L.R. Sicilia 6/2024
Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina siciliana delle cave: autorizzazioni, conferenze di servizi, recupero ambientale, garanzie finanziarie, subentro, proroghe, sospensioni, revoche, tracciabilità e canoni di produzione. Prevede anche misure transitorie per le cave già attive alla data di entrata in vigore, da adeguare entro 12 mesi. Alcune disposizioni hanno effetti solo per i procedimenti e gli esercizi successivi all’entrata in vigore.
Riordino della disciplina siciliana delle attività di cava e dei materiali lapidei
Riordino della disciplina delle cave e dei materiali lapidei in Sicilia
La legge interviene in modo organico sulla legge regionale siciliana n. 127/1980 e su altre disposizioni collegate, aggiornando autorizzazioni, controlli, recupero ambientale, garanzie finanziarie, canoni e regime delle varianti. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Siciliana.
Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva e procedimento unico
L’esercizio dell’attività di cava, nonché la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie, è subordinato ad autorizzazione del distretto minerario competente per territorio, salvo quanto previsto dalla disciplina statale sulla VIA/PAUR. L’autorizzazione può costituire variante urbanistica e sostituisce ogni altro atto di assenso necessario, compresi, se occorrono, concessione demaniale e permesso di costruire.
Il rilascio avviene all’esito di una conferenza di servizi da indire entro 15 giorni dalla domanda. Il procedimento unico deve concludersi entro 120 giorni dalla domanda, ferma restando la verifica di assoggettabilità a VIA nei casi previsti dalla normativa statale. I pareri e gli atti di assenso acquisiti in conferenza devono essere coerenti con i piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio e con la durata dell’autorizzazione.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente in formato digitale e sottoscritta digitalmente.
Distanze di scavo e compatibilità con la pianificazione
I titolari di autorizzazione devono rispettare, per gli scavi connessi all’attività di cava, le distanze previste dal regolamento di polizia mineraria e quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio.
Recupero paesaggistico-ambientale e progettazione
Il progetto di recupero ambientale deve descrivere gli interventi da eseguire durante la coltivazione e a fine attività, finalizzati al ripristino dell’assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale dell’area e al suo reinserimento negli usi previsti dalla pianificazione vigente.
Il progetto deve indicare anche opere, tempi, costi e modalità di ripristino, compreso lo smantellamento finale di impianti, servizi di cantiere, strade e altre opere di servizio. Gli interventi sono organizzati in stralci funzionali, da eseguire durante il periodo di coltivazione; la sequenza è vincolante per i successivi lotti, ove possibile morfologicamente e progettualmente. Tale regola non si applica alle cave a fossa.
La progettazione è articolata in due livelli:
- progetto di fattibilità tecnico-economica, da trasmettere all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e al distretto minerario insieme alla domanda di autorizzazione;
- progetto esecutivo, predisposto dall’esercente sulla base dello studio di fattibilità e approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale dell’energia.
Per la suddivisione dei contenuti progettuali si applica il codice dei contratti pubblici. Il progetto esecutivo deve essere redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità; in caso di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare senza riserve l’attività già svolta.
Le opere di recupero sono realizzate dall’esercente, che ne sopporta integralmente l’onere. La garanzia finanziaria può essere svincolata al completamento delle opere e, su richiesta, anche parzialmente con cadenza almeno annuale, per l’importo delle opere già eseguite. Per l’uso dei materiali da scavo a fini di recupero si applica il decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006.
Garanzia finanziaria per il recupero ambientale
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di fideiussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia, relativa agli interventi di recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito.
Nei progetti suddivisi in lotti la garanzia può essere prestata per singolo lotto, secondo modalità e criteri richiesti dall’Amministrazione regionale. L’importo corrisponde ai lavori di recupero previsti dall’operatore ed è determinato secondo il prezzario regionale vigente al momento del rilascio dell’autorizzazione; la garanzia deve essere aggiornata almeno ogni tre anni.
Ultimazione della coltivazione, svincolo della garanzia e controlli finali
Terminati i lavori di coltivazione e recupero, il titolare trasmette all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente la denuncia di cessazione dell’esercizio, per consentire la verifica della completa attuazione degli interventi e lo svincolo della garanzia.
I tecnici dell’Assessorato e del distretto minerario effettuano un sopralluogo; all’esito, svincolano la garanzia e prendono atto dell’ultimazione, oppure diffidano il titolare a eseguire le opere mancanti entro il termine assegnato. In caso di inadempimento alla diffida, il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente dispone l’escussione della garanzia, salvo ulteriori danni eccedenti la stessa.
Subentro nella coltivazione
L’autorizzazione consente l’esercizio della cava al solo soggetto intestatario. In caso di trasferimento, l’esercente e il subentrante presentano domanda di voltura in formato digitale e con firma digitale congiunta al distretto minerario competente.
La domanda va corredata della documentazione prevista da un decreto dell’Assessore all’energia da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Verificata l’idoneità tecnico-economica, la documentazione antimafia e l’atto privatistico di trasferimento del diritto, l’ingegnere capo emette il decreto di subentro e la voltura entro 10 giorni.
In caso di successione mortis causa, l’erede può chiedere la voltura entro 60 giorni dall’apertura della successione. Se vi sono più eredi, nella domanda deve essere indicato un rappresentante comune per gli adempimenti amministrativi.
Rinnovo dell’autorizzazione e verifica ambientale
Se il rinnovo dell’autorizzazione riguarda il mero completamento di un programma di coltivazione già autorizzato, per il quale sia stata già espletata la procedura di valutazione ambientale, e non vi siano modifiche della configurazione finale della cava, della realtà fisica preesistente o dell’ambiente naturale e del paesaggio, non è necessaria una nuova VIA.
Proroga temporanea dell’autorizzazione
L’autorizzazione può essere prorogata temporaneamente dall’ingegnere capo del distretto minerario, su richiesta motivata, purché l’interessato abbia rispettato prescrizioni e obblighi del titolo.
La proroga è ammessa:
- per completare i lavori di coltivazione, compresi quelli di ripristino: massimo due proroghe, ciascuna non superiore a due anni;
- nei rinnovi di progetti sottoposti alle procedure del Titolo III del d.lgs. n. 152/2006, per evitare l’interruzione dell’attività se il procedimento VIA o PAUR, per cause non imputabili al richiedente, si protrae oltre la scadenza del titolo.
La domanda va presentata al distretto minerario entro 90 giorni dalla scadenza del titolo ed è corredata da dichiarazione sostitutiva, relazione tecnica aggiornata, planimetrie e sezioni dello stato di fatto, cronoprogramma dei lavori e prova dei pagamenti dovuti. In caso di diniego, il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente dispone l’escussione della garanzia finanziaria.
Avvio dell’attività, sospensioni e obblighi annuali
L’attività di escavazione deve iniziare entro un anno dal provvedimento abilitativo. Se ciò non avviene, l’ingegnere capo assegna un ulteriore termine di 30 giorni; decorso inutilmente, avvia il procedimento di decadenza.
Il termine di avvio può essere prorogato, su domanda presentata almeno 30 giorni prima della scadenza, fino a 120 giorni.
I lavori possono essere sospesi con comunicazione motivata e documentazione fotografica al distretto minerario e al comune competenti, fino a un massimo di tre volte in un anno solare. La sospensione non prolunga la durata dell’autorizzazione. Distretto e comune effettuano controlli a campione; comunicazioni infedeli comportano la decadenza.
Durante la sospensione è consentita la vendita del materiale già estratto o separato dal monte, anche dopo la scadenza dell’autorizzazione. La data di sospensione e di ripresa dell’attività va comunicata entro 8 giorni.
Entro gennaio di ogni anno il titolare comunica il programma annuale dei lavori e dichiara il materiale estratto nell’anno precedente; entro marzo l’ingegnere capo può apportare modifiche al programma per sicurezza e razionale coltivazione del giacimento. Il subentrante è tenuto a tutti gli obblighi del titolo originario.
Revoca dell’autorizzazione e indennizzo
L’autorizzazione può essere revocata dal dipartimento regionale dell’energia, su proposta del distretto minerario e anche su segnalazione dell’Assessorato territorio e ambiente o dei comuni interessati, quando si verifichino alterazioni ambientali, geologiche o idrogeologiche di particolare estensione o gravità, oppure sopravvengano fattori radicalmente innovativi che impediscano la prosecuzione dell’attività.
La revoca può essere disposta anche, su richiesta motivata della soprintendenza competente, quando nel corso degli scavi siano rinvenuti reperti che rendano la zona suscettibile di vincolo archeologico. Per quanto non previsto, si applica la disciplina generale sulla revoca dei provvedimenti amministrativi.
Nei casi di revoca è previsto un indennizzo parametrato al valore attuale degli impianti al netto degli ammortamenti, fermo l’obbligo di recupero ambientale delle aree.
