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Legge

L.R. Basilicata 3/2009

Cimiteri per animali d'affezione

Normativa regionaleL.R. Basilicata 3/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Basilicata disciplina criteri e modalità per realizzare cimiteri per animali d’affezione, individua gli animali ammessi e prevede autorizzazione comunale e successivo regolamento attuativo regionale entro sei mesi. Esclude le spoglie destinate all’incenerimento e demanda al regolamento anche aspetti tecnici, registro e sanzioni.

Cimiteri per animali d'affezione

Cimiteri per animali d’affezione

La legge regionale della Basilicata stabilisce i criteri per la realizzazione e la disciplina dei cimiteri destinati agli animali d’affezione. La normativa è rivolta esclusivamente al territorio regionale e riguarda le condizioni di sepoltura, le autorizzazioni comunali e le regole attuative demandate alla Giunta regionale.

Ambito di applicazione e animali ammessi

Possono beneficiare della sepoltura nelle aree appositamente destinate gli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche comunemente considerate animali di affezione. Rientrano, in particolare:

  • cani;
  • gatti;
  • criceti;
  • uccelli da gabbia;
  • cavalli sportivi;
  • altri animali domestici di piccole dimensioni.

L’ammissibilità è subordinata alla presenza di un certificato veterinario che escluda malattie trasmissibili all’uomo o malattie denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Autorizzazione dei siti cimiteriali

I siti cimiteriali per animali d’affezione sono soggetti ad autorizzazione dell’autorità comunale. Le modalità procedurali per il rilascio dell’autorizzazione non sono definite direttamente dalla legge, ma vengono demandate a un regolamento di attuazione della Giunta regionale.

Inumazione delle spoglie e luoghi idonei

Le spoglie degli animali ammessi possono essere inumate:

  • nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali, nel rispetto del vigente regolamento di polizia veterinaria;
  • in siti individuati in zona agricola;
  • oppure in altri siti comunque giudicati idonei dall’autorità competente.

La disciplina consente quindi soluzioni localizzative diverse, purché compatibili con la normativa veterinaria e con il giudizio di idoneità dell’autorità competente.

Esclusione per le spoglie destinate all’incenerimento

Le disposizioni della legge non si applicano alle spoglie destinate all’incenerimento in impianti autorizzati. Restano quindi fuori dal campo di applicazione i casi in cui sia previsto l’avvio all’incenerimento presso strutture regolarmente autorizzate.

Regolamento attuativo, registro e sanzioni

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare un regolamento di attuazione per definire:

  • le procedure di autorizzazione;
  • le modalità tecniche e operative;
  • le previsioni relative al registro delle presenze;
  • il sistema delle sanzioni.

La legge rinvia dunque a questo regolamento gran parte della disciplina applicativa concreta.

Pubblicazione ed efficacia

La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è immediatamente vincolante come legge regionale. Non emergono, dal testo fornito, termini finali di efficacia o limiti temporali diversi dal termine previsto per l’adozione del regolamento attuativo.

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