Prescrizioni del Garante n. 275 del 09/05/2024
Provvedimento del 9 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accolto in parte il reclamo di un interessato contro Google LLC relativo alla persistenza, nei risultati del motore di ricerca e nelle funzioni di Autocomplete/ricerche correlate, di contenuti collegati a una precedente fase di notorietà ottenuta tramite video su TikTok. Dopo aver verificato che alcuni URL e alcune suggestioni non erano più effettivamente visibili, l’Autorità ha ritenuto fondato il reclamo per altri URL e per quattro termini associati al nominativo dell’interessato, ordinandone la deindicizzazione e la rimozione entro 20 giorni. Il provvedimento richiama i criteri sul diritto all’oblio elaborati dalla giurisprudenza e dalle linee guida WP29/EDPB.
Google LLC: deindicizzazione di URL e rimozione di autocomplete/ricerche correlate per diritto all’oblio di un interessato
Google LLC: deindicizzazione di URL e rimozione di autocomplete/ricerche correlate per diritto all’oblio
Il provvedimento riguarda un reclamo proposto nei confronti di Google LLC da un interessato che chiedeva la rimozione di risultati di ricerca e di suggerimenti automatici collegati a una precedente fase di notorietà ottenuta tramite contenuti pubblicati su TikTok. Il Garante ha accolto il reclamo in parte, ordinando la deindicizzazione di numerosi URL e la rimozione di alcuni termini dalle funzioni di Autocomplete e ricerche correlate.
Origine del procedimento e richieste del reclamante
Il reclamo, presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR il 9 novembre 2023, chiedeva:
- la rimozione di 36 URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato;
- l’eliminazione, dalle funzioni di completamento automatico e dalle ricerche correlate, dei termini "XX", "XX", "tiktok", "prima", "prima dopo", "before", "before surgery", "XX training", "XX exercise" e "XX surgery".
Il reclamante ha rappresentato di aver acquisito notorietà nel 2020 attraverso video relativi all’allenamento dei XX, poi rimossi dal proprio canale TikTok per via di messaggi e commenti offensivi. Ha sostenuto che la persistente reperibilità di tali contenuti ostacolasse concretamente la sua riqualificazione professionale, perché i potenziali datori di lavoro, svolgendo attività di due diligence online, avrebbero trovato informazioni riferite a una fase della sua vita non più attuale.
Posizione di Google LLC nel procedimento
Con nota del 9 gennaio 2024, Google LLC ha comunicato che:
- per gli URL nn. 6, 17 e 36 non risultava necessario alcun intervento, perché le pagine non erano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nominativo del reclamante;
- per i termini "prima dopo", "before", "before surgery", "XX training", "XX exercise" e "XX surgery" non poteva intervenire, poiché tali suggerimenti non apparivano attualmente associati al nominativo dell’interessato;
- per gli URL nn. 1-5, 7-16, 18-35 e per i termini "XX", "XX", "tiktok" e "prima" riteneva sussistente un interesse pubblico alla notizia, anche in ragione della recente data di pubblicazione dei contenuti e della notorietà ottenuta dal reclamante grazie a contenuti pubblicati volontariamente.
Google ha aggiunto che l’apparizione dei termini contestati nell’Autocomplete dipende da un software automatico che individua le ricerche più frequenti e che alcuni contenuti avevano natura giornalistica.
Competenza del Garante e quadro normativo richiamato
Il Garante ha preliminarmente evidenziato che, per effetto delle attività svolte in ambito europeo tramite le proprie sedi, a Google LLC si applica il principio di stabilimento e quindi il GDPR ai sensi dell’art. 3, par. 1. Ha poi rilevato che il trattamento relativo al motore di ricerca è direttamente gestito da Google LLC anche per il territorio UE, con conseguente competenza dell’Autorità italiana a decidere sul reclamo ex art. 55, par. 1, GDPR.
Nel provvedimento sono richiamati, in particolare:
- art. 17, par. 1, lett. c), GDPR;
- art. 21, par. 1, GDPR;
- art. 55, par. 1, GDPR;
- art. 57, par. 1, lett. f) e u), GDPR;
- art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR;
- art. 77 e art. 78 GDPR;
- art. 157, art. 166 e art. 168 del Codice privacy.
Il Garante ha inoltre richiamato le Linee guida del WP29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida n. 5/2019 dell’EDPB del 7 luglio 2020 sul diritto all’oblio applicato ai motori di ricerca.
Valutazione sugli URL oggetto di deindicizzazione
L’Autorità ha preso atto che gli URL nn. 6, 17 e 36 non risultavano più visibili in associazione al nominativo del reclamante e ha quindi ritenuto che, per tali risultati, non sussistessero i presupposti per ulteriori provvedimenti.
Per gli URL nn. 1-5, 7-16 e 18-35, invece, ha ritenuto il reclamo fondato. In particolare, ha osservato che:
- gli URL rinviavano ad articoli in lingua straniera risalenti al 2021;
- i contenuti riguardavano attività non più attuali e riferite a una specifica condivisione su TikTok;
- il reclamante aveva dichiarato di aver rimosso tali contenuti dal proprio profilo social, anche per le reazioni offensive ricevute;
- i contenuti raggiungibili tramite tali URL non attengono all’attuale dimensione lavorativa e professionale dell’interessato;
- non risulta sussistere un interesse pubblico alla loro conoscenza.
