Cassazione Penale, Sentenza n. 14195/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) vizio per omessa declaratoria della prescrizione del reato e verifica sommaria dell'insussistenza dei presupposti di proscioglimento pieno, anche in presenza di domanda risarcitoria della parte civile; (2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello in parte motivato l'estinzione del reato per prescrizione ma confermato la condanna in dispositivo; (3) censura sull'affermazione di colpevolezza, sostenendo carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della diffamazione e mancata lesione della reputazione; (4) errata esclusione della scriminante del diritto di cronaca (compresa la scriminante putativa), con la dedotta affidabilità delle fonti citate dall'imputato (ASP, Corriere della Sera, uffici giudiziari) e la correttezza della rappresentazione dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla doglianza relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali (estinzione per prescrizione). Quanto al resto, il ricorso è stato in gran parte rigettato: la Corte ha ritenuto fondati i motivi che contestavano la tutela invocata dall'imputato a titolo di diritto di cronaca e di scriminante putativa, confermando che l'articolo pubblicato era lesivo della reputazione della parte civile e che l'autore non aveva adempiuto all'onere di verificare e controllare adeguatamente le fonti; pertanto sono state confermate le statuizioni di responsabilità e la condanna agli effetti civili (risarcimento) decise dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma incriminatrice della diffamazione: la Corte ha ritenuto sussistente il reato nella ricostruzione giornalistica lesiva della reputazione.
art. 13 L. n. 47/1948
Riferimento alla normativa sulla stampa; contestualmente valutata in relazione al diritto di cronaca e ai limiti della pubblicazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e ai motivi di ricorso (lett. b, c, e) prospettati dal ricorrente.
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Citato nell'ambito del principio che il giudice d'appello deve valutare la prova anche quando sia in gioco l'effetto civile della sentenza, in presenza di contrasti probatori.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato nel richiamo giurisprudenziale sul proscioglimento pieno e sulla necessità di adeguata motivazione quando si pronuncia sull'estinzione del reato.
art. 21 Cost.
Richiamato come fondamento del diritto di cronaca, il quale però incontra limiti quando offende la reputazione altrui.
art. 27 Cost.
Richiamato nella giurisprudenza di coordinamento con art. 6 CEDU, in tema di garanzie del processo e della valutazione probatoria.
art. 6 CEDU
Richiamato per i canoni di giusto processo che influenzano la valutazione della prova e delle statuizioni civili connesse al processo penale.
artt. 48 e 53 Carta di Nizza
Richiamati nel contesto dei diritti fondamentali posti a presidio del processo e della libertà di informazione, bilanciati con la tutela della reputazione.
Massime di principio
- Se in sede di appello il giudice ritiene intervenuta la prescrizione, la dichiarazione di estinzione deve emergere chiaramente anche nel dispositivo; in caso di omissione la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente agli effetti penali.
- Quando la sentenza di primo grado ha condannato anche agli effetti civili, il giudice d'appello, pur in presenza di prescrizione penale sopravvenuta, è tenuto ad esaminare compiutamente il compendio probatorio rilevante ai fini civili e può decidere sul merito civile; la prescrizione estingue solo gli effetti penali.
- Il diritto di cronaca è scriminante solo se ricorrono tre requisiti: verità della notizia, interesse pubblico e obiettività dell'informazione; la mera riferibilità ad altre fonti giornalistiche o la buona fede non sono di per sé sufficienti.
- La scriminante putativa richiede un'azione diligente di verifica da parte del giornalista: l'affidamento passivo su fonti non verificate o su circuiti autoreferenziali di stampa non esime dalla responsabilità.
- Contenuti allusivi, insinuanti o che distorcono la sequenza dei fatti possono integrare diffamazione anche se non formulano accuse esplicite: l'apprezzamento si basa sulla percezione dell'uomo medio e sul contesto espositivo.
- La prescrizione riguarda gli effetti penali ma non impedisce che rimangano operanti le pretese civili già affermate, salvo diversa determinazione del giudice; quindi in casi analoghi è possibile ottenere l'annullamento penale per prescrizione senza azzerare il risarcimento riconosciuto alla parte civile.
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