Prescrizioni del Garante n. 274 del 09/05/2024
Provvedimento del 9 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante decide sul reclamo contro Wikimedia Foundation Inc. relativo a una pagina biografica di Wikipedia che riportava una vicenda giudiziaria dell'interessato. La richiesta di cancellazione dell'articolo viene respinta perché il trattamento è ritenuto lecito e compatibile con finalità informative e di archivio storico-documentaristico; viene invece accolta la richiesta di deindicizzazione verso i motori di ricerca esterni, tramite misure tecniche idonee come il metatag "NOINDEX". L'Autorità esclude, per la parte specifica, l'adozione di ulteriori provvedimenti sul mancato riscontro all'istanza di esercizio dei diritti.
Wikimedia Foundation Inc.: reclamo su articolo Wikipedia relativo a vicenda giudiziaria e richiesta di deindicizzazione
Wikimedia Foundation Inc. – articolo Wikipedia su vicenda giudiziaria e deindicizzazione
Il Garante esamina il reclamo di un interessato contro Wikimedia Foundation Inc. per la permanenza online, sulla pagina biografica di Wikipedia a lui riferita, di informazioni relative a una vicenda giudiziaria conclusa con patteggiamento. Il procedimento origina anche dal mancato soddisfacimento delle richieste dell'interessato di cancellazione e di deindicizzazione, nonché dal dibattito sull'applicabilità del GDPR a un servizio globale come Wikipedia.
Origine del reclamo e contenuto delle contestazioni
Il reclamante lamenta la pubblicazione, tramite testate online, blog e pagina Wikipedia, di dati personali e di una narrazione ritenuta inesatta o travisata della vicenda giudiziaria. In particolare, deduce che la notizia riporti elementi identificativi in chiaro, che la notizia non rifletta correttamente l'esito del procedimento penale e che, per effetto del tempo trascorso e della delicatezza dei fatti, sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua persistente reperibilità. Richiama quindi la violazione dell'art. 137, comma 3, Codice privacy, degli artt. 5, par. 1, lett. e), 12, 15, 16, 17 e 18 GDPR.
Difese di Wikimedia Foundation Inc.
La Fondazione contesta innanzitutto che il GDPR si applichi al caso, sostenendo che Wikipedia sia un progetto globale, organizzato per lingue e non per Paesi, che non offre un servizio diretto alla persona interessata e che ospita contenuti creati dai volontari. Aggiunge che il trattamento sarebbe espressione della libertà di informazione e che, comunque, l'eventuale cancellazione o deindicizzazione inciderebbe sulla ricerca storica e sull'archivio del sito. La Fondazione richiama anche le deroghe previste dagli artt. 85 e 89 GDPR e il proprio ruolo di host neutrale.
Applicabilità del Regolamento e posizione della Fondazione nel trattamento
Il Garante respinge l'eccezione di inapplicabilità del Regolamento. Richiama le caratteristiche organizzative di Wikipedia, le policy interne, il sistema di riscontro alle richieste degli interessati e il ruolo della Fondazione nel coordinamento del progetto e nella fornitura dell'infrastruttura tecnica e del supporto legale. Sottolinea che il servizio è disponibile anche per gli utenti dell'Unione europea e che gli elementi del caso integrano l'intenzionalità richiesta dall'art. 3, par. 2, lett. a), GDPR, in coerenza con le Linee guida 3/2018 dell'EDPB. Osserva inoltre che la componente decisionale della Fondazione consente di qualificare il suo ruolo, quanto meno, come titolare o contitolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 7, GDPR.
Valutazione sulla cancellazione dell'articolo
Quanto alla richiesta di rimozione della pagina Wikipedia, il Garante ritiene che il trattamento originario fosse lecito perché espressione della libertà di manifestazione del pensiero e rispondente all'interesse pubblico di informazione sulla vicenda. Parimenti, la conservazione nell'archivio del sito è considerata coerente con una finalità di archivio storico-documentaristico, compatibile con il trattamento ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. b), GDPR e sottratta al diritto alla cancellazione per effetto dell'art. 17, par. 3, lett. d), GDPR. Il provvedimento richiama anche la disciplina dell'archivio storico giornalistico e le Regole deontologiche in materia di attività giornalistica.
Valutazione sulla deindicizzazione dai motori di ricerca esterni
L'Autorità giunge a conclusione diversa rispetto alla reperibilità del contenuto tramite motori di ricerca esterni. Considera rilevante che la vicenda risalga al 2017 e si sia conclusa nel 2018 con patteggiamento e pena sospesa; evidenzia inoltre che il beneficio riconosciuto dall'ordinamento in materia di casellario giudiziale, per le condanne entro un certo limite, sarebbe di fatto svuotato se la notizia continuasse a essere facilmente rintracciabile in rete. Per tale ragione ritiene che non sussistano, allo stato attuale, specifiche ragioni di interesse pubblico tali da giustificare la perdurante indicizzazione esterna dell'articolo.
