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Legge

L.R. Liguria 29/2012

Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali

Normativa regionaleL.R. Liguria 29/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 29/2012 interviene su numerose norme finanziarie e settoriali, con effetti soprattutto su trasporto pubblico locale, sanità, demanio/patrimonio e società dell’informazione. Prevede risorse aggiuntive per il TPL sull’esercizio 2011, riduzioni di impegni sul bilancio 2012, misure straordinarie sanitarie fino al 31 ottobre 2012 e varie soppressioni/abrogazioni di organi e disposizioni.

Adeguamento di disposizioni finanziarie e modifiche a norme regionali liguri, con misure sul trasporto pubblico e sul servizio sanitario

Adeguamento finanziario e modifiche normative regionali

La legge regionale Liguria 9 agosto 2012, n. 29, interviene in modo ampio su disposizioni finanziarie e su diversi settori dell’ordinamento regionale. La disciplina risultante riguarda in particolare trasporto pubblico locale, sanità, patrimonio, società dell’informazione, politiche giovanili, usura, autonomia consiliare e sviluppo delle imprese, con alcune misure espressamente limitate nel tempo.

Interventi finanziari sul trasporto pubblico locale

La legge prevede risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale su gomma riferite all’esercizio 2011, per un importo complessivo di 4 milioni di euro. Il riparto avviene secondo le regole già stabilite dalla legge finanziaria regionale 2011.

Inoltre, le aziende di trasporto pubblico locale possono impiegare risorse residue derivanti dai piani di investimento 2000-2002 per l’acquisto e l’ammodernamento di mezzi di trasporto, inclusi autobus, tram, filovie e altri veicoli per il trasporto di persone.

Per l’esercizio 2012, nelle more del decreto ministeriale statale che deve determinare la riduzione delle risorse da imputare a ciascuna Regione, viene ridotta la disponibilità all’impegno del bilancio regionale per complessivi 6 milioni di euro, ripartiti tra investimenti e gestione del TPL, con una quota destinata anche alla copertura dei contratti di servizio.

Misure straordinarie per il trasporto fluviale di emergenza

Per consentire il trasporto nelle zone alluvionate, la Provincia della Spezia può destinare risorse non ancora utilizzate stanziate per il trasporto marittimo nel Golfo della Spezia al servizio di collegamento fluviale sul fiume Magra e ai necessari collegamenti via terra. È inoltre possibile prevedere agevolazioni o esenzioni tariffarie, purché coperte dallo stesso stanziamento.

Disposizioni in materia di sanità e organizzazione del Servizio sanitario regionale

La legge introduce misure straordinarie per adeguare il Servizio sanitario regionale alle disposizioni statali in materia di riduzione della spesa. I direttori generali delle ASL e dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, nonché gli organi competenti dell’IRCCS Gaslini, dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e dell’Ospedale Evangelico Internazionale, devono adottare provvedimenti straordinari di adeguamento con il supporto dell’AGENAS.

Tali provvedimenti possono essere adottati solo fino al 31 ottobre 2012 e possono riguardare, oltre alle materie indicate dalla normativa statale, l’intera organizzazione delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, comprese le aree ospedaliere, territoriali, amministrative, tecniche e di supporto.

Per il solo periodo fino al 31 ottobre 2012, a questi provvedimenti non si applicano specifiche disposizioni della legge regionale sul riordino del Servizio sanitario regionale. In caso di omissione o ritardo, la Giunta regionale può esercitare i poteri sostitutivi e dichiarare la decadenza dei direttori generali eventualmente inadempienti; per gli altri enti sanitari la Giunta individua le misure conseguenti.

Soppressione e riordino di organismi tecnici sanitari

Viene soppresso il nucleo di valutazione previsto dalla legge regionale sulla programmazione degli investimenti in sanità; di conseguenza, gli articoli che lo disciplinavano sono abrogati.

È inoltre soppressa la Commissione tecnica per la verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Tutte le relative funzioni sono attribuite all’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), e ogni rinvio alla Commissione contenuto nella normativa regionale, in altre leggi, regolamenti o provvedimenti, si intende riferito all’ARS.

Modifiche in materia di demanio, patrimonio e bilancio

La legge interviene sulla disciplina regionale del demanio e patrimonio con modifiche e alcune abrogazioni puntuali di disposizioni relative a procedimenti e regole di gestione.

Vengono inoltre effettuate modifiche a disposizioni finanziarie pregresse, compresa l’alimentazione di un fondo regionale con proventi già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, derivanti da una specifica operazione disciplinata dalla legge finanziaria 2006.

Imprese, sviluppo economico e piccola e media impresa

La normativa modifica la legge regionale sul sostegno alle imprese, anche con la soppressione dell’inciso “piccole e medie” dal titolo e da alcune disposizioni, ampliando così il perimetro dell’intervento regionale. Vengono sostituite alcune norme della legge e ne sono abrogate altre, incluse disposizioni sull’assetto degli interventi regionali per il settore.

Società dell’informazione, comunità montane e politiche giovanili

Sono apportate modifiche alla disciplina sul Sistema Informativo Regionale Integrato, alle norme di riordino delle funzioni delle comunità montane soppresse e agli interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea. La legge interviene anche su questi testi con modifiche puntuali, senza introdurre nel testo consolidato ulteriori discipline di dettaglio nel presente estratto.

Usura, sovraindebitamento e autonomia del Consiglio regionale

La legge modifica la disciplina regionale in materia di usura e sovraindebitamento, nonché le norme sull’autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, incidendo su previsioni organizzative e di funzionamento interno.

Ulteriori interventi su servizi sociali e norme collegate

È altresì modificata, nel testo consolidato, la legge regionale sui servizi sociali e sociosanitari; il relativo articolo risulta poi abrogato da una legge successiva del 2014. La legge del 2012 contiene anche ulteriori modifiche alla legge regionale sulle disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008.

Regime temporale e attualità della disciplina

Alcune disposizioni hanno natura chiaramente temporanea e non risultano più utilmente applicabili: in particolare quelle relative ai provvedimenti straordinari per l’adeguamento del Servizio sanitario regionale, espressamente limitati al 31 ottobre 2012, e quelle riferite all’esercizio 2011 o al bilancio 2012. La legge, nel suo complesso, appare oggi prevalentemente di riordino e modifica di testi preesistenti, con numerose norme già superate o abrogate da interventi successivi.

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