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Legge

L.R. Liguria 32/2012

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Normativa regionaleL.R. Liguria 32/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Liguria l’individuazione dell’autorità competente e le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di verifica di assoggettabilità per piani e programmi regionali e locali, integrando anche valutazione d’incidenza e, in alcuni casi, VIA. Prevede consultazioni, monitoraggio, pubblicità degli atti e abroga parti della l.r. 38/1998.

Disciplina regionale della VAS in Liguria e modifiche alla normativa VIA

Disciplina regionale della valutazione ambientale strategica in Liguria

La legge detta, per la Regione Liguria, le regole procedurali per la valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali. La disciplina è coordinata con il d.lgs. 152/2006, con la valutazione di incidenza e, in casi particolari, con la VIA.

Finalità e quadro di riferimento

Il provvedimento nasce per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile. La Regione individua le autorità competenti e regola il procedimento in un’ottica di economicità e semplificazione amministrativa, richiamando le definizioni del d.lgs. 152/2006.

Ambito di applicazione e casi esclusi

Sono soggetti a VAS i piani e programmi, nonché le loro modifiche, che possano produrre impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, in particolare quando:

  • riguardano settori come agricoltura, foreste, pesca, energia, industria, trasporti, rifiuti, acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale e uso del suolo;
  • definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione o localizzazione di progetti ricompresi negli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006;
  • sono assoggettati a valutazione di incidenza.

Le piccole aree a livello locale e le modifiche minori sono sottoposte a verifica di assoggettabilità. Anche altri piani e programmi, diversi da quelli principali, rientrano nella verifica di assoggettabilità se definiscono il quadro per l’autorizzazione di progetti, in particolare se hanno carattere generale o settoriale esteso all’intero territorio di competenza oppure potenziali effetti sull’ambiente.

Sono esclusi sia dalla VAS sia dalla verifica di assoggettabilità:

  • piani e programmi finanziari o di bilancio;
  • piani di protezione civile per pericolo per l’incolumità pubblica;
  • progetti di piano stralcio per il rischio idrogeologico privi di previsioni di opere;
  • piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di livello locale;
  • progetti urbanistici operativi di piani comunali già assoggettati a VAS o verifica;
  • adeguamenti tecnico-funzionali dei piani regolatori portuali, salvo opere sottoponibili a VIA o incidenza.

Per i piani regolatori portuali opera una disciplina speciale: se prevalgono contenuti progettuali si applica la procedura VIA/VAS integrata di competenza statale; se prevalgono contenuti pianificatori si applicano le procedure regionali, acquisendo nel loro ambito il parere portuale previsto dalla legge statale.

Autorità competente e soggetti coinvolti

La Regione è autorità competente per VAS e verifica di assoggettabilità, salvo i casi attribuiti alla competenza di Comuni, Province e Città metropolitana per piani e programmi di loro approvazione. I Comuni possono esercitare tale funzione in forma associata. La Giunta regionale si avvale delle strutture competenti in materia ambientale e, su richiesta, fornisce supporto tecnico ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

L’autorità competente individua, d’intesa con l’autorità procedente, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, anche interregionali e transfrontalieri. La legge cita, tra gli altri, Regione, ARPAL, ASL, enti gestori di aree protette e siti Rete Natura 2000, strutture ministeriali per i beni culturali, Province, Comuni, autorità di bacino e autorità portuali.

I Comuni trasmettono ogni anno entro il 28 febbraio alla struttura regionale competente un rapporto sugli esiti dei procedimenti svolti nell’anno precedente in materia di verifica di assoggettabilità e di VAS.

Principi procedurali generali

VAS e verifica di assoggettabilità sono parte integrante della formazione del piano o programma, si avviano contestualmente all’elaborazione e devono concludersi prima o contestualmente all’approvazione. La disciplina di settore resta applicabile, ma le regole di consultazione e pubblicità della VAS prevalgono se quelle di settore prevedono tempi più brevi.

L’approvazione di piani o programmi senza la previa VAS o verifica, oppure in difformità dal provvedimento dell’autorità competente, comporta annullabilità per violazione di legge.

Rapporto preliminare e rapporto ambientale

Per i piani e programmi soggetti a VAS, l’autorità procedente o il proponente redige all’avvio un rapporto preliminare, funzionale alla stesura del rapporto ambientale. Il contenuto del rapporto ambientale, comprensivo della sintesi non tecnica, deve seguire le indicazioni degli allegati alla legge e viene definito anche attraverso una fase preliminare di confronto con l’autorità competente e i soggetti ambientali.

Questa fase preliminare si conclude entro 90 giorni dal ricevimento del rapporto preliminare da parte dell’autorità competente, con verbale sottoscritto dai partecipanti. Se il piano o programma riguarda siti della Rete Natura 2000, sia il rapporto preliminare sia il rapporto ambientale devono contenere gli elementi richiesti dalla disciplina regionale sulla valutazione di incidenza.

Consultazione pubblica e fase istruttoria

L’avvio della VAS è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La proposta di piano o programma adottato, con rapporto ambientale e sintesi non tecnica, viene messa a disposizione del pubblico e trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti interessati.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso chiunque può presentare osservazioni. Nello stesso termine i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati devono esprimere il proprio parere. In caso di consultazioni transfrontaliere il termine resta sospeso fino alla comunicazione dello Stato coinvolto da parte del Ministero competente.

