L.R. Sicilia 7/2024
Disposizioni urgenti in materia di turismo, spettacolo, attività produttive, formazione, enti locali e trasferimenti ad enti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana introduce misure urgenti e varie modifiche settoriali: proroga al 31 dicembre 2024 la validità di alcune classificazioni delle strutture turistico-ricettive e riapre i termini per la denuncia fino al 30 giugno 2024; disciplina la SCIA per gli esercizi di ottica con limiti di densità e distanza; aggiorna il riparto del Fondo unico per lo spettacolo; interviene su formazione, autonomie locali, proventi idrocarburi e rendicontazione di iniziative 2023, applicandosi dalla pubblicazione in GURS.
Disposizioni urgenti in materia di turismo, spettacolo, attività produttive, formazione, enti locali e trasferimenti ad enti
Disposizioni urgenti in materia di turismo, spettacolo, attività produttive, formazione, enti locali e trasferimenti ad enti
La legge regionale disciplina una serie di interventi urgenti e puntuali per la Regione Siciliana in ambiti diversi, con effetti in parte temporanei e in parte modificativi di normative regionali già vigenti. Alcune misure sono strettamente connesse a scadenze del 2024 e a rendicontazioni di iniziative già finanziate.
Strutture turistico-ricettive: riapertura termini e proroga della classificazione
Per agevolare la ripartenza del settore turistico-alberghiero dopo la pandemia da COVID-19, è autorizzata la riapertura dei termini per la denuncia prevista dalla legge regionale n. 27 del 1996, relativa al quinquennio 2022-2026, fino al 30 giugno 2024. Per le strutture che non hanno presentato la denuncia entro il 30 giugno 2022, la validità della classificazione è prorogata fino al 31 dicembre 2024; restano ferme le classificazioni delle strutture che hanno presentato la denuncia nei termini.
Viene inoltre eliminato, dalla disciplina regionale sulla classificazione, il riferimento che imponeva comunque una durata minima triennale.
Accompagnatore turistico: formazione dei corsi
La disciplina dell’attività di accompagnatore turistico è aggiornata prevedendo che i corsi siano organizzati solo dopo l’inserimento del profilo nel Repertorio delle qualificazioni della Regione, secondo le regole dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2016 e d’intesa con l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.
Fondo unico regionale per lo spettacolo: nuovi soggetti ammessi e sostegno agli spettacoli viaggianti
Nel riparto del Fondo unico regionale per lo spettacolo, a decorrere dall’esercizio finanziario 2024, viene inserita una quota destinata al sostegno degli spettacoli di cui alla legge n. 337 del 1968. Le imprese interessate, anche individuali, devono risultare iscritte all’elenco previsto dalla legge statale, aver svolto attività di livello professionale ed essere iscritte da almeno tre anni alla Camera di commercio competente.
Esercizi di ottica: SCIA e limiti territoriali
Per aprire un esercizio di ottica in Sicilia si applica la SCIA da presentare al SUAP del comune competente. La legge introduce requisiti territoriali di accertamento: un esercizio ogni 5.000 abitanti per comune e distanza minima di 300 metri tra nuovi esercizi, misurata sulla via pedonale più breve tra le soglie. Nei comuni sotto i 10.000 abitanti è comunque consentita l’attività di almeno due esercizi. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore devono essere adeguate le disposizioni regolamentari regionali richiamate.
Enti di formazione, autonomie locali e proventi da idrocarburi
È abrogata una norma della legge regionale n. 3 del 2024 in materia di attività degli enti di formazione professionale. Sono inoltre corrette e aggiornate disposizioni già vigenti sulle riserve del fondo per le autonomie locali e sui limiti generali di utilizzo dei proventi spettanti ai comuni derivanti dalle concessioni per produzione e coltivazione di idrocarburi.
Trasferimenti a enti senza scopo di lucro
Le iniziative finanziate per l’anno 2023 a valere sul fondo regionale destinato agli enti senza scopo di lucro possono essere realizzate entro il 30 settembre 2024 e rendicontate entro 60 giorni da tale data.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 2 apr 2024L.R. Sicilia 6/2024
- Legge · 21 mar 2024L.R. Sicilia 5/2024
- Legge · 18 apr 2024L.R. Sicilia 16/2024
- Legge · 18 apr 2024L.R. Sicilia 15/2024
- Legge · 18 apr 2024L.R. Sicilia 14/2024
- Legge · 18 apr 2024L.R. Sicilia 13/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →