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Legge

L.R. Basilicata 7/2009

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 ottobre 2007, n. 18 recante: Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata

Normativa regionaleL.R. Basilicata 7/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla L.R. Basilicata n. 18/2007 per monitorare l’andamento della ricostruzione, fissare al 31 dicembre 2010 il termine per l’approvazione delle pratiche giacenti e aggiornare alcune disposizioni su soggetti beneficiari, diffida del Sindaco e documentazione dei lavori. Abroga inoltre una previsione della legge del 2007.

Modifiche alla disciplina regionale della ricostruzione edilizia post-sisma in Basilicata

Modifiche alla disciplina della ricostruzione edilizia post-sisma in Basilicata

La legge regionale Basilicata 9 marzo 2009, n. 7 interviene in modo puntuale sulla L.R. 22 ottobre 2007, n. 18, che disciplina lo snellimento e la semplificazione delle procedure per il completamento del processo di ricostruzione edilizia. Le modifiche riguardano soprattutto il monitoraggio comunale delle pratiche, il termine per l’approvazione delle domande ancora giacenti e l’aggiornamento di alcune regole procedurali e documentali.

Monitoraggio regionale e obblighi dei Comuni

Per consentire alla Regione di monitorare l’andamento della ricostruzione e di quantificare il fabbisogno finanziario residuo, i Comuni interessati devono trasmettere all’Ufficio regionale competente, tramite la procedura telematica già disponibile, i dati relativi:

  • alle pratiche chiuse;
  • alle pratiche finanziate ma non concluse;
  • alle pratiche da finanziare.

La trasmissione deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta dell’Ufficio regionale. I Comuni inadempienti non vengono inseriti nei riparti previsti dalla disciplina regionale richiamata.

Termine per l’approvazione delle pratiche giacenti

Le pratiche regolarmente presentate secondo la normativa vigente sulla ricostruzione post sismi 1980, 1981 e 1982, e ancora giacenti presso i Comuni, devono essere approvate entro il 31 dicembre 2010. Si tratta di un termine finale espresso, successivamente superato, che rende oggi la previsione storicamente riferita a una fase ormai conclusa del procedimento di ricostruzione.

Aggiornamenti sui beneficiari e sulla diffida del Sindaco

La legge modifica la disciplina dei soggetti interessati dagli interventi di ricostruzione, chiarendo che, in una specifica ipotesi, il riferimento non è alla donazione dell’immobile in generale, ma alla donazione della nuda proprietà dell’immobile successivamente agli eventi sismici.

Viene inoltre precisato che, nel caso previsto dalla norma richiamata, il termine ultimo per la diffida da parte del Sindaco resta fissato alla data di entrata in vigore della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

Adeguamenti sulla documentazione degli interventi

Sono aggiornati alcuni elementi della documentazione richiesta per gli interventi, con finalità di chiarimento e rafforzamento del controllo amministrativo. In particolare:

  • la documentazione non riguarda più l’“accertamento della regolare esecuzione”, ma l’“andamento” dei lavori;
  • tra i soggetti che devono sottoscrivere la documentazione viene aggiunto anche il committente, oltre al direttore dell’impresa;
  • tra i documenti da produrre sono incluse le fatture relative non solo all’importo del contributo, ma anche all’importo in accollo dei privati.

Abrogazione disposta dalla legge

La legge abroga l’articolo 17, comma 1, della L.R. 22 ottobre 2007, n. 18.

Pubblicazione ed efficacia territoriale

La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è vincolante nel territorio regionale. La disciplina qui riassunta va letta come modificazione della normativa regionale sulla ricostruzione edilizia post-sisma, non come regolazione generale applicabile oltre la Basilicata.

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