Sentenza n. 1000/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - del nulla osta acustico n. 1 del 26.6.2025, avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di musica amplificata nella struttura denominata “Covo di Nord Est”, nella parte in cui reca le prescrizioni indicate nei punti nn. 1, 2 e 6; - di ogni atto presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi incluse la nota prot. n. 17281 del 18.4.2025, la nota prot. n. 17554 del 23.4.2025, le relazioni tecniche del 16.4.2025 e del 18.6.2025, la nota prot. n. 42306 del 7.8.2025, la nota prot. n. 43113 del 13.8.2025 e la nota prot. n. 44425 del 26.8.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nulla osta acustico relativo all’attività musicale del locale, limitatamente alle prescrizioni sulla comunicazione preventiva degli eventi, sulla soglia di 93 dB(A), sulla gestione cumulativa delle emissioni con altro locale e sui monitoraggi fonometrici
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di discoteca)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato le prescrizioni nn. 1, 2 e 6 del nulla osta acustico rilasciato dal Comune per il nuovo impianto elettroacustico del locale. Con il primo motivo ha contestato l’obbligo di comunicare con almeno quindici giorni di anticipo il genere musicale programmato, deducendo l’assenza di base normativa, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e un ostacolo all’attività d’impresa. Con il secondo, quarto e quinto motivo ha censurato la taratura del limitatore a 93 dB(A), inferiore al limite generale di 95 dB(A), sostenendo che mancassero misurazioni dirette idonee a dimostrare il superamento dei limiti ambientali con il nuovo impianto, che le verifiche relative al precedente impianto non fossero utilizzabili e che la prescrizione fosse viziata da difetto di istruttoria, irragionevolezza e sviamento. Ha inoltre contestato la prescrizione relativa alla concomitanza delle serate del locale con quelle di un diverso esercizio, ritenendo illegittimo imporre una soglia complessiva e far ricadere sulla ricorrente le conseguenze delle emissioni dell’altro gestore. Con il terzo motivo ha contestato l’obbligo di eseguire e trasmettere report fonometrici presso il ricettore maggiormente esposto, sostenendo che i dati dell’impianto fossero già registrati automaticamente, che il ricettore non fosse individuato, che gli accertamenti spettassero al Comune o all’Arpal e che l’obbligo fosse indeterminato, sproporzionato e privo di base normativa.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha respinto la censura contro l’obbligo di comunicare la programmazione musicale: la prescrizione è funzionale a consentire al Comune, anche con l’ausilio dell’Arpal, di programmare controlli mirati, poiché generi diversi possono avere differenti modalità di propagazione del suono e il limitatore non controlla necessariamente gli strumenti della musica dal vivo. L’obbligo non è quindi sproporzionato né meramente burocratico; tuttavia, in applicazione dei doveri di collaborazione e buona fede, la comunicazione può essere effettuata non appena l’evento sia stato programmato, anche se ciò avviene con meno di quindici giorni di anticipo, senza sanzioni per il solo mancato rispetto del preavviso. Ha invece ritenuto illegittima, per difetto di istruttoria, la taratura del limitatore a 93 dB(A). Sebbene il Comune possa ridurre il limite di 95 dB(A) previsto per i locali di intrattenimento quando ciò sia necessario per rispettare i limiti di emissione o immissione ambientale, nel caso concreto non erano state eseguite misurazioni dirette con il nuovo impianto funzionante a 95 dB(A), mentre la valutazione previsionale era stata ritenuta attendibile e i rilievi storici riguardavano il diverso impianto precedentemente utilizzato. La prescrizione potrà essere nuovamente adottata solo dopo un’adeguata verifica fonometriche. È stata annullata, per carenza istruttoria, anche la prescrizione relativa alla concomitanza delle serate del locale con quelle del diverso esercizio. Il Comune avrebbe dovuto disporre di una simulazione cumulativa e di misurazioni sul campo. Le emissioni di due sorgenti sonore incoerenti non si sommano linearmente: l’incremento massimo teorico è di 3 dB(A) solo nel caso di sorgenti di pari livello al ricettore. Un’eventuale riduzione dovrà quindi essere determinata sulla base dei livelli effettivamente prodotti dalle singole sorgenti e non potrà eccedere tale incremento massimo; inoltre, la prescrizione dovrà gravare su entrambi i gestori. Quanto agli obblighi di monitoraggio, il TAR ha ritenuto legittimo il controllo interno del limitatore e l’obbligo di verifiche post operam presso i ricettori, essendo tali verifiche funzionali a confermare in concreto la valutazione previsionale e previste dalla disciplina regionale. I ricettori sono individuabili nelle quattro abitazioni già indicate nella documentazione tecnica della ricorrente; le misurazioni possono essere effettuate anche all’esterno delle proprietà quando non sia consentito l’accesso agli interni. Tuttavia, l’obbligo non può protrarsi indefinitamente: la società dovrà effettuare una misurazione per ciascuno dei quattro ricettori, scegliendo una serata caratterizzata da un genere musicale di maggiore impatto acustico, previa comunicazione al Comune e richiesta di accesso ai proprietari. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 2 d.p.c.m. 16 aprile 1999, n. 215
Il valore di 95 dB(A) è il livello massimo di pressione sonora ammesso nei luoghi di intrattenimento; non garantisce però automaticamente il rispetto dei limiti di emissione e immissione nell’ambiente esterno e nelle abitazioni.
