L.R. Calabria 46/2022
Istituzione del Parco marino regionale Secca di Amendolara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Calabria il Parco marino regionale Secca di Amendolara, nell’area prospiciente Amendolara, Trebisacce e Villapiana (Cosenza). Definisce finalità, perimetro, gestione affidata all’Ente per i Parchi marini regionali, strumenti di pianificazione e norme di salvaguardia fino all’adozione di piano e regolamento. Prevede un contributo annuo regionale fino a 100.000 euro dal 2023.
Istituzione del Parco marino regionale Secca di Amendolara
Istituzione del Parco marino regionale Secca di Amendolara
La legge regionale istituisce in Calabria il Parco marino regionale Secca di Amendolara, classificato come parco marino ai sensi della disciplina regionale sulle aree protette. Il provvedimento definisce area, finalità, perimetrazione, gestione, strumenti pianificatori, regole transitorie di salvaguardia e copertura finanziaria.
Ambito territoriale e caratteristiche dell’area
Il Parco riguarda l’area prospiciente i Comuni di Amendolara, Trebisacce e Villapiana, in provincia di Cosenza. La Secca di Amendolara è descritta come un’area di notevole interesse paesaggistico, situata al largo della foce del fiume Crati, costituita da scogli a fondale coralligeno che emergono da una piattaforma di fango e sabbia fino a circa 27 metri dalla superficie. Il testo richiama anche la sua collocazione quale estensione sottomarina della cintura frontale appenninica.
Finalità istitutive
L’istituzione del Parco è finalizzata a:
- conservare specie animali e vegetali, comunità biologiche e singolarità faunistiche;
- tutelare biodiversità ed equilibrio complessivo del territorio;
- salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici;
- promuovere la conoscenza scientifica della flora e della fauna per attività di monitoraggio e censimento, con particolare attenzione a specie endemiche e rare;
- consentire fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, purché compatibile con la difesa della natura e del paesaggio.
Perimetrazione
I confini del Parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000 allegata alla legge, che costituisce parte integrante dell’atto. La delimitazione vale esclusivamente per il territorio regionale interessato.
Gestione dell’area protetta
La gestione del Parco è affidata all’Ente per i Parchi marini regionali previsto dalla normativa regionale sul riordino degli enti regionali. Tale ente è il soggetto chiamato a predisporre gli strumenti di pianificazione e a dare attuazione agli obiettivi istituzionali del Parco.
Strumenti di pianificazione e contenuti essenziali
Il perseguimento delle finalità del Parco avviene mediante i seguenti strumenti previsti dalla disciplina regionale sulle aree protette:
- Piano per il Parco;
- regolamento del Parco;
- Piano pluriennale economico e sociale.
Il Piano del Parco è predisposto dall’Ente gestore secondo le regole della legge regionale sulle aree protette. Il regolamento del Parco, redatto contestualmente al Piano e parte integrante dello stesso, disciplina le attività consentite nel territorio del Parco. Il Piano pluriennale economico e sociale individua obiettivi, priorità, tempi, risorse necessarie e finanziamenti.
Norme di salvaguardia fino agli strumenti di pianificazione
Fino alla pubblicazione del Piano del Parco e del regolamento del Parco, nel perimetro dell’area si applicano le norme della disciplina regionale sulle aree protette, salvo disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, strumenti di pianificazione sovraordinati, strumenti urbanistici comunali o altre leggi regionali, anche successive.
Gli strumenti di pianificazione dovranno prevedere specifiche regolamentazioni per:
- attività subacquea;
- pesca;
- ormeggi.
Regime finanziario
Gli oneri derivanti dalla legge sono posti a carico dell’Ente gestore. La Regione Calabria sostiene le attività del Parco mediante un contributo annuale a favore dell’Ente, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.
Dal 2023 il contributo è fissato entro il limite massimo di 100.000 euro annui e trova copertura nelle risorse regionali destinate alla gestione dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, allocate alla Missione 09, Programma 05 del bilancio 2022-2024. Il contributo è erogato previa rendicontazione dell’Ente gestore, corredata da documentazione della spesa sostenuta e degli obiettivi raggiunti.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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