L.R. Toscana 73/2012
Disposizioni per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione nelle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana disciplina la liquidazione dei rapporti attivi e passivi nelle successioni delle unioni di comuni, introducendo un commissario per la definizione dei rapporti e un eventuale contributo regionale fino a 20.000 euro. Conferma inoltre gli effetti già prodotti dall’estinzione dell’Unione dell’Arcipelago toscano e dalla successione dei relativi enti.
Liquidazione dei rapporti successori nelle unioni di comuni e contributo regionale
Liquidazione dei rapporti nelle successioni delle unioni di comuni
La legge regionale toscana interviene sulla disciplina della successione nei rapporti delle unioni di comuni, dettando regole operative per la ricognizione e la ripartizione di crediti, debiti e procedimenti pendenti. La disciplina riguarda la Regione Toscana e si applica alle unioni di comuni estinte o oggetto di successione ai sensi della l.r. 68/2011.
Gestione dei rapporti attivi e passivi
La gestione dei rapporti successori è affidata al comune individuato per la funzione, sulla base del piano di successione e subentro. Tale gestione comprende:
- l’accertamento della massa attiva e passiva e la ripartizione pro quota tra i comuni coinvolti, secondo le regole ordinarie previste dalla l.r. 68/2011;
- nei casi di solidarietà attiva e passiva, la determinazione della quota spettante a ciascun comune in proporzione alla popolazione residente risultante dal rendiconto di gestione approvato nell’anno precedente;
- la ripartizione delle somme da versare alla Cassa depositi e prestiti per i mutui nei quali i comuni sono subentrati;
- la ripartizione delle somme da versare al tesoriere dell’ente estinto;
- la ripartizione delle risorse da restituire agli enti finanziatori per contributi concessi per opere non ancora definitivamente aggiudicate;
- la gestione dei procedimenti amministrativi relativi a opere pubbliche e servizi in corso alla data del decreto di successione.
Prima dell’adozione degli atti di ripartizione, gli schemi devono essere comunicati a tutti i comuni della disciolta unione, che possono presentare osservazioni entro il termine assegnato; gli atti sono adottati tenendo conto di tali osservazioni. La norma precisa inoltre che la gestione non comporta, per il comune o i comuni individuati, la riscossione o il pagamento di somme dovute o spettanti agli altri comuni coinvolti.
Commissario per la liquidazione
Per lo svolgimento delle funzioni di liquidazione, il sindaco del comune individuato, oppure i sindaci dei comuni interessati d’intesa tra loro, possono chiedere al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario, con richiesta motivata. La richiesta può essere accompagnata dalla designazione del commissario concordata da tutti i sindaci coinvolti.
Se vi è designazione condivisa, il Presidente della Giunta regionale nomina il commissario indicato. In mancanza, nomina il presidente della provincia nel cui territorio insiste la maggioranza dei comuni interessati; quest’ultimo può chiedere di essere sostituito da un assessore provinciale, dal segretario generale o, in deroga a un’incompatibilità richiamata dalla legge, da un dirigente o funzionario da lui indicato.
Il commissario:
- svolge le funzioni di accertamento, ripartizione e comunicazione degli atti;
- individua i singoli comuni tenuti alla gestione dei procedimenti in corso;
- opera con decreti immediatamente esecutivi, pubblicati nell’albo pretorio di ciascun comune coinvolto.
La Regione e, se del caso, la Provincia non rispondono delle riscossioni e dei pagamenti connessi alla successione.
Requisiti, incompatibilità e trattamento economico del commissario
Il commissario deve possedere adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa. Non possono essere nominati i soggetti di cui all’articolo 236 del TUEL, riferiti ai comuni coinvolti nella successione.
Al commissario spetta, salvo che sia presidente o assessore della provincia, un’indennità lorda complessiva forfetaria per l’intero incarico, entro il limite massimo del compenso del presidente della commissione straordinaria di liquidazione degli enti dissestati, calcolato sulla dimensione demografica complessiva dei comuni interessati. È prevista anche la possibilità di liquidazione per frazioni mensili. Spetta inoltre il rimborso spese secondo la disciplina applicabile ai dirigenti del comune di maggiori dimensioni demografiche tra quelli interessati. Gli oneri sono posti a carico di tutti i comuni coinvolti e ripartiti in proporzione alla popolazione residente.
Effetti dei decreti commissariali e subentro dei comuni
Alla data di adozione dei singoli decreti commissariali e nei limiti in essi stabiliti, i comuni acquisiscono le risorse derivanti dalla liquidazione delle attività, rispondono delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione delle passività e subentrano nella gestione dei procedimenti in corso, anche contenziosi, assumendo le conseguenti determinazioni amministrative e di bilancio.
Contributo regionale per le spese di liquidazione
Dopo la conclusione delle procedure commissariali, la Giunta regionale può riconoscere ai comuni interessati un contributo per concorrere alle spese sostenute nella definizione della liquidazione. Il contributo:
- è facoltativo;
- è ripartito proporzionalmente alle rispettive spese;
- non può superare complessivamente 20.000 euro;
- grava sulle risorse stanziate per l’attuazione dell’articolo 90 della l.r. 68/2011, con corrispondente riduzione delle somme concedibili ai sensi di tale articolo.
Disposizioni speciali sull’Unione dei comuni dell’Arcipelago toscano
La legge fa salvi i provvedimenti già adottati alla sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 74 della l.r. 68/2011 e gli effetti prodotti. In particolare, restano confermati:
- l’estinzione dell’Unione di comuni dell’Arcipelago toscano a decorrere dal 20 maggio 2012;
- la successione della Provincia di Livorno, dei comuni e del Consorzio di bonifica Alta Maremma, secondo quanto risultante dal piano di successione e subentro e dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 74, comma 5;
- l’individuazione dei comuni interessati ai sensi dell’articolo 75, comma 8.
Per i rapporti e i procedimenti non presenti nel piano di successione e subentro o nel decreto richiamato, la successione opera direttamente ai sensi dell’articolo 75; la quantificazione di debiti e crediti resta comunque soggetta a verifica sui titoli originari.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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