Sentenza n. 1698/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Cosenza recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, eccesso di potere, manifesta illogicità e carenza di motivazione. Ha sostenuto che mancassero i presupposti per la misura, poiché le vicende poste a fondamento del provvedimento derivavano da denunce-querele presentate da un unico soggetto con il quale aveva rapporti conflittuali, sarebbero state infondate e non avrebbero avuto seguito. Ha inoltre contestato il difetto di motivazione. Nel procedimento amministrativo, benché gli fosse stata comunicata l’avvio del procedimento, non aveva presentato osservazioni. La Prefettura aveva adottato il divieto recependo la proposta dei Carabinieri, che avevano segnalato quattro vicende del 2021 riguardanti denunce o deferimenti per furto aggravato, violenza privata in concorso e minaccia aggravata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre spese generali e accessori. I motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Il giudice ha chiarito che, ai sensi della disciplina del TULPS, il divieto di detenzione di armi può essere adottato non solo in presenza di condanne o di reati definitivamente accertati, ma anche sulla base di elementi idonei a evidenziare l’inaffidabilità del soggetto e il pericolo di abuso; pertanto, rilevano anche la pendenza, la natura e l’obiettiva consistenza di vicende penalmente rilevanti, indipendentemente dal loro esito. La pluralità delle vicende segnalate consentiva ragionevolmente alla Prefettura di formulare un giudizio di pericolosità e inaffidabilità nell’uso delle armi. Anche la conflittualità con il denunciante non escludeva il rischio valutato dall’amministrazione e, secondo il TAR, poteva anzi confermare l’opportunità della misura. Il giudizio amministrativo in materia è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale non può sostituire quello dell’autorità di pubblica sicurezza, limitandosi alla verifica di errori, travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità, che nella fattispecie non sono stati ravvisati.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, r.d. n. 773/1931 (TULPS)
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La perdita o la sopravvenuta emersione di condizioni incompatibili con l’affidabilità richiesta consente la revoca delle autorizzazioni di polizia.
art. 39 r.d. n. 773/1931 (TULPS)
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Il Prefetto può vietare la detenzione quando, sulla base di una valutazione prognostica, ritenga il soggetto capace di abusare delle armi; non è necessario un accertamento penale definitivo.
art. 43, comma 2, r.d. n. 773/1931 (TULPS)
La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il diniego o la revoca dell’autorizzazione possono fondarsi sull’assenza di affidamento circa il corretto uso delle armi, anche in presenza di fatti non definitivamente accertati o non aventi autonoma rilevanza penale.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico di inaffidabilità e di possibile abuso, senza che sia necessaria una condanna penale definitiva o l’accertamento della rilevanza penale dei fatti posti a fondamento della misura.
- Ai fini della valutazione di affidabilità nell’uso delle armi, l’autorità di pubblica sicurezza può considerare una pluralità di denunce, deferimenti e vicende personali obiettivamente documentate, anche quando i relativi procedimenti penali non abbiano ancora avuto esito o siano stati originati da querele di parte.
- L’autorizzazione alla detenzione o al porto d’armi ha carattere eccezionale e può essere negata o revocata quando non risulti un’elevata affidabilità del soggetto e permangano dubbi o indizi negativi circa la prevedibilità di un abuso.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non è sostitutivo e resta circoscritto alla verifica di errori, travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità.
- La conflittualità personale sottostante alle denunce non esclude di per sé il rischio di abuso delle armi e può essere legittimamente valutata dall’amministrazione quale elemento ulteriore nel giudizio di affidabilità e pericolosità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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