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Legge

L.R. Toscana 30/2000

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Normativa regionaleL.R. Toscana 30/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge organizza in Toscana le funzioni amministrative, tecniche e di informazione per prevenire e limitare gli incidenti rilevanti negli stabilimenti con sostanze pericolose, con procedure per rapporti di sicurezza, piani di intervento ed emergenza, controlli e sanzioni. L’efficacia decorre dall’accordo di programma Stato-Regione previsto dal d.lgs. 112/1998; la disciplina riguarda solo la Toscana.

Disciplina regionale toscana delle attività a rischio di incidenti rilevanti

Disciplina regionale toscana delle attività a rischio di incidenti rilevanti

La legge definisce, per la Regione Toscana, l’assetto delle competenze e delle procedure in materia di stabilimenti e attività a rischio di incidenti rilevanti con sostanze pericolose. L’obiettivo è prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze per persone, ambiente e territorio, coordinando istruttorie tecniche, pianificazione di emergenza, informazione al pubblico e controlli.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda le attività a rischio di incidente rilevante localizzate nel territorio toscano e si coordina con la normativa statale di recepimento del d.lgs. 334/1999 e con il quadro del d.lgs. 112/1998. La Regione interviene per:

  • esercitare le funzioni istruttorie e adottare i provvedimenti conclusivi;
  • coordinare l’istruttoria tecnica tra gli organi competenti, in particolare con ARPAT;
  • assicurare scambio di informazioni tra gestori e pubbliche amministrazioni;
  • garantire informazione e consultazione della popolazione;
  • raccordare la materia con la VIA;
  • svolgere vigilanza e controlli sugli stabilimenti e sulle aree a rischio.

Riparto delle funzioni istituzionali

La Regione è titolare delle principali funzioni, salvo alcune attribuzioni provinciali e comunali. In particolare:

  • individua e perimetra le aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi;
  • approva i piani di intervento per tali aree;
  • adotta i provvedimenti conseguenti all’istruttoria tecnica;
  • approva i piani di emergenza esterni;
  • individua gli stabilimenti nei quali può verificarsi effetto domino e verifica lo scambio di informazioni tra gestori;
  • esercita vigilanza e controllo. Le Province partecipano all’intesa sui piani di emergenza esterni, possono definire ulteriori prescrizioni localizzative nel piano territoriale di coordinamento e curano la diffusione delle informazioni sui piani di emergenza e sulle misure regionali. I Comuni curano la diffusione al pubblico delle informazioni sulle attività a rischio, nel rispetto delle regole speciali della legge.

Ruolo di ARPAT e sistema informativo regionale

Per l’esercizio delle funzioni la Regione si avvale di ARPAT secondo la normativa regionale sull’agenzia ambientale. È inoltre istituito, nell’ambito del sistema informativo regionale, un sistema dedicato agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, contenente dati sugli impianti e sugli elementi territoriali utili alla prevenzione e al controllo.

Pianificazione di intervento nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti

Nelle aree con elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi la Regione approva un piano di intervento volto a eliminare, o almeno contenere e ridurre, i fattori di rischio. La Giunta regionale individua e perimetra le aree entro due mesi dalla pubblicazione delle linee guida statali. I gestori degli stabilimenti interessati devono predisporre, anche in forma consortile, uno studio di sicurezza integrato dell’area e trasmetterlo alla Regione e agli enti locali entro 120 giorni dall’atto di perimetrazione. Il piano è approvato entro 120 giorni dal ricevimento dello studio e va riesaminato almeno ogni tre anni, con aggiornamenti in caso di variazioni significative.

Piano di emergenza esterno

Per gli stabilimenti assoggettati alla disciplina regionale la Regione approva, d’intesa con Prefetto, Provincia e Comuni interessati, i piani di emergenza esterni entro 120 giorni dalla pubblicazione delle linee guida statali. Il piano serve a limitare gli effetti dannosi di eventuali incidenti rilevanti e deve prevedere misure di contenimento, protezione della popolazione, informazione alle autorità e ripristino dell’ambiente. Va elaborato tenendo conto delle indicazioni statali, comunicato ai Ministeri competenti e al Dipartimento della protezione civile, riesaminato almeno ogni tre anni e, se necessario, sperimentato, rivisto e aggiornato.

Procedura per stabilimenti esistenti: rapporto di sicurezza

Per gli stabilimenti esistenti con sostanze pericolose oltre le soglie dell’allegato I al decreto statale, il gestore trasmette alla Regione e ad ARPAT il rapporto di sicurezza nei termini previsti dalla normativa statale. ARPAT svolge l’istruttoria tecnica in raccordo con il Comitato tecnico regionale, coinvolgendo il gestore, che può accedere agli atti, presentare osservazioni e farsi assistere da un tecnico di fiducia. L’istruttoria si conclude di regola entro 110 giorni dal ricevimento del rapporto, salvo sospensioni per acquisire informazioni supplementari fino a due mesi. La Regione adotta il provvedimento conclusivo entro 10 giorni, potendo imporre prescrizioni integrative o, se le misure sono nettamente insufficienti, limitare o vietare l’esercizio.

