Risposta n. 100 del 11/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che le apparecchiature, sebbene ricomprese nel codice doganale 90.22, vanno considerate "strumentazione per diagnostica per COVID-19" e pertanto soggette all'esenzione IVA ex art.124; chiede quindi di applicare la dicitura di non imponibilità in fattura.
IVA - Articolo 124 Decreto Rilancio - Strumentazione per diagnostica
Il quesito
ALFA S.r.l. chiede se specifiche apparecchiature radiologiche e telecomandate per diagnostica COVID-19 (elencate) possano essere acquistate in esenzione IVA ai sensi dell'art.124 D.L. n.34/2020 e fatturate con la dicitura "operazioni non soggette ex articolo 124 del d.l. n. 34 del 2020" (campo Natura N2/N2.2).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che l'elenco di beni dell'art.124 è tassativo. Le circolari ADM e dell'Agenzia indicano codici doganali specifici per la strumentazione diagnostica agevolata e non includono il codice 90.22; conseguentemente le apparecchiature classificate 90.22 non possono beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'art.124.
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