Cassazione Penale, Sentenza n. 41821/2024 del 13/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione continuata in concorso (artt.110, 81, 648 comma 1 c.p.), contestando: 1) la discordanza tra la contestazione (43 gioielli, valore complessivo circa €30.000) e gli atti di vendita acquisiti (monili per €730); 2) che 38 gioielli non sarebbero riconducibili al ricorrente e che la condanna si fondava irragionevolmente sul solo riconoscimento della persona offesa; 3) che, per la lacunosità probatoria, sarebbe dovuta essere ammessa la rinnovazione dell'istruttoria; 4) il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art.648, comma 2 c.p. per l'esiguo valore dei monili; inoltre deduceva intervenuta prescrizione. I motivi sono stati presentati senza inquadramento puntuale nei casi tipici dell'art.606 c.p.p., con espressione disordinata e generica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, ritenendo che i motivi non fossero ricondotti in maniera chiara e puntuale alle fattispecie dell'art.606 c.p.p. e rappresentassero, in sostanza, una rieposizione acritica dei fatti e delle prove non sindacabili in sede di legittimità senza adeguata qualificazione giuridica. Quanto alla prescrizione, la Corte ha osservato che il termine di prescrizione della prima condotta si è estinto il 5 agosto 2024, mentre la sentenza impugnata è del 14 settembre 2023, quindi la prescrizione è maturata successivamente alla sentenza impugnata e non può essere rilevata in presenza di un ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art.616 c.p.p.), a versare €3.000 alla cassa delle ammende (in via equitativa, richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n.186/2000) e a rimborsare le spese di costituzione e difesa della parte civile Veltri Carmina, liquidate in dispositivo.
Norme richiamate
Definisce i motivi di ricorso in cassazione. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia inquadrato i propri rilievi in uno dei motivi tipici previsti da questa norma, rendendo il ricorso aspecifico e quindi inammissibile.
art. 601 comma 1 lett. a), b), c), d) ed e) cod. proc. pen.
Indica i requisiti formali e le indicazioni necessarie per il ricorso. La sentenza richiamata osserva che l'omissione di richiamare correttamente tali casi tipici determina l'aspecificità del ricorso.
Consente la condanna alle spese quando il ricorso è inammissibile. La Corte ha utilizzato questa norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 648 cod. pen. comma 1 e comma 2
Il comma 1 punisce la ricettazione; il comma 2 prevede un'ipotesi attenuata per il modico valore. Il ricorrente chiedeva l'applicazione dell'ipotesi attenuata per l'esiguo valore dei monili, ma la Corte non ha esaminato il merito della questione per l'inammissibilità formale del ricorso.
Principi sul concorso di persone nel reato: la contestazione era per ricettazione in concorso, ricondotta a tali articoli nella sentenza impugnata.
Regola le cause di estinzione della punibilità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la prescrizione sopravvenuta alla sentenza impugnata non può essere rilevata quando il ricorso è inammissibile, con riferimento a questa norma.
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
Richiamata per il principio che, in assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente può comunque essere tenuto a un versamento equitativo alla cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di €3.000.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare chiaramente e puntualmente a quale/i ipotesi dell'art.606 c.p.p. si riferiscono i singoli motivi: l'omessa o vaga riconduzione comporta inammissibilità per aspecificità.
- In cassazione non è consentita una rinnovazione del giudizio di merito o una mera rielaborazione acritica dei fatti e delle valutazioni probatorie: i vizi devono essere formulati come errori di diritto o di motivazione specifici e con riferimento puntuale alle parti della motivazione censurata.
- Se si deduce una causa speciale di non punibilità sopravvenuta (es. prescrizione) successiva alla sentenza impugnata, essa non può essere rilevata se il ricorso è dichiarato inammissibile: la questione va sollevata in un ricorso valido o in sede processuale appropriata.
- La richiesta di riconoscimento di ipotesi attenuate (es. art.648 comma 2 c.p.) deve essere formulata e documentata con chiarezza, indicando i dati di fatto e le parti della motivazione che giustificano l'applicazione della diminuzione; non basta una generica eccezione nel ricorso.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve strutturare il ricorso in modo ordinato: separare e numerare i motivi, indicare esattamente le parti della motivazione censurate, e richiamare espressamente le norme di diritto dedotte.
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