Prescrizioni del Garante n. 27 del 16/01/2025
Provvedimento del 16 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento posto in essere da una Corte/ufficio giudiziario che, tramite una nota del 16 maggio 2023 e una successiva email del 23 maggio 2023, ha comunicato a più destinatari informazioni idonee a rivelare lo stato di disabilità del reclamante, collegandolo alle ordinanze comunali relative a uno stallo di parcheggio riservato. Pur riconoscendo che la finalità dichiarata era informare alcuni interlocutori sulla disponibilità dello stallo, l’Autorità ha escluso che fosse necessario indicare l’identità dell’interessato e ha rilevato la violazione dei principi di liceità e minimizzazione, oltre che dell’art. 9 GDPR e delle norme del Codice privacy sulle categorie particolari di dati. Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria, ma è stato adottato un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
Ammonimento nei confronti di una Corte/ufficio giudiziario per comunicazione indebita di dati relativi alla salute di un reclamante (stallo parcheggio per disabile)
Comunicazione indebita di dati sulla salute in relazione a uno stallo di parcheggio per disabili
Il provvedimento riguarda una Corte/ufficio giudiziario che, in occasione di una vicenda concernente la concessione e successiva rimodulazione di uno stallo di parcheggio riservato a una persona con disabilità, ha diffuso a più destinatari informazioni idonee a rivelare il dato sulla salute dell’interessato. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo e si è concluso con la dichiarazione di illiceità del trattamento e con un ammonimento, senza sanzione pecuniaria.
Fatti oggetto del reclamo
Il reclamante ha lamentato che:
- con una nota del 16 maggio 2023, inviata a più soggetti, il destinatario del trattamento avesse associato il suo nome alle ordinanze comunali relative a uno stallo di parcheggio per persona diversamente abile, rendendo così conoscibile il suo stato di disabilità;
- con una successiva email del 23 maggio 2023, indirizzata a tutti i magistrati in servizio presso la Corte, fossero stati nuovamente trasmessi il provvedimento originario, quello modificativo e la nota del 16 maggio 2023 recante il suo nome.
Secondo il reclamante, la divulgazione di tali informazioni integrava una violazione delle regole sul trattamento dei dati relativi alla salute.
Istruttoria e difese del titolare
Il Garante ha chiesto chiarimenti al titolare del trattamento, il quale ha sostenuto che:
- il nome dell’interessato era già noto ai destinatari o comunque desumibile dal contesto;
- la comunicazione serviva a informare i colleghi della parziale disponibilità dello stallo;
- la divulgazione del nominativo sarebbe stata necessaria per spiegare il motivo della precedente limitazione dell’uso dello stallo.
Nelle memorie difensive è stato altresì richiamato il fatto che lo stallo era stato in precedenza riservato ai giudici e che la concessione in favore del reclamante era stata poi limitata temporalmente dal Comune.
Qualificazione del dato e norme applicate
L’Autorità ha ritenuto che l’indicazione secondo cui il reclamante fosse "portatore di handicap" costituisse un dato relativo alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR, anche senza specificazione del tipo di disabilità.
Sono state richiamate le seguenti disposizioni:
- art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, sul principio di minimizzazione;
- art. 9 GDPR, che vieta in via generale il trattamento delle categorie particolari di dati personali, salvo ricorrenza di una delle condizioni previste dal par. 2;
- art. 2-sexies del Codice privacy, relativo ai trattamenti di categorie particolari di dati per motivi di interesse pubblico rilevante;
- art. 2-septies del Codice privacy, sulle misure di garanzia per i dati relativi alla salute.
Valutazioni del Garante
Il Garante ha affermato che le comunicazioni del 16 e del 23 maggio 2023 hanno comportato il trattamento illecito di dati relativi alla salute, perché:
- l’informazione sulla disabilità era chiaramente desumibile dalle note trasmesse, che richiamavano il rilascio e l’utilizzo del contrassegno per la sosta delle persone con disabilità;
- la comunicazione dell’identità dell’interessato non era necessaria rispetto alla finalità dichiarata, cioè informare sulla disponibilità dello stallo;
- non ricorreva la condizione dell’art. 9, par. 2, lett. e), GDPR, relativa a dati resi manifestamente pubblici dall’interessato;
- l’eventuale conoscenza informale del contesto da parte di alcuni destinatari non legittimava la diffusione del dato a una pluralità di soggetti.
L’Autorità ha inoltre escluso che la situazione fosse assimilabile alla fattispecie richiamata dalla difesa del titolare in materia condominiale, ritenendola non pertinente.
Esito del procedimento e misure adottate
Pur avendo accertato l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto non opportuno applicare una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 58, par. 2, lett. i), GDPR, tenuto conto che:
- la condotta aveva esaurito i suoi effetti;
- i destinatari delle comunicazioni erano limitati;
- non risultavano precedenti violazioni pertinenti;
- non emergevano vantaggi finanziari o altri fattori aggravanti.
È stato quindi adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR nei confronti del titolare del trattamento, con disposto inserimento delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità ai sensi del regolamento del Garante n. 1/2019.
Implicazioni pratiche
Il provvedimento ribadisce che, anche in contesti organizzativi o istituzionali in cui vi sia un interesse concreto alla circolazione di informazioni, il dato sulla disabilità resta un dato sulla salute e non può essere divulgato se non nei limiti strettamente necessari e sulla base di una valida condizione di liceità. La mera utilità informativa verso colleghi o terzi non giustifica l’associazione nominativa tra persona e stato di disabilità quando l’obiettivo possa essere raggiunto con modalità meno invasive.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento nasce da un reclamo di un interessato che lamentava la divulgazione, da parte di un magistrato/ufficio giudiziario, di informazioni sul proprio stato di disabilità nell’ambito di un carteggio relativo alla concessione di uno stallo di parcheggio nei pressi della sede delle Corti. Il reclamante contestava in particolare la nota del 16 maggio 2023 e la successiva email del 23 maggio 2023, sostenendo che tali comunicazioni avessero rivelato a una pluralità di destinatari un dato relativo alla salute.
Accertamenti svolti dal Garante
L’Autorità ha chiesto chiarimenti al titolare del trattamento, che ha difeso la liceità della propria condotta sostenendo che l’identità del beneficiario fosse già nota e che la comunicazione servisse solo ad aggiornare i colleghi sulla disponibilità dello stallo. Il Garante ha però ritenuto che dalle comunicazioni fosse chiaramente deducibile che il reclamante fosse una persona con disabilità e che i destinatari ricevessero informazioni ulteriori rispetto a quelle necessarie per la sola gestione organizzativa dello stallo.
Valutazione giuridica
Il Garante ha qualificato l’informazione divulgata come dato relativo alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR. Ha quindi richiamato il divieto generale di trattamento delle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR e l’art. 2-sexies del Codice privacy, rilevando l’assenza di una condizione legittimante. Ha inoltre evidenziato la violazione del principio di minimizzazione ex art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, osservando che l’aggiornamento sulla disponibilità dello stallo poteva essere comunicato senza rivelare l’identità dell’interessato.
Esito e conseguenze
Pur riconoscendo la illiceità del trattamento, il Garante ha escluso l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, valorizzando che la condotta aveva esaurito i propri effetti, che i destinatari erano limitati e che non risultavano precedenti o aggravanti rilevanti. È stato quindi disposto un ammonimento nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, con annotazione nel registro interno dell’Autorità.
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