Provvedimenti adottati e adempimenti richiesti
Il Garante dichiara infondato il reclamo nella parte relativa alla cancellazione della pagina Wikipedia, ma lo dichiara fondato nella parte concernente la deindicizzazione. Ordina pertanto a Wikimedia Foundation Inc., ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di adottare misure tecniche idonee a impedire l'indicizzazione dell'articolo da parte dei motori di ricerca esterni, indicando come esempio l'apposizione del metatag "NOINDEX". Per le doglianze sul mancato riscontro alle richieste di esercizio dei diritti, l'Autorità prende atto delle giustificazioni fornite e non dispone ulteriori interventi. È inoltre prevista l'annotazione nel registro interno dell'Autorità e l'invito a comunicare entro 40 giorni le iniziative adottate, con richiamo alla sanzione ex art. 166 Codice in caso di mancata risposta.
Punti principali
Origine del procedimento e doglianze del reclamante
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 1° dicembre 2021 contro la diffusione, su testate online, blog e soprattutto su una pagina Wikipedia riferita all'interessato, di informazioni relative a una vicenda giudiziaria del 2017 conclusa nel 2018 con patteggiamento. Il reclamante lamenta la pubblicazione in chiaro di dati identificativi, una narrazione ritenuta travisata, la persistenza online non più giustificata dall'interesse pubblico e la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. e), 17 e 12 GDPR, oltre all'art. 137, comma 3, Codice privacy.
Posizione di Wikimedia Foundation Inc. e contraddittorio procedimentale
La Fondazione contesta l'applicabilità del GDPR, sostenendo che Wikipedia offre contenuti a livello globale e non un servizio diretto all'interessato, che la pagina è frutto del lavoro dei volontari e che eventuali richieste vanno indirizzate alla comunità o ai motori di ricerca. Richiama inoltre la libertà di espressione, l'interesse storico-documentaristico e le deroghe dell'art. 85 GDPR. Il Garante ricostruisce il contraddittorio, compresi i successivi scambi di memorie e l'audizione del 25 settembre 2023, ma ritiene infondate le obiezioni sull'inapplicabilità del Regolamento.
Applicabilità del GDPR e ruolo della Fondazione
L'Autorità afferma che Wikimedia Foundation Inc. rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3, par. 2, lett. a), GDPR, poiché Wikipedia offre un servizio di informazione anche agli utenti dell'Unione europea. Tale conclusione si fonda sull'organizzazione del progetto, sull'esistenza di policy, procedure e canali di contatto, sulla gestione delle richieste degli interessati e sulla presenza di elementi che mostrano l'intenzionalità di offrire un servizio al pubblico europeo. Viene inoltre valorizzato il ruolo decisionale della Fondazione ai fini della titolarità, o quantomeno contitolarità, del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 7 GDPR.
Valutazione sulla richiesta di cancellazione
Il Garante ritiene infondata la domanda di cancellazione dell'articolo su Wikipedia. La pubblicazione originaria è considerata lecita perché effettuata nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e coerente con l'interesse del pubblico alla conoscenza della vicenda. Anche la conservazione nell'archivio del sito è giudicata compatibile con una finalità di archivio storico-documentaristico, richiamando l'art. 5, par. 1, lett. b), l'art. 17, par. 3, lett. d), e l'art. 89, par. 1, GDPR, oltre alle norme del Codice e alle Regole deontologiche per l'attività giornalistica.
Accoglimento della richiesta di deindicizzazione
Diversamente, il Garante accoglie la richiesta di deindicizzazione dai motori di ricerca esterni al sito. La vicenda giudiziaria è risalente, si è conclusa con patteggiamento e la pena non supera il limite che, secondo l'art. 24, comma 1, lett. e), d.P.R. 313/2002, esclude l'iscrizione nel certificato del casellario giudiziale. L'Autorità ritiene che la permanenza del link nei motori di ricerca pregiudicherebbe la riservatezza dell'interessato e vanificherebbe il beneficio riconosciuto dall'ordinamento, non essendo più ravvisabili specifiche ragioni di interesse pubblico per una reperibilità esterna all'archivio.
Misure ordinate e chiusura del procedimento
Il Garante ordina a Wikimedia Foundation Inc., ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di adottare misure tecniche idonee a inibire l'indicizzazione dell'articolo tramite motori di ricerca esterni, indicando come esempio il metatag "NOINDEX". Precisa, inoltre, che per le doglianze sul mancato riscontro all'esercizio dei diritti non vi sono i presupposti per ulteriori provvedimenti. Viene disposta l'annotazione nel registro interno dell'Autorità ai sensi del regolamento del Garante n. 1/2019 e richiesto riscontro entro 40 giorni, con richiamo alla sanzione ex art. 166 Codice in caso di mancata comunicazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 9 mag 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 435 del 09/05/2024
- Provvedimento · 9 mag 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 295 del 09/05/2024
- Provvedimento · 9 mag 2024Prescrizioni del Garante n. 293 del 09/05/2024
- Provvedimento · 9 mag 2024Prescrizioni del Garante n. 292 del 09/05/2024
- Provvedimento · 9 mag 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 272 del 09/05/2024
- Provvedimento · 9 mag 2024Deliberazione n. 279 del 09/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →