L.R. Toscana 31/2000
Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina i rapporti tra Regione Toscana e Istituto degli Innocenti di Firenze per attività di documentazione, osservazione, analisi, innovazione e sperimentazione sulle politiche per infanzia e adolescenza. Prevede relazione annuale alla Giunta, programmazione tramite accordi di collaborazione e copertura finanziaria per il 2000 e gli esercizi successivi. Abroga la precedente l.r. 25/1994.
Collaborazione tra Regione Toscana e Istituto degli Innocenti per le politiche su infanzia e adolescenza
Collaborazione con l’Istituto degli Innocenti per le politiche su infanzia e adolescenza
La legge disciplina, nel quadro delle politiche regionali di promozione e sostegno dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza, i rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana e l’Istituto degli Innocenti di Firenze. L’atto definisce gli ambiti di partecipazione dell’Istituto alla programmazione e realizzazione delle attività regionali in materia, con riferimento al sistema integrato dei servizi sociali e alla normativa regionale su educazione, istruzione, formazione e lavoro.
Ambiti di collaborazione e attività affidate
La Regione si avvale dell’Istituto per attività di documentazione, informazione, analisi, innovazione e sperimentazione delle politiche rivolte all’infanzia e all’adolescenza, nonché per aspetti relativi all’organizzazione dei servizi, ai profili professionali degli operatori e alla formazione e aggiornamento professionale.
All’Istituto sono affidati, in particolare:
- l’organizzazione e lo svolgimento, nell’ambito dell’osservatorio sociale regionale, di attività di osservazione, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni, studio e analisi sulla condizione dei minori e sulle problematiche di infanzia, adolescenza e famiglie;
- l’attivazione e il funzionamento di un centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza;
- il monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche per infanzia e adolescenza;
- la raccolta, selezione e diffusione di documentazione su programmi ed esperienze rivolti alla promozione e al sostegno di bambini, adolescenti e famiglie;
- la documentazione, analisi e valutazione dell’evoluzione tecnico-scientifica nazionale e internazionale, anche per proporre metodologie innovative e sperimentazioni applicative delle migliori pratiche;
- la documentazione e l’analisi dello sviluppo delle figure professionali, dei curricula formativi e dei contenuti dell’attività degli operatori, al fine di proporre programmi e progetti di formazione e aggiornamento.
Programmazione delle attività e raccordo con gli strumenti regionali
La Regione e l’Istituto definiscono congiuntamente le attività di comune interesse in coerenza con le priorità di intervento contenute negli strumenti di programmazione di settore, nel DEFR e nella relativa nota di aggiornamento.
La Giunta regionale, nei limiti del bilancio di previsione, determina condizioni e modalità di attuazione delle priorità attraverso accordi di collaborazione.
Relazione annuale e rendicontazione
In concomitanza con gli aggiornamenti del DEFR, l’Istituto presenta alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, corredata del rendiconto delle spese sostenute. La relazione deve includere anche una valutazione di efficacia ed efficienza sui risultati raggiunti.
Copertura finanziaria
Per l’anno 2000 la legge prevede la copertura degli oneri di spesa mediante i fondi stanziati sui capitoli indicati per gli interventi socio-assistenziali e educativi, con modifica della declaratoria del capitolo destinato al contributo straordinario all’Istituto degli Innocenti per interventi educativi.
Per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio, con riferimento ai capitoli corrispondenti a quelli richiamati per il bilancio di previsione 2000.
Abrogazione della disciplina previgente
È abrogata la l.r. 23 marzo 1994, n. 25, recante gli interventi regionali nel settore dell’infanzia e dell’età evolutiva realizzati attraverso l’Istituto degli Innocenti.
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