L.R. Toscana 69/2012
Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge semplifica vari procedimenti regionali toscani sostituendo DIA/denunce con SCIA, introducendo o aggiornando autorizzazioni, controlli e sanzioni in materia di tassidermia, funghi, agriturismo, fiere, apicoltura, acque minerali, piscine, strutture veterinarie, animali, trasporto pubblico, rumore ed energia. Alcune parti sono oggi obsolete o colpite da illegittimità costituzionale.
Legge di semplificazione 2012 della Regione Toscana
Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012
La legge interviene su molte discipline settoriali della Regione Toscana per adeguare i procedimenti amministrativi alla SCIA, riorganizzare competenze tra SUAP, comuni, province, ASL e altri enti, e semplificare vari titoli abilitativi. Alcune disposizioni risultano oggi prive di utilità pratica perché abrogate o dichiarate costituzionalmente illegittime.
Tassidermia e imbalsamazione
L’esercizio dell’attività di tassidermia e imbalsamazione è subordinato alla presentazione di una SCIA al SUAP, con attestazione della frequenza di un corso di formazione professionale obbligatoria. Chi è già autorizzato in altre regioni è esentato dal corso. I contenuti della formazione sono definiti con atto dirigenziale regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma. Il SUAP trasmette la SCIA alla provincia competente, che verifica il rispetto delle disposizioni entro 60 giorni. Sono inoltre abrogati gli articoli 3 e 4 della disciplina previgente.
Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei
Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali che raccolgono funghi per integrare il reddito devono presentare SCIA al SUAP, indicando la categoria di appartenenza e il possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine. Il SUAP inoltra la segnalazione all’unione di comuni subentrata alla comunità montana, oppure alla provincia se l’unione non esiste. L’ente competente verifica entro 60 giorni. Nel territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri; gli incaricati alla vigilanza possono chiedere copia della SCIA.
Agricoltura e fascicolo aziendale
Nella disciplina dell’anagrafe delle aziende agricole, la denuncia d’inizio attività è sostituita dalla SCIA da presentare al SUAP. Il comune effettua la verifica di legge entro 60 giorni dalla presentazione.
Agriturismo
L’attività agrituristica può essere esercitata solo da imprenditori agricoli e da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa richiamata, con esclusione di chi abbia specifiche condanne, misure di prevenzione o carenze dei requisiti di pubblica sicurezza e vendita diretta. L’avvio è soggetto a SCIA al SUAP e l’attività può iniziare dalla data di presentazione. Il comune competente verifica entro 60 giorni. Le variazioni dei requisiti vanno comunicate ad ARTEA entro 30 giorni tramite aggiornamento del fascicolo aziendale; in caso di trasferimento dell’azienda il nuovo titolare presenta una nuova SCIA entro 30 giorni dall’atto di trasferimento; le variazioni dell’attività richiedono aggiornamento della relazione e variazione della SCIA.
Settore fieristico
Le manifestazioni fieristiche sono soggette a SCIA al SUAP. Nella segnalazione vanno dichiarati il possesso dei requisiti e l’eventuale qualifica della manifestazione; va allegato il disciplinare e la dichiarazione di idoneità del quartiere o spazio fieristico. Il comune verifica entro 60 giorni. La normativa sostituisce inoltre i riferimenti alla “dichiarazione di inizio attività” con SCIA.
Apicoltura
Chi entra per la prima volta in possesso di alveari presenta SCIA al SUAP, indicando ubicazione degli apiari e consistenza degli alveari, nonché se l’allevamento è per autoconsumo o fini commerciali. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell’ASL competente, che verificano entro 60 giorni. Per nuovi apiari stanziali fuori dal territorio ASL di riferimento è prevista comunicazione entro 10 giorni dall’installazione. Le comunicazioni sostituiscono le precedenti dichiarazioni.
Acque minerali, sorgenti e terme
L’avvio dell’utilizzazione di acqua minerale naturale o di sorgente è soggetto a SCIA al SUAP, con attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento CE 852/2004. Il contenuto della SCIA è demandato al regolamento. Il comune verifica entro 60 giorni; l’ASL può effettuare sopralluogo entro 30 giorni. La SCIA è trasmessa all’ASL per la registrazione. Le variazioni dei dati, la cessione, la cessazione e le variazioni significative dell’attività devono essere comunicate al SUAP.
Piscine ad uso natatorio
Per le piscine private ad uso collettivo il titolare presenta SCIA al SUAP. Il comune, avvalendosi dell’ASL, verifica entro 60 giorni; in caso di violazioni può disporre sospensione o cessazione dell’attività. Il SUAP comunica i dati delle SCIA all’ASL per la vigilanza.
Strutture veterinarie
Gli studi veterinari avviano l’attività con semplice comunicazione al servizio veterinario dell’ASL e all’ordine professionale provinciale. Le altre strutture veterinarie iniziano invece previa SCIA al SUAP, con attestazione dei requisiti generali e specifici. Il comune verifica entro 60 giorni e il SUAP comunica l’avvio all’ASL e all’ordine professionale. La documentazione è definita da deliberazione della Giunta regionale.
Tutela degli animali e manifestazioni con animali
Le manifestazioni che impiegano animali, comprese quelle iscritte nell’elenco delle rievocazioni storiche, sono autorizzate dal comune sulla base dei criteri regolamentari e previo parere favorevole dell’ASL competente.
Trasporto pubblico locale
Per i servizi di trasporto pubblico autorizzati effettuati con autobus è prevista una disciplina dettagliata della domanda di autorizzazione, dei documenti da allegare, dei termini istruttori e delle verifiche su compatibilità con i servizi programmati. Sono stabiliti termini di 15, 30, 90 giorni a seconda dei casi, il divieto di uso di autobus finanziati pubblicamente non ancora ammortizzati e l’obbligo di verifiche almeno triennali. Alcune disposizioni si applicano anche ai servizi con percorso prevalente in Toscana ma interessanti altre regioni.
Inquinamento acustico
La disciplina regionale chiarisce che, in presenza di SCIA o altri atti di iniziativa, la documentazione di impatto acustico deve accompagnare la segnalazione; per attività a bassa rumorosità individuate dal DPR 227/2011 l’obbligo è in parte escluso, salvo casi specifici. È prevista anche la possibilità di rendere documentazione e relazione previsionale con dichiarazione sostitutiva nei casi ammessi dalla normativa statale.
Energia
La parte più ampia della legge riforma il regime autorizzatorio regionale degli impianti energetici: individua le opere soggette ad autorizzazione unica, SCIA, PAS o attività libera; disciplina termini procedimentali, conferenza di servizi, VIA, verifiche di assoggettabilità, cauzioni e documentazione tecnica; aggiorna competenze di Regione e Province; introduce sanzioni amministrative per abusi e omissioni comunicative. Molte disposizioni sono oggi superate dal quadro normativo successivo e alcune modifiche sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale.
Regime di attualità
L’atto è in larga parte di interesse storico-sistematico e solo in parte ancora utile come fonte di coordinamento o interpretazione, perché molte materie trattate sono state successivamente modificate o abrogate; in particolare risultano obsolete le disposizioni abrogate espressamente o riferite a regimi ormai superati. Alcune parti dell’articolo 17 e connesse modifiche in materia energetica sono state colpite da illegittimità costituzionale.
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