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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14195/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) vizio per omessa declaratoria della prescrizione del reato e verifica sommaria dell'insussistenza dei presupposti di proscioglimento pieno, anche in presenza di domanda risarcitoria della parte civile; (2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello in parte motivato l'estinzione del reato per prescrizione ma confermato la condanna in dispositivo; (3) censura sull'affermazione di colpevolezza, sostenendo carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della diffamazione e mancata lesione della reputazione; (4) errata esclusione della scriminante del diritto di cronaca (compresa la scriminante putativa), con la dedotta affidabilità delle fonti citate dall'imputato (ASP, Corriere della Sera, uffici giudiziari) e la correttezza della rappresentazione dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla doglianza relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali (estinzione per prescrizione). Quanto al resto, il ricorso è stato in gran parte rigettato: la Corte ha ritenuto fondati i motivi che contestavano la tutela invocata dall'imputato a titolo di diritto di cronaca e di scriminante putativa, confermando che l'articolo pubblicato era lesivo della reputazione della parte civile e che l'autore non aveva adempiuto all'onere di verificare e controllare adeguatamente le fonti; pertanto sono state confermate le statuizioni di responsabilità e la condanna agli effetti civili (risarcimento) decise dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma incriminatrice della diffamazione: la Corte ha ritenuto sussistente il reato nella ricostruzione giornalistica lesiva della reputazione.

  • art. 13 L. n. 47/1948

    Riferimento alla normativa sulla stampa; contestualmente valutata in relazione al diritto di cronaca e ai limiti della pubblicazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e ai motivi di ricorso (lett. b, c, e) prospettati dal ricorrente.

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Citato nell'ambito del principio che il giudice d'appello deve valutare la prova anche quando sia in gioco l'effetto civile della sentenza, in presenza di contrasti probatori.

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato nel richiamo giurisprudenziale sul proscioglimento pieno e sulla necessità di adeguata motivazione quando si pronuncia sull'estinzione del reato.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato come fondamento del diritto di cronaca, il quale però incontra limiti quando offende la reputazione altrui.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nella giurisprudenza di coordinamento con art. 6 CEDU, in tema di garanzie del processo e della valutazione probatoria.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per i canoni di giusto processo che influenzano la valutazione della prova e delle statuizioni civili connesse al processo penale.

  • artt. 48 e 53 Carta di Nizza

    Richiamati nel contesto dei diritti fondamentali posti a presidio del processo e della libertà di informazione, bilanciati con la tutela della reputazione.

Massime di principio

  • Se in sede di appello il giudice ritiene intervenuta la prescrizione, la dichiarazione di estinzione deve emergere chiaramente anche nel dispositivo; in caso di omissione la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente agli effetti penali.
  • Quando la sentenza di primo grado ha condannato anche agli effetti civili, il giudice d'appello, pur in presenza di prescrizione penale sopravvenuta, è tenuto ad esaminare compiutamente il compendio probatorio rilevante ai fini civili e può decidere sul merito civile; la prescrizione estingue solo gli effetti penali.
  • Il diritto di cronaca è scriminante solo se ricorrono tre requisiti: verità della notizia, interesse pubblico e obiettività dell'informazione; la mera riferibilità ad altre fonti giornalistiche o la buona fede non sono di per sé sufficienti.
  • La scriminante putativa richiede un'azione diligente di verifica da parte del giornalista: l'affidamento passivo su fonti non verificate o su circuiti autoreferenziali di stampa non esime dalla responsabilità.
  • Contenuti allusivi, insinuanti o che distorcono la sequenza dei fatti possono integrare diffamazione anche se non formulano accuse esplicite: l'apprezzamento si basa sulla percezione dell'uomo medio e sul contesto espositivo.
  • La prescrizione riguarda gli effetti penali ma non impedisce che rimangano operanti le pretese civili già affermate, salvo diversa determinazione del giudice; quindi in casi analoghi è possibile ottenere l'annullamento penale per prescrizione senza azzerare il risarcimento riconosciuto alla parte civile.

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