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Legge

L.R. Basilicata 1/2009

Legge regionale per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo lucano

Normativa regionaleL.R. Basilicata 1/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Basilicata, obiettivi, strumenti e modalità di intervento a sostegno del sistema produttivo regionale, esclusi agricoltura e agroalimentare. Prevede misure per credito, agevolazioni, finanza innovativa, promozione e informazione, programmi e accordi attuativi della Giunta, clausola valutativa annuale e coperture finanziarie su fondi 2007-2013 e altre risorse compatibili. È ancora formalmente vigente ma in gran parte riferita a strumenti e programmazioni ormai superati, quindi di utilità pratica molto limitata.

Sviluppo e competitività del sistema produttivo lucano

Sviluppo e competitività del sistema produttivo lucano

La legge della Regione Basilicata definisce il quadro generale degli interventi regionali per favorire sviluppo, competitività e innovazione del sistema produttivo lucano. La disciplina è applicabile nel solo territorio regionale e non riguarda il settore agricolo e agroalimentare.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento mira a promuovere la crescita competitiva del sistema produttivo regionale e del contesto territoriale e sociale che lo sostiene. A tal fine individua obiettivi, strumenti di intervento, modalità attuative e fonti finanziarie. Le disposizioni si applicano a tutti i settori produttivi lucani, con esclusione espressa del comparto agricolo e agroalimentare.

Obiettivi dell’intervento regionale

La Regione persegue gli obiettivi in coerenza con sviluppo sostenibile e pari opportunità, e valorizza anche la responsabilità sociale dell’impresa. Gli ambiti principali sono:

  • imprenditorialità, con sostegno a rafforzamento patrimoniale e finanziario delle PMI, miglioramento degli insediamenti, insediamento e rilocalizzazione di imprese, cooperazione, aggregazione tra imprese e formazione imprenditoriale;
  • ricerca e innovazione, con interventi su domanda di R&I, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico, investimenti innovativi, capitale umano, ICT e reti tra imprese e ricerca;
  • mercato, internazionalizzazione e attrazione investimenti, con attenzione a proprietà intellettuale, crescita sui mercati, collaborazione non delocalizzativa e rafforzamento delle filiere locali;
  • gestione delle crisi, mediante monitoraggio e prevenzione di crisi aziendali e settoriali, recupero delle attività e salvaguardia occupazionale, riconversione produttiva;
  • uso sostenibile delle risorse ambientali, comprensivo di fonti rinnovabili, efficienza energetica, recupero di siti inquinanti e cultura ambientale;
  • efficienza e governo dei processi decisionali, tramite semplificazione amministrativa, valutazione dei risultati e partecipazione dei soggetti economici e sociali.

La legge richiama inoltre la lotta al lavoro nero e sommerso, il monitoraggio degli appalti pubblici, la tutela delle imprese subappaltatrici e il contrasto alle infiltrazioni criminali.

Strumenti di intervento

Per raggiungere tali obiettivi la Regione utilizza diverse tipologie di strumenti:

  • credito, cioè misure di facilitazione dell’accesso al credito, potenziamento delle garanzie e degli strumenti di confidi e altri istituti di garanzia, anche mediante modelli capaci di mobilitare risorse private;
  • agevolazioni, sotto forma di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e altre forme di sostegno finanziario per investimenti, ricerca e innovazione, servizi specialistici, formazione, qualità dei servizi, start-up, spin off universitari, reti d’impresa e cooperazione;
  • finanza innovativa, attraverso fondi di investimento in capitale di rischio, private equity e quasi equity per iniziative imprenditoriali di particolare rilevanza, con attenzione all’occupazione giovanile;
  • promozione, mediante iniziative di sensibilizzazione, comunicazione, premi e riconoscimenti delle eccellenze imprenditoriali e delle buone pratiche, anche su ambiente e sicurezza sul lavoro;
  • informazione, per rendere disponibili alle imprese le conoscenze utili sullo sviluppo, sulle pari opportunità e sulla concorrenza leale.

Tra le agevolazioni rientrano anche alcune misure statali richiamate espressamente: fondo rotativo ex legge n. 296/2006, credito d’imposta per investimenti nelle aree sottoutilizzate e credito d’imposta ex decreto-legge n. 70/2011.

Attuazione e strumenti programmatori

La Giunta regionale attua la legge, anche tramite enti regionali, consorzi industriali e società partecipate, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza. Può procedere:

  • direttamente, definendo modalità, destinatari e criteri di valutazione;
  • tramite programmi negoziali con enti locali, CCIAA, università, enti di ricerca, parti sociali, istituti di credito e organizzazioni imprenditoriali;
  • mediante accordi con gli stessi soggetti e con altri attori rilevanti per lo sviluppo economico regionale;
  • attraverso intese con altre Regioni;
  • aderendo a programmi e progetti nazionali per la competitività del sistema produttivo.

Per il settore industriale, la Giunta adotta un documento di definizione degli obiettivi e delle azioni, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione consiliare competente entro 30 giorni; decorso inutilmente il termine, il parere si intende favorevole. Il documento individua obiettivi strategici, misure, risorse disponibili, modalità generali di attuazione, monitoraggio e valutazione. È previsto aggiornamento annuale. In prima applicazione il documento è adottato contestualmente alla legge e il parere consiliare si considera acquisito con l’approvazione della legge stessa.

Per ricerca e innovazione, la Giunta approva con deliberazione una Strategia Regionale per la Ricerca, l’Innovazione e la Società dell’informazione, anch’essa previa consultazione della Commissione consiliare competente con termine di 30 giorni e silenzio-assenso alla scadenza. La strategia definisce obiettivi, ambiti, criteri generali, azioni e risorse, in raccordo con il documento relativo al settore industriale.

Clausola valutativa

La Giunta regionale deve trasmettere annualmente al Consiglio una relazione sullo stato del sistema produttivo lucano e sugli effetti delle politiche regionali. La relazione deve contenere, in particolare:

  • analisi congiunturale e del posizionamento competitivo rispetto ai contesti nazionale e internazionale;
  • valutazione di risultati e impatti delle azioni regionali, con pubblicizzazione dei risultati;
  • risorse finanziarie previste e utilizzate;
  • strumenti e procedure adottati;
  • numero e tipologia dei beneficiari, nonché volume e tipologia degli investimenti attivati;
  • valutazione di efficacia e opportunità di correttivi.

Abrogazioni e copertura finanziaria

Con l’entrata in vigore della legge è stata abrogata la precedente legge regionale n. 4 del 2003 sulla ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione. Le finalità della legge sono finanziate mediante risorse annualmente stanziate in bilancio e con il concorso di:

  • P.O. FESR 2007-2013;
  • P.O. FSE 2007-2013;
  • Fondo Aree Sottoutilizzate (quota nazionale e regionale);
  • altre fonti regionali, nazionali e comunitarie compatibili.

Decorrenza e utilità attuale

La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR. Pur non risultando formalmente abrogata nel testo fornito, il suo impianto richiama programmazioni 2007-2013 e strumenti di finanziamento legati a periodi ormai conclusi; per questo la sua utilità pratica attuale appare molto limitata e, sotto il profilo operativo, in larga parte superata.

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