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Legge

L.R. Toscana 32/2000

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Normativa regionaleL.R. Toscana 32/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Toscana, l’esercizio delle competenze in materia di IRAP, le procedure applicative, la gestione dei dati, i criteri di controllo e la possibilità di convenzioni con l’Agenzia delle entrate. Dal 1° gennaio 2009 l’IRAP è tributo proprio regionale e la Regione può variarne aliquota, detrazioni e agevolazioni con legge entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Disposizioni regionali sull'IRAP e sulla gestione del tributo in Toscana

Disposizioni regionali in materia di IRAP

La legge disciplina l’esercizio delle competenze della Regione Toscana sull’imposta regionale sulle attività produttive, secondo il quadro del d.lgs. 446/1997, e regola le modalità organizzative, informative e convenzionali per la gestione del tributo sul territorio regionale.

Ambito di applicazione e titolarità del tributo

La Regione Toscana esercita le funzioni in materia di IRAP a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2000, quale ente titolare del tributo. Dal 1° gennaio 2009 l’IRAP è qualificata come tributo proprio della Regione ai sensi della legge statale richiamata dalla norma regionale.

Principi generali dell’azione regionale

L’azione regionale deve ispirarsi a criteri di economicità, efficienza ed efficacia e perseguire l’equità fiscale. La legge indica come obiettivi operativi:

  • semplificazione delle procedure e collaborazione con il contribuente;
  • contrasto a evasione ed elusione;
  • armonizzazione delle procedure con quelle di altre Regioni, dello Stato e degli enti locali;
  • trasparenza e massima informazione verso i contribuenti sugli atti e sui programmi di gestione del tributo.

Procedure applicative del tributo

Fino a diversa disciplina regionale, liquidazione, accertamento, riscossione, versamento, constatazione delle violazioni, contenzioso e rimborsi seguono le norme in materia di imposte sui redditi. La disciplina regionale, quindi, rinvia in via generale a quel regime procedurale salvo futura regolazione specifica.

Dati fiscali e sistema informativo tributario

La Regione è titolare dei dati e delle informazioni relativi all’IRAP. Tali informazioni confluiscono in banche dati regionali rese disponibili all’Amministrazione finanziaria dello Stato, alle altre Regioni e agli enti locali secondo i canali di comunicazione previsti dalla normativa statale richiamata, anche per gli scambi informativi connessi al tributo.

Il sistema informativo tributario regionale è articolato in:

  • un sottosistema identificativo dei soggetti;
  • un sottosistema identificativo dei tributi.

Esso serve a consentire la disponibilità e il trattamento di tutti i dati necessari all’autonomia tributaria regionale e, in particolare, all’applicazione dell’IRAP. La Giunta regionale può inoltre adottare provvedimenti per costituire o aderire a organismi tecnici interregionali e per stipulare protocolli d’intesa finalizzati al coordinamento, alla creazione di archivi condivisi e allo scambio di informazioni con amministrazioni e enti detentori di banche dati utili.

I trattamenti di dati personali devono rispettare la disciplina generale sulla privacy richiamata dalla legge. La Giunta individua con proprio atto i dati sensibili o relativi a provvedimenti giudiziari strettamente pertinenti alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite e ne determina le operazioni eseguibili.

Criteri di gestione operativa, controlli e contenzioso

La Regione definisce periodicamente, con programma approvato dalla Giunta, le strategie generali di controllo e accertamento e i criteri per individuare i soggetti da verificare. La Giunta predispone anche direttive per stabilire quando agire o resistere in giudizio, o rinunciare al contenzioso, al fine di evitare controversie inutili; riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte.

Aliquota, detrazioni, deduzioni e agevolazioni

Dal 1° gennaio 2009 la Regione può variare l’aliquota IRAP, differenziandola anche per settori di attività e categorie di soggetti passivi, nonché modificare detrazioni e deduzioni e introdurre speciali agevolazioni. L’intervento deve essere adottato con legge approvata entro il 31 dicembre dell’anno precedente al periodo d’imposta interessato. In mancanza di un nuovo provvedimento, restano confermate le aliquote vigenti nell’anno d’imposta precedente.

Gestione in convenzione con l’amministrazione finanziaria

La Giunta regionale può stipulare una o più convenzioni con il Ministero delle finanze o con le Agenzie fiscali per affidare in tutto o in parte liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e istruttoria dei rimborsi.

Le convenzioni devono prevedere:

  • la preventiva comunicazione alla Regione delle proposte di accertamento;
  • forme di confronto in caso di dissenso regionale;
  • l’informazione periodica alla Regione sull’attività accertativa svolta;
  • la partecipazione di funzionari regionali all’accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale;
  • la partecipazione di funzionari regionali alle attività del contenzioso tributario.

Riscossione diretta delle somme accertate

Le somme dovute a seguito di controlli, liquidazione delle dichiarazioni, accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario svolti dall’Agenzia delle entrate in base alla convenzione sono riscosse direttamente dalla Regione. L’importo comprende imposta, interessi e sanzioni. Le modalità applicative sono definite nella convenzione con l’Agenzia delle entrate.

Regime transitorio

Fino alla stipulazione delle convenzioni, o comunque finché le relative attività non siano assunte direttamente dalla Regione, liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso continuano a essere svolti dal Ministero delle finanze secondo il d.lgs. 446/1997.

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