Prescrizioni del Garante n. 293 del 09/05/2024
Provvedimento del 9 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina un complesso attacco informatico che, nel maggio 2019, ha colpito sistemi gestiti da Visura S.p.A. per conto di InfoCert e di vari Ordini forensi, con esfiltrazione e diffusione online di credenziali, dati anagrafici e contenuti PEC. L’Autorità accerta plurime criticità nella sicurezza del trattamento: uso di software obsoleti, password memorizzate in chiaro, assenza di adeguate policy sulle credenziali, uso di protocolli non sicuri e procedure di rilascio credenziali non idonee. Accerta inoltre che Visura non ha informato tempestivamente e in modo adeguato i titolari del trattamento interessati dalla violazione. Tenuto conto delle misure correttive nel frattempo adottate, della collaborazione prestata e del carattere di "violazione minore" per il solo profilo della comunicazione ai titolari, il Garante non applica una sanzione pecuniaria ma ammonisce Visura ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
Ammonimento a Visura S.p.A. per tardata/inadeguata comunicazione di data breach ai titolari e rilievo di illiceità per carenze di sicurezza nel trattamento di portali/PEC
Visura S.p.A. - data breach nei sistemi PEC e nei portali degli ordini professionali
Il provvedimento riguarda Visura S.p.A., quale responsabile del trattamento per conto di InfoCert e di diversi ordini professionali, oltre che quale titolare per il sistema SAINT. L’istruttoria origina da un attacco informatico verificatosi nel maggio 2019, con esfiltrazione e diffusione online di dati personali, credenziali di autenticazione e, in alcuni casi, contenuti di caselle PEC.
Origine del procedimento e perimetro dei trattamenti coinvolti
L’Autorità ha avviato numerosi accertamenti ispettivi per ricostruire ruoli, trattamenti e responsabilità connessi all’incidente. I sistemi e i servizi interessati riguardavano, tra gli altri:
- il sistema di automazione interna SAINT;
- il servizio PEC per iscritti a ordini professionali;
- i portali istituzionali degli ordini degli avvocati di Caltagirone, Matera, Piacenza e Roma;
- il sistema gestionale dell’albo dell’Ordine degli avvocati di Ancona.
Caratteristiche della violazione dei dati personali
L’attacco è stato descritto come una SQL injection contro un web server esposto in rete pubblica, culminata il 3 maggio 2019, con accessi non autorizzati a un database server e successiva pubblicazione online di parte dei dati sottratti. Tra i dati diffusi figuravano:
- credenziali di autenticazione di utenti e amministratori dei portali;
- dati anagrafici e di contatto di avvocati, praticanti e altri interessati;
- credenziali e dati PEC di migliaia di iscritti;
- in alcuni casi, i messaggi contenuti in caselle PEC.
Ruoli privacy di Visura
Dall’istruttoria emerge che Visura operava in più qualità:
- come titolare del trattamento per il sistema SAINT;
- come responsabile del trattamento per InfoCert nel servizio PEC;
- come responsabile del trattamento per vari ordini professionali nella gestione di portali, albi e registri.
Criticità nella sicurezza del trattamento
Il Garante ritiene accertata la violazione del principio di integrità e riservatezza e dell’art. 32 GDPR per una pluralità di carenze:
- uso di software di base obsoleti, privi di aggiornamenti di sicurezza da anni;
- assenza di adeguate misure di sicurezza applicativa e di test periodici di vulnerabilità;
- conservazione in chiaro di numerose password nel database;
- mancata adozione di una password policy per utenze tecniche e amministrative;
- mancata imposizione della modifica delle password al primo utilizzo o periodicamente;
- assenza di meccanismi di blocco automatico delle utenze;
- utilizzo del protocollo http per funzionalità di gestione e recupero credenziali;
- rilascio delle credenziali PEC mediante una procedura di autenticazione non sufficientemente affidabile.
