Circolare Inail n. 31 del 3 agosto 2022
Comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità. Modello Unirete. Decreto del Ministro del lavoro 29 ottobre 2021, n. 205. Inquadramento previdenziale e assicurativo. Indicazioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riassume il decreto ministeriale n.205/2021 che impone dal 23/02/2022 l'obbligo di effettuare telematicamente, tramite il modello Unirete, le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e dei distacchi nell'ambito di contratti di rete. Definisce ruoli (impresa referente, datore di lavoro di riferimento), criteri di inquadramento previdenziale e assicurativo, adempimenti INAIL e regole sulla corresponsabilità tra co-datori; conferma per l'agricoltura l'uso del modello UNILAV per le assunzioni congiunte.
Comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità. Modello Unirete. Decreto del Ministro del lavoro 29/10/2021, n. 205. Inquadramento previdenziale e assicurativo. Indicazioni operative
Punti principali
Quadro normativo
Rilevazione delle principali fonti: d.lgs. n.276/2003, d.l. n.5/2009, decreti ministeriali e direttoriali relativi a contratto di rete, assunzioni congiunte in agricoltura e modello Unirete.
Scopo del decreto n.205/2021
Definire modalità operative per le comunicazioni telematiche dei rapporti in codatorialità e dei distacchi tra imprese retiste mediante il modello Unirete reso disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it.
Tempistiche e prima applicazione
Obbligo Unirete dal 23/02/2022. Per rapporti già in essere alla data di entrata in vigore, l'impresa referente ha 30 giorni (termine 24/03/2022) per compilare il modello indicando il datore di provenienza come datore di riferimento.
Modello Unirete e tipologie di comunicazione
Modello articolato (sezioni: dati rete, azienda referente, datori di lavoro, lavoratore, tipo comunicazione, invio). Tipologie: Unirete Assunzione, Trasformazione, Proroga, Cessazione; indicazione specifica di distacco fuori rete o verso imprese retiste.
Ruoli: impresa referente e datore di lavoro di riferimento
L'impresa referente effettua le comunicazioni; il datore di lavoro di riferimento è quello imputato ai fini previdenziali e assicurativi e svolge tutti gli adempimenti contributivi e assicurativi.
Inquadramento previdenziale e retribuzione imponibile
Per rapporti preesistenti il riferimento è l'impresa di provenienza; per nuove assunzioni va indicato il datore di riferimento. La retribuzione imponibile si determina in base al contratto collettivo del datore indicato, con obbligo di adeguamento se il lavoratore presta prevalentemente attività presso altro co-datore.
Annotazioni Libro Unico e ripartizione oraria
I lavoratori in codatorialità vanno iscritti nel Libro Unico del datore di riferimento con annotazione separata dell'impiego orario presso ciascun co-datore.
Adempimenti INAIL
Il datore di riferimento deve presentare denunce relative alle lavorazioni, istituire voci di rischio ove necessario, effettuare autoliquidazione annuale premi e denunciare infortuni e malattie professionali indicando la condizione di codatorialità.
Determinazione premi e classificazione tariffaria
I premi si applicano secondo la gestione tariffaria del datore di riferimento, con eventuale ripartizione della retribuzione imponibile tra voci di tariffa per attività complesse e applicazione delle riduzioni e controlli riferiti al codice fiscale del datore di riferimento.
Solidarietà e responsabilità
In caso di inadempimenti opera la corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa ex art.1294 c.c.; eventuali richieste premi o accertamenti sono notificati anche ai co-datori solidalmente obbligati.
Infortuni, indennità e istruttoria
Nelle denunce di infortunio vanno indicate ore e salario dei 15 giorni precedenti e la codatorialità; l'Inail può richiedere le "regole d'ingaggio" per l'istruttoria; la responsabilità in materia di salute e sicurezza è collegata alle mansioni e alle posizioni di garanzia dei co-datori.
Distacco vs codatorialità
Distacco è rapporto bilaterale tra distaccante e distaccatario con presunzione di interesse nell'ambito di rete; la codatorialità coinvolge potenzialmente tutte le imprese della rete e prevede regole d'ingaggio e solidarietà tra co-datori secondo quanto previsto dal contratto di rete.
Assunzioni congiunte in agricoltura
Per le co-assunzioni agricole resta applicabile il decreto ministeriale 27/03/2014 con uso del modello UNILAV-assunzionicongiunte e le procedure specifiche con codice CIDA per le denunce contributive all'INPS.
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