Procedura per nuovi stabilimenti e modifiche rilevanti

Per i nuovi stabilimenti e per modifiche di impianti, depositi, processi o quantitativi di sostanze che aggravino il rischio, il soggetto interessato presenta un rapporto preliminare di sicurezza alla Regione e ad ARPAT. L’istruttoria tecnica si svolge con modalità analoghe a quelle degli stabilimenti esistenti e si conclude con relazione entro 110 giorni, prorogabili fino a due mesi per integrazioni. La Regione decide entro 10 giorni sul nulla osta di fattibilità, che può essere condizionato; in presenza di gravi carenze può vietare costruzione o modifica. Dopo il nulla osta, e comunque prima dell’avvio dell’attività, va trasmesso il rapporto definitivo di sicurezza. Sulla base di questo, ARPAT conclude l’istruttoria e la Regione emana il provvedimento finale; se le misure restano inadeguate, può vietare l’inizio dell’attività. Se il rapporto definitivo non viene valutato entro 4 mesi, si applicano le regole statali richiamate dalla legge.

Raccordo con la valutazione di impatto ambientale

Per i nuovi stabilimenti soggetti anche a VIA, il procedimento ambientale si avvia dopo il nulla osta di fattibilità. La legge prevede in tali casi l’inchiesta pubblica e fissa termini massimi di 150 giorni per l’istruttoria interdisciplinare e di 210 giorni per la pronuncia di compatibilità ambientale. Per le modifiche con possibile aggravio del rischio, il gestore deve comunicare la variazione all’autorità competente in materia di VIA, che si pronuncia entro un mese sull’assoggettabilità alla procedura.

Informazione al pubblico, garanzia di accesso e consultazione

Il Comune nel cui territorio è ubicato lo stabilimento deve diffondere tempestivamente alla popolazione le informazioni sulle misure di sicurezza fornite dal gestore, semplificando e chiarendo i contenuti quando necessario. Le informazioni devono includere almeno i contenuti minimi della scheda informativa statale, essere pubblicate periodicamente e comunque rese disponibili in modo permanente; l’intervallo massimo di diffusione non può superare cinque anni. La Regione nomina inoltre un Garante dell’informazione, incaricato di assicurare l’accesso ai rapporti di sicurezza e alle misure adottate, nonché di far esaminare nell’istruttoria eventuali memorie tecniche dei cittadini o delle loro associazioni. Per nuovi stabilimenti e modifiche rilevanti la popolazione partecipa tramite l’inchiesta pubblica; analogamente è previsto il parere della popolazione per nuovi insediamenti e infrastrutture attorno a stabilimenti esistenti, e, se necessario, una conferenza di servizi per comporre conflitti urbanistici o localizzativi.

Controlli e vigilanza

Oltre ai controlli svolti nell’ambito delle procedure di valutazione dei rapporti di sicurezza, la Regione effettua verifiche ispettive sulla politica di prevenzione del gestore e sui sistemi di gestione della sicurezza, avvalendosi di ARPAT. I controlli possono essere effettuati anche indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza e il personale ispettivo ha accesso agli stabilimenti e può richiedere tutte le informazioni utili, comprese quelle supplementari. La Regione può inoltre disporre in ogni tempo controlli e ispezioni ulteriori.

Sanzioni amministrative e misure repressive

Sono previste sanzioni pecuniarie per la mancata trasmissione dello studio di sicurezza integrato e per l’omessa comunicazione di informazioni dovute ai fini della prevenzione e della consultazione. In caso di mancata presentazione del rapporto di sicurezza, la Regione diffida il gestore, concede un termine non superiore a 60 giorni e può sospendere l’attività; in caso di ulteriore inadempimento ordina la chiusura dello stabilimento o di singoli impianti. Se sono violate le misure di sicurezza o le prescrizioni integrative, la Regione diffida all’adeguamento, sospende l’attività fino a sei mesi per consentire l’adeguamento e, in caso di reiterazione, può disporre la chiusura. Si applicano inoltre le norme generali sulle sanzioni amministrative.

Regime transitorio, decorrenza ed effetti finanziari

L’efficacia della legge decorre dalla stipulazione dell’accordo di programma tra Stato e Regione previsto dal d.lgs. 112/1998, restando fermi gli altri profili richiamati dal medesimo decreto. Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono posti a carico del bilancio regionale a decorrere dal 2001. La legge modifica anche la disciplina urbanistica e abroga la previgente legge regionale toscana in materia di rischi di incidenti rilevanti, oltre ad altre disposizioni incompatibili.

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