L.R. Toscana 14/2021
Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche. Modifiche alla l.r. 25/1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana disciplina le comunicazioni che le utenze non domestiche devono fare a comune e gestore per conferire fuori dal servizio pubblico i rifiuti urbani avviati a recupero, e per rientrare nel servizio. Prevede anche un obbligo annuale di rendicontazione dei quantitativi e un regime transitorio per il 2021. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Comunicazioni e regime transitorio per le utenze non domestiche che gestiscono fuori servizio pubblico i rifiuti urbani recuperabili
Comunicazioni delle utenze non domestiche per il conferimento fuori dal servizio pubblico
La legge regionale Toscana interviene sulla l.r. 25/1998 per disciplinare, in coerenza con il d.lgs. 152/2006, le modalità con cui le utenze non domestiche comunicano la scelta di conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico. La disciplina riguarda anche la successiva eventuale richiesta di rientro nel servizio pubblico e gli adempimenti annuali necessari per la quantificazione dei rifiuti gestiti autonomamente.
Comunicazione di opzione per il recupero fuori servizio pubblico
Le utenze non domestiche che intendono avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono comunicarlo al comune e all’affidatario del servizio pubblico, a pena di irricevibilità. La comunicazione va presentata entro il termine previsto dall’art. 30, comma 5, del d.l. 41/2021; se tale termine non è previsto dalla legge di conversione, il termine è fissato al 30 giugno, con effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nella comunicazione devono essere indicati:
- i quantitativi di rifiuti da avviare a recupero;
- la distinzione per codice dell’Elenco europeo dei rifiuti (EER);
- la stima sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente.
Alla comunicazione deve essere allegato l’accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero.
Rientro nel servizio pubblico
Le utenze non domestiche che intendono tornare ad avvalersi del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione devono presentare richiesta al comune e all’affidatario del servizio entro il medesimo termine previsto per l’opzione (art. 30, comma 5, del d.l. 41/2021; in mancanza, 30 giugno, con effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo).
Il gestore comunica l’eventuale diniego entro 30 giorni dalla ricezione, dandone notizia anche al comune. Se trascorrono 30 giorni senza comunicazioni del gestore, l’istanza si intende accolta.
Rendicontazione annuale dei quantitativi avviati a recupero
Entro il 1° febbraio di ogni anno, l’utenza non domestica che ha conferito fuori dal servizio pubblico comunica al comune e al gestore i quantitativi di rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente. La comunicazione deve indicare:
- il codice EER;
- l’impianto di destinazione;
- il soggetto che effettua la raccolta;
- l’operazione di recupero cui i rifiuti sono destinati;
- l’evidenza specifica dei rifiuti avviati a riciclo o recupero di materia.
Tali dati servono per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e per l’esclusione dalla componente tariffaria prevista dal d.lgs. 152/2006.
Trasmissione dei dati da parte del comune
Con cadenza annuale, il comune trasmette le informazioni relative alle utenze non domestiche all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR) per via telematica, entro il termine previsto dall’art. 30, comma 2.
Regime transitorio per l’anno 2021
Per l’anno 2021, la comunicazione di opzione per il recupero fuori dal servizio pubblico deve essere effettuata entro il termine dell’art. 30, comma 5, del d.l. 41/2021 oppure, se tale termine non è previsto dalla legge di conversione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale. In tal caso, gli effetti decorrono per l’anno in corso dalla data di ricezione della comunicazione da parte del comune.
Le comunicazioni presentate oltre tale termine producono effetti dal 1° gennaio 2022. Sono fatte salve le istanze già presentate prima dell’entrata in vigore della legge.
Aspetti finanziari ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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