Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 100 del 11/02/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante sostiene che le apparecchiature, sebbene ricomprese nel codice doganale 90.22, vanno considerate "strumentazione per diagnostica per COVID-19" e pertanto soggette all'esenzione IVA ex art.124; chiede quindi di applicare la dicitura di non imponibilità in fattura.

IVA - Articolo 124 Decreto Rilancio - Strumentazione per diagnostica

Il quesito

ALFA S.r.l. chiede se specifiche apparecchiature radiologiche e telecomandate per diagnostica COVID-19 (elencate) possano essere acquistate in esenzione IVA ai sensi dell'art.124 D.L. n.34/2020 e fatturate con la dicitura "operazioni non soggette ex articolo 124 del d.l. n. 34 del 2020" (campo Natura N2/N2.2).

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ricorda che l'elenco di beni dell'art.124 è tassativo. Le circolari ADM e dell'Agenzia indicano codici doganali specifici per la strumentazione diagnostica agevolata e non includono il codice 90.22; conseguentemente le apparecchiature classificate 90.22 non possono beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'art.124.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.