Deliberazione n. 23 del 16/01/2025
Provvedimento del 16 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza già adottato dal dirigente competente ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, in relazione a segnalazioni di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite Facebook e Instagram. A seguito della verifica di compatibilità con la disciplina sul revenge porn, era stato ordinato a Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited di impedire l’ulteriore diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per 12 mesi, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento del 16 gennaio 2025 si limita a ratificare l’intervento urgente, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn su Facebook e Instagram.
Ratifica di un provvedimento urgente su contenuti sessualmente espliciti segnalati come revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un intervento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a segnalazioni aventi ad oggetto materiale sessualmente esplicito potenzialmente destinato alla diffusione non consensuale tramite Facebook e Instagram. Il procedimento è stato attivato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn.
Origine del procedimento e competenza urgente
La persona interessata ha presentato due segnalazioni all’Ufficio del Garante, chiedendo l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme indicate. Il Garante richiama la previsione secondo cui, ricevuta la segnalazione, deve decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Provvedimento d’urgenza del 10 gennaio 2025
Con determinazione n. 9 del 10 gennaio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis del Codice, ha ordinato a Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited:
- di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni sulle piattaforme Facebook e Instagram, trasmesso in formato hash;
- di conservare l’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica del Garante
Nel provvedimento del 16 gennaio 2025 il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Non risultano irrogate sanzioni né disposte ulteriori misure oltre alla ratifica dell’ordine urgente di impedimento della diffusione e alla prescrizione di conservazione probatoria.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La norma prevede una decisione entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente un intervento d’urgenza del dirigente competente, soggetto a successiva ratifica.
Segnalazioni e richiesta di intervento
La persona interessata ha presentato due segnalazioni protocollate presso l’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram indicate come sedi potenziali della diffusione del materiale.
Provvedimento d’urgenza del 10 gennaio 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 9 del 10 gennaio 2025, con cui ha ingiunto a Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione probatoria
La medesima determinazione ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Esito finale
Il Garante, nella riunione del 16 gennaio 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente adottato il 10 gennaio 2025 nei confronti di Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited.
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