Valutazione sulle funzioni di Autocomplete e ricerche correlate
Il Garante ha ricordato che, pur trattandosi di funzionalità automatizzate, anche i risultati di Autocomplete e delle ricerche correlate devono essere corretti dal titolare quando ricorrano i presupposti, richiamando precedenti decisioni dell’Autorità.
Nel caso concreto, ha ritenuto che l’associazione tra il nominativo del reclamante e i termini "XX", "XX", "tiktok" e "prima" fosse riconducibile alla passata attività di creazione di contenuti relativa all’allenamento dei XX. Tuttavia, tale associazione non appariva più giustificata da ragioni di interesse pubblico, anche in considerazione della non attualità della precedente immagine pubblica e della necessità di evitare una protratta esposizione a contenuti non pertinenti alla situazione attuale dell’interessato.
Per i termini "prima dopo", "before", "before surgery", "XX training", "XX exercise" e "XX surgery", il Garante ha invece preso atto della dichiarazione di Google secondo cui tali previsioni non erano più visibili in associazione al nominativo dell’interessato.
Dispositivo e prescrizioni
Il Garante ha quindi disposto:
- di prendere atto di quanto dichiarato da Google LLC riguardo agli URL nn. 6, 17 e 36 e alle previsioni di ricerca "prima dopo", "before", "before surgery", "XX training", "XX exercise" e "XX surgery", senza adottare ulteriori provvedimenti;
- di dichiarare fondato il reclamo per gli URL nn. 1-5, 7-16 e 18-35 e di ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, la loro rimozione dai risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento;
- di dichiarare fondato il reclamo anche per la rimozione dei termini "XX", "XX", "tiktok" e "prima" dalle previsioni di ricerca associate al nominativo dell’interessato, con analogo termine di 20 giorni;
- di disporre l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ex art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, senza attribuire a tale annotazione valore di precedente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.
Adempimenti successivi e tutela giurisdizionale
Ai sensi dell’art. 157 del Codice, Google LLC è stata invitata a comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento. È stato inoltre ricordato che il mancato riscontro a tale richiesta è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 166 del Codice.
Infine, il provvedimento indica la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del reclamo e richieste dell’interessato
L’interessato ha presentato reclamo ex art. 77 GDPR chiedendo di ordinare a Google LLC la rimozione di 36 URL dai risultati di ricerca europei associati al proprio nominativo e la rimozione, dalle funzioni di completamento automatico e ricerche correlate, di alcuni termini legati alla precedente attività di content creator. Secondo il reclamante, i contenuti erano stati rimossi dal suo canale TikTok e la loro persistente reperibilità arrecava un pregiudizio professionale, ostacolando la sua riqualificazione e il reinserimento lavorativo.
Posizione di Google LLC
Google ha riferito che per alcuni URL e per alcune previsioni di ricerca non era necessario alcun intervento perché non risultavano più visibili in associazione al nominativo dell’interessato. Per gli altri URL e termini richiesti, ha negato la rimozione sostenendo la persistenza di un interesse pubblico alle notizie, la recente pubblicazione dei contenuti e la notorietà acquisita dal reclamante attraverso i contenuti pubblicati volontariamente. Ha inoltre osservato che alcune notizie provenivano da testate giornalistiche e che le previsioni di Autocomplete dipendono da un algoritmo basato sulle ricerche più frequenti.
Valutazioni preliminari sulla competenza e sul quadro normativo
Il Garante ha richiamato l’applicazione del principio di stabilimento ai trattamenti svolti in ambito europeo da Google LLC e ha ritenuto sussistente la propria competenza ex art. 55, par. 1, GDPR, poiché il trattamento è gestito direttamente da Google LLC anche per il territorio UE. Ha inoltre richiamato l’art. 168 del Codice privacy in tema di falsità nelle dichiarazioni al Garante, senza però basare il provvedimento su tale profilo.
Valutazione sulla deindicizzazione degli URL
L’Autorità ha distinto gli URL che risultavano già non visibili in associazione al nominativo del reclamante da quelli ancora reperibili. Per gli URL nn. 1-5, 7-16 e 18-35 ha ritenuto applicabili i criteri sul diritto all’oblio ex artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, tenendo conto del tempo trascorso, della non attualità dei contenuti, della loro origine legata a video TikTok rimossi dall’interessato e dell’assenza di un interesse pubblico alla loro conoscenza. Ha inoltre rilevato che i contenuti non riguardavano l’attuale dimensione lavorativa e professionale dell’interessato.
Valutazione su Autocomplete e ricerche correlate
Il Garante ha ricordato che anche i risultati prodotti dalle funzioni di Autocomplete e ricerche correlate, pur automatizzate, devono essere corretti dal titolare se del caso, richiamando precedenti provvedimenti dell’Autorità. Ha quindi ritenuto che l’associazione tra il nominativo dell’interessato e i termini contestati rispecchiasse la passata attività di creazione di contenuti, ma non fosse più sorretta da ragioni di interesse pubblico. Per questo ha accolto anche la richiesta di eliminazione dei termini "XX", "XX", "tiktok" e "prima".
Dispositivo, termini e adempimenti
Il Garante ha preso atto dell’assenza dei presupposti per intervenire sugli URL nn. 6, 17 e 36 e sui termini "prima dopo", "before", "before surgery", "XX training", "XX exercise" e "XX surgery". Ha invece ingiunto a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuovere dagli esiti di ricerca gli URL nn. 1-5, 7-16 e 18-35 e di eliminare dalle previsioni di ricerca i termini contestati entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, senza valore di precedente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR. Google LLC dovrà comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento.
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