Sanzioni, abusivismo e difformità progettuali
Per i casi di attività abusiva previsti dalla normativa richiamata, la sospensione dei lavori comporta una sanzione amministrativa di 80.000 euro, aumentata del 25% in caso di prima reiterazione e del 50% per le reiterazioni successive.
Le somme riscosse confluiscono in un fondo comunale del territorio in cui insiste il sito abusivo e sono destinate almeno per il 50% al contrasto dell’abusivismo, al ripristino ambientale e a iniziative di informazione e sensibilizzazione. I comuni devono pubblicare annualmente sul proprio sito un rapporto sulle entrate e sulle spese.
Nelle aree prossime al limite di coltivazione autorizzato, difformità plano-altimetriche superiori al 5% della superficie di coltivazione o del volume del giacimento autorizzato comportano la sospensione dell’autorizzazione fino al ripristino delle condizioni originariamente assentite.
Tracciabilità dei materiali estrattivi e controlli
Al momento della comunicazione di inizio dei lavori edilizi, il committente e la ditta esecutrice devono dichiarare che i materiali estrattivi utilizzati provengono da attività autorizzate.
Nei documenti di trasporto e nelle fatture immediate che accompagnano il trasporto dei materiali da cava devono essere indicati anche numero dell’autorizzazione, data di rilascio e durata della stessa. Comuni e stazioni appaltanti verificano la veridicità dei dati e trasmettono gli esiti ai distretti minerari, che accertano le eventuali violazioni.
Valorizzazione dei siti dismessi
I comuni siciliani possono proporre, in deroga ai piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, iniziative senza scopo di lucro a carattere didattico, culturale e di promozione dell’artigianato presso cave abbandonate o esaurite. Un regolamento attuativo, da emanare su proposta dell’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità, definirà le modalità operative.
Canone di produzione per le attività estrattive
A decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore della legge, le attività estrattive sono soggette a un canone annuo di produzione commisurato alla superficie di coltivazione autorizzata, ai volumi autorizzati e alla produzione effettiva annua.
Il canone teorico annuo è dato dalla somma degli importi relativi agli scaglioni di superficie e volume previsti nelle tabelle allegate alla legge. Il canone effettivo è determinato dal rapporto tra produzione effettiva annua e produzione media annua di progetto, moltiplicato per il canone teorico. In caso di subentro, il canone teorico si commisura alla superficie autorizzata e ai volumi residui.
Subentro, rinnovo e piano di rientro per i canoni dovuti
L’esito positivo delle procedure di subentro o di rinnovo dell’autorizzazione è subordinato alla sottoscrizione di un piano di rientro per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, non abbiano pagato il canone di produzione. Se i subentranti o i titolari in rinnovo non pagano tre rate consecutive, l’autorizzazione è revocata.
Disposizioni transitorie per le cave già in esercizio
I titolari di attività estrattive già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge devono, entro 12 mesi, predisporre il progetto esecutivo di recupero ambientale da sottoporre all’approvazione del dipartimento regionale dell’ambiente.
Devono inoltre attivare la garanzia finanziaria prevista dalla nuova disciplina, con valore comunque non inferiore a 10 euro per metro quadrato di superficie di coltivazione, al netto delle somme già versate per il recupero ambientale. In alternativa alla garanzia, può essere versata una somma equivalente in un’unica soluzione o in rate non oltre la scadenza dell’autorizzazione.
Decorso un anno dall’entrata in vigore della legge, in caso di inadempimento alle prescrizioni transitorie il distretto minerario dispone la sospensione dell’autorizzazione; la sospensione è revocata dopo l’adeguamento. In caso di ulteriore mancato adempimento, l’autorizzazione è revocata dopo 180 giorni dalla scadenza di tale termine.
Ulteriori modifiche legislative e abrogazioni
La legge modifica anche la disciplina del 1995 sulla localizzazione delle attività estrattive e abroga una disposizione ormai superata. Interviene sulla normativa del 2004 sulle varianti ai progetti autorizzati, chiarendo quando una variante è sostanziale e quando può essere approvata dal distretto minerario, escludendo dalla nozione di variante sostanziale gli interventi urgenti per la sicurezza previsti dal regolamento minerario.
È inoltre prevista la possibilità per l’esercente di ridurre l’area di coltivazione già recuperata, con decisione del distretto minerario entro 60 giorni e trasmissione della relativa documentazione all’Assessorato.
La legge modifica anche il regime del personale delle scuole materne regionali e apporta una correzione puntuale a una norma regionale del 2024. Sono abrogati specifici articoli della legge regionale n. 16/2016 e altre disposizioni indicate nel testo.
Clausola di invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; agli adempimenti si provvede con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
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