Deliberazione n. 276 del 09/05/2024
Provvedimento del 9 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica quattro provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. Il procedimento nasce da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagine, video o documento informatico a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato. Le determinazioni urgenti avevano imposto ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il Garante, all’esito della verifica e delle osservazioni pervenute, ratifica integralmente tali provvedimenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento interno n. 1/2019.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook, Meta, Google, Telegram e TikTok per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica quattro provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di più gestori di piattaforme digitali, nell’ambito di una segnalazione relativa al rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. Il procedimento si colloca nell’alveo dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo alle segnalazioni in materia di c.d. revenge porn.
Origine del procedimento e segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook, Instagram, YouTube, Telegram e TikTok. La segnalazione concerneva registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, rispetto ai quali vi era il fondato timore di una diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Provvedimenti urgenti adottati in via d’urgenza
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in data 24 aprile 2024, le determinazioni nn. 175-178. I destinatari sono stati indicati come Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited.
Le misure disposte erano le seguenti:
- ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica del Garante
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme il 24 aprile 2024. Il Garante dà atto anche delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione agli atti, quindi ratifica espressamente i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito finale
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né una valutazione su illiceità accertate del trattamento in senso sanzionatorio. L’esito è la conferma delle misure urgenti finalizzate a bloccare o prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne, ove acquisito, la conservazione probatoria per il tempo stabilito.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti di Facebook, Instagram, YouTube, Telegram e TikTok. La segnalazione riguarda il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, senza consenso, di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Con le determinazioni nn. 175-178 del 24 aprile 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato ai gestori delle piattaforme di impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione per 12 mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 9 maggio 2024, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited.
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