Se l’autorità competente rileva manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della proposta, può chiudere il procedimento con un provvedimento espresso e motivazione semplificata; ciò vale anche per la verifica di assoggettabilità.

Valutazione ambientale strategica e provvedimento finale

Conclusa la consultazione, l’autorità competente esamina proposta, rapporto ambientale, osservazioni e pareri e formula le valutazioni necessarie, anche mediante conferenza istruttoria o di servizi. Entro 90 giorni dalla chiusura della consultazione emette un pronunciamento motivato, vincolante, comprensivo della valutazione sull’adeguatezza del piano di monitoraggio.

Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sui siti web dell’autorità procedente e dell’autorità competente. L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, redige il testo definitivo del piano o programma in conformità al provvedimento, per l’approvazione finale.

L’atto definitivo di approvazione deve essere pubblicato con:

  • il piano o programma approvato;
  • il provvedimento motivato dell’autorità competente;
  • la dichiarazione di sintesi;
  • le misure di monitoraggio;
  • eventuali misure correttive.

Inchiesta pubblica

Su richiesta motivata dei Comuni interessati e delle associazioni ambientaliste riconosciute, l’autorità competente può disporre un’inchiesta pubblica sul rapporto ambientale, sui pareri delle amministrazioni e sulle osservazioni del pubblico. L’inchiesta non sospende né interrompe i termini dell’istruttoria e si conclude con una relazione finale e un giudizio sui risultati emersi.

Verifica di assoggettabilità a VAS

Per i piani e programmi di cui ai commi relativi a piccole aree, modifiche minori e altri casi individuati dalla legge, l’autorità competente svolge la verifica per stabilire se possano produrre impatti significativi sull’ambiente. Il proponente trasmette un rapporto preliminare con la descrizione del piano o programma e i dati necessari alla verifica.

L’autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente, individua i soggetti ambientali da consultare. Rapporto preliminare e proposta di piano vengono messi a disposizione per acquisire i pareri entro 30 giorni. Se ricadono siti Rete Natura 2000, il rapporto preliminare contiene anche gli elementi richiesti per l’incidenza.

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per i pareri, l’autorità competente adotta un provvedimento motivato, vincolante, con cui assoggetta o esclude il piano o programma dalla VAS e indica eventuali prescrizioni. Il provvedimento contiene anche l’accertamento sulla necessità della valutazione di incidenza ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sui siti istituzionali. Il piano o programma è poi concluso e approvato definitivamente in conformità a tale provvedimento.

Monitoraggio e misure correttive

L’attuazione del piano è sottoposta a monitoraggio per rilevare impatti significativi e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Le risorse necessarie sono individuate dall’autorità procedente o dal proponente, che svolge il monitoraggio avvalendosi di ARPAL e con oneri a proprio carico.

Se emergono impatti negativi imprevisti, l’autorità procedente o il proponente adotta misure correttive d’intesa con l’autorità competente. I dati del monitoraggio e le eventuali misure correttive sono pubblicati sui siti web delle autorità interessate e di ARPAL. Gli esiti del monitoraggio costituiscono condizione di procedibilità per modifiche e aggiornamenti di piani o programmi già sottoposti alle procedure della legge.

Rapporti con valutazione di incidenza, VIA e VIIAS

Il parere motivato di VAS comprende anche la valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto ambientale deve includere gli elementi richiesti dalla disciplina regionale in materia di incidenza.

I piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, pur esclusi da VAS e verifica di assoggettabilità, restano soggetti a valutazione di incidenza se ricadono nel relativo campo applicativo.

Nell’ambito della VAS, se emergono possibili impatti sulla salute umana e sull’ambiente, possono essere approfonditi anche gli elementi attinenti alla valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), secondo criteri regionali coerenti con le linee guida ISPRA.

Se un piano o programma soggetto a VAS o verifica comporta anche l’approvazione di progetti assoggettabili a verifica di VIA, tale procedura può essere svolta nell’ambito della VAS, nel rispetto della disciplina di settore. L’atto conclusivo può imporre prescrizioni o indicare i contenuti da sviluppare nel successivo studio di impatto ambientale.

La legge consente inoltre, per comuni certificati o dotati di sistema di gestione ambientale, l’uso dei contenuti della documentazione del sistema nel rapporto ambientale e nel rapporto preliminare, e per i progetti previsti da piani già valutati l’utilizzo di informazioni e analisi già contenute nei relativi elaborati, se ancora attuali e pertinenti.

Disposizioni transitorie, aggiornamenti e coordinamento normativo

La Giunta regionale può aggiornare gli allegati della legge in caso di sopravvenute modifiche normative e può stabilire ulteriori criteri e linee guida procedurali. Per quanto non disciplinato dalla legge si applicano le disposizioni del d.lgs. 152/2006.

La legge abroga gli articoli 3, 4, 5 e 8 della l.r. 38/1998 e interviene anche su ulteriori disposizioni della medesima legge regionale sulla VIA.

Obsolescenza pratica

Pur essendo una disciplina ancora strutturalmente rilevante, l’atto contiene numerose modifiche e richiami a procedimenti che restano applicabili secondo la normativa vigente; non risulta però riferito a un esercizio concluso o a una materia esaurita. Non è quindi da considerare obsoleto in senso pratico.

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