Circolare Inail n. 29 del 26 luglio 2022
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn seguito alla decisione BCE del 21 luglio 2022 (tasso di rifinanziamento principale 0,50%), a decorrere dal 27 luglio 2022 il tasso per le rateazioni dei debiti per premi e accessori è fissato al 6,50% e la misura delle sanzioni civili al 6,00%. Le rateazioni in corso restano con il tasso applicato all'istanza originaria. Sono specificati i casi di applicazione delle sanzioni e le riduzioni previste per le procedure concorsuali.
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili
Punti principali
Quadro normativo
Riferimenti a norme rilevanti: D.L. 14/6/1996 n.318, leggi n.402/1996, n.448/1998, n.388/2000, D.M. MEF 26/9/2005, determinazione presidente INAIL 27/7/2019 n.227 e provvedimento BCE 21/7/2022.
Decisione BCE e decorrenza
La BCE ha fissato il tasso di rifinanziamento principale allo 0,50% (21/7/2022). Per effetto di ciò, a partire dal 27/7/2022 sono aggiornati i tassi applicabili per rateazioni e sanzioni civili.
Rateazioni dei debiti per premi e accessori
Per le istanze presentate dal 27/7/2022 il tasso di interesse per le rateazioni è pari al tasso minimo di partecipazione vigente alla data di istanza maggiorato di 6 punti: risultante 6,50%. Le rateazioni già in corso mantengono il piano e il tasso originariamente determinati.
Sanzioni civili
Le sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento o per evasioni (art.116 commi 8 e 10, L.388/2000) sono calcolate come tasso BCE maggiorato di 5,5 punti: dal 27/7/2022 la misura è 6,00%, con il limite massimo del 40% dell'importo dovuto. Sono indicate le ipotesi di applicazione (denunce/registrazioni obbligatorie, evasione con omissione di denunce entro termini, incertezze giurisprudenziali).
Sanzioni civili in misura ridotta (procedure concorsuali)
Per aziende in procedure concorsuali, previo pagamento integrale di contributi e spese, le sanzioni possono essere ridotte: per omissione si applica il tasso degli interessi legali (1,25% attualmente), per evasione si applica interesse legale maggiorato di 2 punti (3,25%), conformemente alla delibera CdA INAIL del 17/1/2002.
Efficacia e allegati
Le modifiche decorrono dal 27/7/2022; nulla cambia per le rateazioni in corso. La circolare è corredata da 2 allegati (decisione BCE e note tecniche sui calcoli).
Testo integrale
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