporto di lavoro; il riconoscimento dell'anzianità può essere accertato sempre, mentre le somme dovute sono soggette alla prescrizione quinquennale della retribuzione.
Massime di principio
- Il contratto di somministrazione deve indicare per iscritto e in modo specifico le ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione; formule generiche o rinvii ai contratti collettivi non sono sufficienti.
- Il giudice di merito non sindaca le scelte tecniche aziendali nel merito, ma verifica la corrispondenza tra le ragioni indicate nel contratto e l'effettiva utilizzazione del lavoratore; tale verifica è decisiva per valutare la legittimità della somministrazione.
- Le maggiorazioni retributive legate all'anzianità sono condizioni di impiego tutelate dal diritto dell'Unione (clausola 4 dell'Accordo quadro) e non possono essere negate ai lavoratori a termine salvo giustificazioni oggettive, concrete e specifiche.
- Quando un rapporto a termine si consolida in un rapporto a tempo indeterminato o in ruolo con funzioni identiche, il periodo precedente deve essere valutato ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio; eventuali differenze retributive retroattive sono soggette alla prescrizione quinquennale.
- Norme regionali o particolari disposizioni interne che limitino assunzioni non escludono automaticamente il diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata con rapporti precedenti se sussistono i presupposti di non discriminazione e identità di funzioni.
- L'onere della prova circa la legittimità della somministrazione grava sull'utilizzatore/committente che invoca la causalità; occorre documentare in modo puntuale la sussistenza delle ragioni dichiarate.
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