art. 2, comma 1, lett. e), l. 447/1995
il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa
Definisce il valore limite di emissione, distinto dai limiti di immissione presso i ricettori.
art. 2, comma 1, lett. f), l. 447/1995
il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori
Definisce il valore limite di immissione, rilevante per verificare l’impatto acustico presso le abitazioni e gli altri ricettori.
Distingue i valori limite differenziali di immissione dai valori assoluti; i primi riguardano la differenza tra rumore ambientale e rumore residuo negli ambienti abitativi.
Attribuisce alle amministrazioni competenti il potere di effettuare controlli sul rispetto dei limiti acustici, anche con il supporto tecnico dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Impone rapporti improntati a collaborazione e buona fede; consente di interpretare il termine di preavviso per la comunicazione degli eventi in modo compatibile con i tempi effettivi di programmazione, escludendo sanzioni per il solo mancato rispetto dei quindici giorni.
Costituisce il riferimento per la documentazione di impatto acustico e per le verifiche post operam dell’attività autorizzata.
Rileva quale parametro dell’obbligo di motivazione e della necessità di adeguata istruttoria delle prescrizioni acustiche.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della responsabilità personale, ma la sentenza non fonda su tale disposizione il principale annullamento delle prescrizioni.
Titolo II, punti 5 e 12, D.G.R. Liguria n. 534 del 28 maggio 1999
Richiede di considerare le sorgenti già insediate nella valutazione del clima acustico e prevede un programma di rilevamenti di verifica post operam a cura del proponente.
Titolo III D.G.R. Liguria n. 534 del 28 maggio 1999
Consente l’esecuzione dei rilievi fonometrici anche in prossimità dei ricettori, quindi all’esterno delle proprietà quando non sia possibile accedere agli immobili.
art. 4 regolamento acustico comunale
È richiamato quale base del potere comunale di pianificare ed eseguire i controlli fonometrici.
È richiamato quale parametro contro oneri amministrativi sproporzionati o meramente burocratici; il TAR esclude che la comunicazione preventiva degli eventi presenti tali caratteristiche.
artt. 10 e 13 direttiva 2006/123/CE
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di proporzionalità e ai requisiti per l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi; la sentenza esclude la violazione con riferimento alla comunicazione degli eventi.
Massime di principio
- Il limite di 95 dB(A) previsto per i locali di intrattenimento tutela l’apparato uditivo degli avventori, ma non esclude che l’amministrazione imponga una soglia inferiore quando ciò sia necessario, o cautelativamente opportuno, per assicurare il rispetto dei limiti ambientali di emissione e immissione; tale riduzione deve però essere sorretta da un’istruttoria concreta riferita all’impianto effettivamente autorizzato.
- Una prescrizione acustica restrittiva non può essere fondata su misurazioni eseguite con un precedente impianto quando il nuovo sistema di diffusione presenta caratteristiche tecniche significativamente diverse; prima di ridurre la soglia autorizzata occorrono verifiche dirette o una valutazione tecnica adeguata del nuovo impianto in esercizio.
- Quando due locali distinti, gestiti da soggetti giuridici diversi, concorrono alle emissioni sonore della medesima area, l’amministrazione deve valutare l’impatto cumulativo mediante simulazioni o misurazioni riferite alle singole sorgenti. Le emissioni di sorgenti sonore incoerenti non si sommano linearmente e l’eventuale riduzione della soglia deve essere commisurata ai livelli rilevati presso il ricettore, senza superare l’incremento massimo teorico di 3 dB(A) per due sorgenti di pari livello; la prescrizione deve gravare su tutti i gestori responsabili delle sorgenti.
- L’obbligo imposto al gestore di effettuare misurazioni fonometriche post operam presso i ricettori può essere giustificato dalla necessità di verificare la correttezza della valutazione previsionale, ma deve essere limitato al periodo e alle verifiche necessari a tale finalità. Non è legittimo trasformarlo in un monitoraggio indefinito e continuativo, poiché i controlli ordinari sul rispetto dei limiti spettano all’amministrazione, eventualmente con l’ausilio dell’agenzia ambientale.
- L’obbligo di comunicare preventivamente la programmazione musicale può essere legittimo se funzionale a consentire controlli mirati, poiché generi e strumenti diversi possono produrre differenti modalità di propagazione del rumore. In applicazione dei doveri di collaborazione e buona fede, il termine di preavviso deve essere adattato ai tempi effettivi di organizzazione degli eventi e il suo mancato rispetto non può essere sanzionato quando l’evento sia stato programmato successivamente.
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