Dettaglio delle violazioni per i portali degli ordini professionali
Per i portali di Caltagirone, Matera e Piacenza, il Garante rileva la presenza nei database di dati anagrafici, di contatto e credenziali di amministratori e utenti dell’area riservata, tutte password memorizzate in chiaro. Per Roma, il vecchio portale conteneva un patrimonio informativo molto più esteso, inclusi dati di decine di migliaia di avvocati e praticanti, informazioni curriculari, prenotazioni eventi, segnalazioni, credenziali di amministrazione e credenziali PEC di prima attivazione. Per Ancona, la violazione ha riguardato dati relativi all’albo e all’iscrizione, inclusi anche dati di contatto non pubblicati.
Comunicazione della violazione ai titolari del trattamento
L’Autorità censura Visura per non aver informato senza ingiustificato ritardo i titolari del trattamento, come richiesto dall’art. 33, par. 2, GDPR. Le informative inviate ai singoli ordini sono ritenute tardive e comunque insufficienti, perché non indicavano in modo adeguato:
- le circostanze concrete della violazione;
- la natura e la portata dei dati coinvolti;
- il numero degli interessati;
- l’esistenza di password memorizzate in chiaro;
- per il caso di Ancona, la presenza di ulteriori dati di contatto non pubblici.
Valutazioni del Garante e assenza di ulteriori misure correttive
Il Garante sottolinea che, nonostante alcune comunicazioni informali immediate e la successiva collaborazione di Visura, gli obblighi informativi verso i titolari non risultavano adempiuti in modo tempestivo e completo. Tuttavia, poiché la condotta ha esaurito i suoi effetti, le misure correttive sono state già adottate e il caso è ritenuto, per questo specifico profilo, una "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR, non vengono disposte ulteriori misure correttive.
Esito finale
Il provvedimento:
- dichiara l’illiceità del trattamento effettuato da Visura per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), 32 e 33, par. 2, GDPR;
- ammonisce Visura S.p.A., quale responsabile del trattamento, per la violazione dell’art. 33, par. 2, GDPR, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Il provvedimento richiama, inoltre, il termine per l’impugnazione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e contesto dell'attacco
L’Autorità viene a conoscenza, a inizio maggio 2019, di un attacco informatico rivendicato da sedicenti gruppi di hacktivisti contro portali istituzionali di ordini professionali, con successiva diffusione online di dati personali esfiltrati. L’istruttoria riguarda Visura S.p.A., che gestiva sistemi coinvolti sia come responsabile del trattamento per InfoCert nel servizio PEC, sia per conto di diversi Ordini degli avvocati e di altri ordini professionali nella gestione di portali, albi e registri.
Violazioni di sicurezza rilevate
Il Garante accerta che i sistemi coinvolti erano basati su software obsoleti, senza più aggiornamenti di sicurezza, e che le applicazioni presentavano vulnerabilità applicative sfruttate mediante SQL injection. Le password di numerose utenze erano memorizzate in chiaro nel database, mancavano policy interne adeguate per la robustezza e il rinnovo delle password, e alcune funzionalità di recupero/rilascio credenziali operavano tramite protocollo http, senza cifratura del trasporto dei dati. È inoltre contestato il rilascio delle credenziali PEC con una procedura di autenticazione non idonea a garantire che le credenziali fossero consegnate solo al titolare effettivo.
Violazione dell'obbligo di comunicazione del data breach ai titolari
Visura, pur avendo attivato in alcuni casi contatti informali immediati, ha comunicato formalmente e compiutamente le violazioni ai titolari solo in un momento successivo e, comunque, con informative ritenute incomplete. Per gli Ordini di Caltagirone, Matera, Piacenza, Roma e Ancona, il Garante rileva che le comunicazioni non consentivano ai titolari di valutare adeguatamente rischi, natura e portata della violazione, omettendo informazioni essenziali come la conservazione in chiaro delle password e, per Ancona, la presenza di dati di contatto non pubblici.
Esito del procedimento e misura adottata
L’Autorità dichiara l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), 32 e 33, par. 2, GDPR. Tuttavia, quanto al solo profilo della tardiva/inadeguata comunicazione della violazione ai titolari, ritiene sufficiente un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, escludendo ulteriori misure correttive poiché la condotta ha esaurito i suoi effetti e sono state nel frattempo adottate misure migliorative. Non viene irrogata una sanzione pecuniaria nel dispositivo riportato.
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