Deliberazione n. 13 del 16/01/2025
Provvedimento del 16 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. I provvedimenti mirano a impedire la diffusione del contenuto sulle piattaforme indicate e a imporre, per eventuale materiale acquisito in chiaro, la conservazione a soli fini probatori per dodici mesi con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. La decisione si colloca nel procedimento accelerato previsto per i casi di c.d. revenge porn.
Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimenti urgenti ex art. 144-bis Codice privacy
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di due determinazioni adottate in via d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione avente ad oggetto materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il procedimento si colloca nel perimetro applicativo del c.d. revenge porn e delle misure urgenti previste dall’ordinamento per impedirne la diffusione sulle piattaforme digitali.
Origine del procedimento e quadro normativo
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile circolazione, attraverso le piattaforme Facebook e Telegram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano. La segnalazione è stata esaminata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità il potere di ricevere tali segnalazioni e di decidere, entro quarantotto ore, secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.
Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo successiva ratifica dell’Autorità.
Provvedimenti urgenti adottati il 30 dicembre 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 615 e 616 del 30 dicembre 2024. Tali determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme con note della stessa data.
Le misure urgenti hanno previsto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 16 gennaio 2025 e preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 615/2024 e 616/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
La decisione conferma quindi integralmente gli ordini già impartiti dal dirigente competente, mantenendo ferme le misure di blocco della diffusione e di conservazione probatoria del materiale eventualmente acquisito in chiaro.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La norma attribuisce al Garante il potere di intervenire entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 615 e 616 del 30 dicembre 2024. Tali provvedimenti sono stati indirizzati a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
Contenuto delle misure imposte
Alle società destinatarie è stato ingiunto di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 16 gennaio 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 615/2024 e 616/2024 adottati dal dirigente competente il 30 dicembre 2024. La ratifica conferma integralmente le misure già disposte in via d’urgenza.
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